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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 32178/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3451/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO, difesoda ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 895/2021 depositata il 21/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2006, [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile, conveniva in giudizio la confinante [OSCURATO:PERSONA], domandando la de- molizione di un muro di cinta che assumeva edificato senza autoriz- zazione e in violazione dell’altezza prevista dalle n.t.a. del piano re- golatore.

Allegava che esso ave va un'altezza di 5 metri e una sovrastante rete metallica di 1,5 metri.

Domandava inoltre il risarci- mento dei danni per la perdita di aria e luce. (le n.t.a. del piano regolatore dispongono: ‘Le recinzioni in virtù della tutela dei valori ambientali della zona non dovranno superare i mt. 1.60 di altezza, di cui parte piena non oltre cm 50, dovranno essere di tipo traspa- rente, senza muri pieni e tali da permettere la massima visibilità, salvo quelle realizzate con siepi e murature’). [OSCURATO:PERSONA] domandavail rigetto della domanda, sostenendo che l'innalzamento del muro era stato concordato tra le parti per tutelare la propria ri- servatezza in previsione della sopraelevazione dell'immobile dell'at- tore.

Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per ottenere il risar- cimento dei danni derivanti da asserite irregolarità urbanistiche delle opere realizzate dal Macrì.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 2017, accoglieva parzialmente la domanda principale e condannava la convenuta alla demolizione parziale del muro, cioè alla demolizione della parte so- vrastante l’altezza consentita, rigettando la domanda di risarcimento danni e compensando integralmente le spese di giudizio.

La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'appello principale della convenuta e accolto parzialmente l’incidentale nel profilo rela- tivo alle spese.

La Corte territoriale ha escluso la violazione d ella giurisdizione, qualificando la lite come una controversia tra privati fondata sulla lesione di un diritto soggettivo per violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale.Ha ri- tenuto corretta la condanna alla demolizione, aggiungendo che le medesime norme tecniche prevedono una distanza minima dai con- fini di 10 metri, non rispettata nel caso di specie.

Ha giudicato non provata l'esistenza di un valido accordo tra le parti per la sopraele- vazione del muro, a causa della discordanza delle deposizioni testi- moniali su punti essenziali.Ha infine escluso l'omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale, chiarendo che questa aveva ad og- getto la conformità dell'opera del Macrì ai titoli edilizi e che la c.t.u. aveva accertato tale conformità.

Quanto all’appello incidentale, la Corte distrettuale ha confermato il rigetto della domanda di risarci- mento danni per mancanza di prova sul pregiudizio economico con- creto.

Ha invece riformato la sentenza di primo grado sulle spese, condannando l'Assisi, in ragione della soccombenza parziale, al pa- gamento di metà delle spese del primo grado in favore del Macrì.

Per il giudizio di appello, ha condannato l'appellante principale al paga- mento di metà delle spese, compensando il resto.

Ricorronoin cassazione gli eredi della convenuta ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), con cinque motivi di ricorso, illustrati da memo- ria.

Resiste l’attore con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. -In via preliminare, è da rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.L’ecce- zione fa valere che è passato in giudicato il capo della sentenza d'ap- pello che, nel rigettare il secondo motivo di gravame, ha confermato la condanna alla demolizione per violazione dei limiti di altezza pre- visti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore gene- rale; poiché il ricorso principale non ha censurato tale autonoma ra- tio decidendi, l'eventuale accoglimento dei motivi proposti non arre- cherebbe alcuna utilità alle ricorrenti.Tuttavia, i l rigetto del secondo motivo di appello implica solo l’affermazione della giurisdizione del giudiceordinario e non coinvolge il merito della controversia, che è oggetto dei motivi successivi,tratti ad oggetto del ricorso in cassa- zione.

2. – Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. con la seguente argomentazione.

La Corte d'appello ha erro- neamente ritenuto applicabile la tutela ripristinatoria di cui all’art.872 c.c. basandosi sull'accertamento della violazione delle norme sulle distanze tra edifici.

Infatti, tale domanda non è mai stata pro- posta dall’attore, il quale ha agito in giudizio dolendosi della asserita abusività della sola sopraelevazione del muro di cinta, lamentando gli effetti pregiudizievoli in termini di veduta, aria e luce, senza mai denunciare alcuna violazione delle distanze tra le proprietà.

In tale caso di violazione di norme locali che disciplinano solo l'altezza degli edifici senza rapporto con le distanze, il privato ha diritto solo al ri- sarcimento dei danni e non alla riduzione in pristino.

Il primo motivo è accoltonei termini seguenti.

L’accertamento del fatto processuale, come imposto dalla natura della censuraspecifica di un error in procedendo (vizio di extra peti- zione), si fonda sull'esame diretto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per determinare l'esatta portata della do- manda formulata dall’attore contro la convenuta.Da ciò emerge che la causa petendi dell’azione promossa era incentrata sull'abusività del muro di cinta innalzato dalla signora Assisi, specificamente per- ché costruito senza autorizzazioneed in violazione delle norme ur- banistiche vigenti in materia, e in particolare violando le norme del regolamento urbanistico per la zona CT4 che non consentono la co- struzione di muri di recinzione di altezza superiore a metri 1,60.

Si premetteva, infatti,che la signora Assisi aveva innalzato un muro di cinta alto circa 5 metri, sormontato da una rete metallica di circa 1,50 metri, e si denunciava che tale muro danneggiava gravemente l’abitazione del Macrì, privandola di veduta, luce e aria.

Le conclu- sionidell'atto di citazione chiedevano, quindi:

1. d i accertare l'abu- sività del muro di cinta per violazione delle norme urbanistiche vi- genti;

2. di dichiarare che il muro toglieva veduta, aria e luce;

3. di condannare la convenuta alla demolizione del muro di cinta per in- tero, o in subordine per l'altezza superiore a quella conseguita dalla normativa vigente, e nella misura in cui esso priva di veduta, luce ed aria l'immobile di proprietà dell’attore;

4. di condannare al risar- cimento dei danni.Non si rinvengono istanze dirette a censurare una violazione delle distanze legali tra edifici, né una violazione delle di- stanze minime dai confini, stabilite dalle n.t.a. o dal codice civile, come autonome fonti di pretesa riparatoria ripristinatoria.

Le do- glianze erano circoscritte alla sola misura della sopraelevazione del muro di cinta e alla sua altezza.

La Corte di appello di Catanzaro, nel rigettare il terzo motivo di appello della convenuta (il quale contestava l'ordine di demolizione assumendo che la violazione dell'altezza comportasse solo il risarci- mento del danno e non la riduzione in pristino, secondo l’art. 872 c.c.), ha confermato l'ordine di demolizione, ma ha introdotto un elemento estraneo alla causa petendi originaria.

Infatti,la Corte ter- ritoriale ha osservato come, dalle n.t.a.del p.r.g. del Comune di Par- ghelia, risultasse che la distanza minima da osservarsi dai confini di proprietà doveva essere di 10 metri, e ha concluso che anche sotto tale profilo non possa ritenersi errata la decisione del Tribunale di ordinare la demolizione del muro realizzato dall’appellante perché detta decisione è stata adottatanel rispetto della normativa vigente.

Orbene, la conferma dell’ordine di demolizione sulla base della vio- lazione delle norme sulle distanze sarebbe stata corretta, se effetti- vamente la domanda originaria avesse fatto valere una tale viola- zione, ma così non è(come si è accertato) .

Pertanto, la statuizione ripristinatoria ha finitoillegittimamente con il fondarsi solo sulla ac- certata violazionedella misura di altezza del muro di cinta, prevista dauna norma delle n.t.a., la quale, con tale contenuto, non ha ca- rattere integrativo delle disposizioni del codice civile ai sensi dell’art.872 co. 2 c.c. e quindi, in quanto tale, fonda esclusivamente una domanda di tutela risarcitoria, non anche di riduzione in pristino: cfr., tra le molte, Cass. 5142/2019.

Nel ritenere corretta la statui- zione di demolizione basandosi sulla violazione delle norme sulle di- stanze dai confini, la Corte territoriale si è pronunciata su un fatto e su un ‘elemento di diritto’ (cfr. art. 163 n. 4 c.p.c.) costituenti le ragioni di una domanda mai proposta.

3. –L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deter- mina l’assorbimento dei restanti motivi (con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 872 c.c. per l’applicazione della tutela ripristinatoria; con il terzo motivo si denuncia la viola- zione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. per aver l a Corte diappello disatteso le risultanze della prova testimoniale; con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasulla domanda riconvenzionale; con il quinto mo- tivo si denuncia la violazione dell'art. 4 della l. 28 gennaio 1977, n. 10per avere la Corte d'appel lo riten uto l'edificazione del l’attore con- forme alla legge e ai titoli abilitativi).

4. -L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deter- mina altresì l’assorbimento delricorso incidentale (con cui si censura il rigetto della domandarisarcitoria) .

5. – La Corte accogli e il primo motivo del ricorso principale , di- chiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara as- sorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in rela- zione alle ragioni dell’accoglimento del primo motivo, rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3451/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO, difesoda ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 895/2021 depositata il 21/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2006, [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile, conveniva in giudizio la confinante [OSCURATO:PERSONA], domandando la de- molizione di un muro di cinta che assumeva edificato senza autoriz- zazione e in violazione dell’altezza prevista dalle n.t.a. del piano re- golatore. Allegava che esso ave va un'altezza di 5 metri e una sovrastante rete metallica di 1,5 metri. Domandava inoltre il risarci- mento dei danni per la perdita di aria e luce. (le n.t.a. del piano regolatore dispongono: ‘Le recinzioni in virtù della tutela dei valori ambientali della zona non dovranno superare i mt. 1.60 di altezza, di cui parte piena non oltre cm 50, dovranno essere di tipo traspa- rente, senza muri pieni e tali da permettere la massima visibilità, salvo quelle realizzate con siepi e murature’). [OSCURATO:PERSONA] domandavail rigetto della domanda, sostenendo che l'innalzamento del muro era stato concordato tra le parti per tutelare la propria ri- servatezza in previsione della sopraelevazione dell'immobile dell'at- tore. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per ottenere il risar- cimento dei danni derivanti da asserite irregolarità urbanistiche delle opere realizzate dal Macrì. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 2017, accoglieva parzialmente la domanda principale e condannava la convenuta alla demolizione parziale del muro, cioè alla demolizione della parte so- vrastante l’altezza consentita, rigettando la domanda di risarcimento danni e compensando integralmente le spese di giudizio. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'appello principale della convenuta e accolto parzialmente l’incidentale nel profilo rela- tivo alle spese. La Corte territoriale ha escluso la violazione d ella giurisdizione, qualificando la lite come una controversia tra privati fondata sulla lesione di un diritto soggettivo per violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale.Ha ri- tenuto corretta la condanna alla demolizione, aggiungendo che le medesime norme tecniche prevedono una distanza minima dai con- fini di 10 metri, non rispettata nel caso di specie. Ha giudicato non provata l'esistenza di un valido accordo tra le parti per la sopraele- vazione del muro, a causa della discordanza delle deposizioni testi- moniali su punti essenziali.Ha infine escluso l'omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale, chiarendo che questa aveva ad og- getto la conformità dell'opera del Macrì ai titoli edilizi e che la c.t.u. aveva accertato tale conformità. Quanto all’appello incidentale, la Corte distrettuale ha confermato il rigetto della domanda di risarci- mento danni per mancanza di prova sul pregiudizio economico con- creto. Ha invece riformato la sentenza di primo grado sulle spese, condannando l'Assisi, in ragione della soccombenza parziale, al pa- gamento di metà delle spese del primo grado in favore del Macrì. Per il giudizio di appello, ha condannato l'appellante principale al paga- mento di metà delle spese, compensando il resto. Ricorronoin cassazione gli eredi della convenuta ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), con cinque motivi di ricorso, illustrati da memo- ria. Resiste l’attore con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. -In via preliminare, è da rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.L’ecce- zione fa valere che è passato in giudicato il capo della sentenza d'ap- pello che, nel rigettare il secondo motivo di gravame, ha confermato la condanna alla demolizione per violazione dei limiti di altezza pre- visti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore gene- rale; poiché il ricorso principale non ha censurato tale autonoma ra- tio decidendi, l'eventuale accoglimento dei motivi proposti non arre- cherebbe alcuna utilità alle ricorrenti.Tuttavia, i l rigetto del secondo motivo di appello implica solo l’affermazione della giurisdizione del giudiceordinario e non coinvolge il merito della controversia, che è oggetto dei motivi successivi,tratti ad oggetto del ricorso in cassa- zione. 2. – Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. con la seguente argomentazione. La Corte d'appello ha erro- neamente ritenuto applicabile la tutela ripristinatoria di cui all’art.872 c.c. basandosi sull'accertamento della violazione delle norme sulle distanze tra edifici. Infatti, tale domanda non è mai stata pro- posta dall’attore, il quale ha agito in giudizio dolendosi della asserita abusività della sola sopraelevazione del muro di cinta, lamentando gli effetti pregiudizievoli in termini di veduta, aria e luce, senza mai denunciare alcuna violazione delle distanze tra le proprietà. In tale caso di violazione di norme locali che disciplinano solo l'altezza degli edifici senza rapporto con le distanze, il privato ha diritto solo al ri- sarcimento dei danni e non alla riduzione in pristino. Il primo motivo è accoltonei termini seguenti. L’accertamento del fatto processuale, come imposto dalla natura della censuraspecifica di un error in procedendo (vizio di extra peti- zione), si fonda sull'esame diretto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per determinare l'esatta portata della do- manda formulata dall’attore contro la convenuta.Da ciò emerge che la causa petendi dell’azione promossa era incentrata sull'abusività del muro di cinta innalzato dalla signora Assisi, specificamente per- ché costruito senza autorizzazioneed in violazione delle norme ur- banistiche vigenti in materia, e in particolare violando le norme del regolamento urbanistico per la zona CT4 che non consentono la co- struzione di muri di recinzione di altezza superiore a metri 1,60. Si premetteva, infatti,che la signora Assisi aveva innalzato un muro di cinta alto circa 5 metri, sormontato da una rete metallica di circa 1,50 metri, e si denunciava che tale muro danneggiava gravemente l’abitazione del Macrì, privandola di veduta, luce e aria. Le conclu- sionidell'atto di citazione chiedevano, quindi: 1. d i accertare l'abu- sività del muro di cinta per violazione delle norme urbanistiche vi- genti; 2. di dichiarare che il muro toglieva veduta, aria e luce; 3. di condannare la convenuta alla demolizione del muro di cinta per in- tero, o in subordine per l'altezza superiore a quella conseguita dalla normativa vigente, e nella misura in cui esso priva di veduta, luce ed aria l'immobile di proprietà dell’attore; 4. di condannare al risar- cimento dei danni.Non si rinvengono istanze dirette a censurare una violazione delle distanze legali tra edifici, né una violazione delle di- stanze minime dai confini, stabilite dalle n.t.a. o dal codice civile, come autonome fonti di pretesa riparatoria ripristinatoria. Le do- glianze erano circoscritte alla sola misura della sopraelevazione del muro di cinta e alla sua altezza. La Corte di appello di Catanzaro, nel rigettare il terzo motivo di appello della convenuta (il quale contestava l'ordine di demolizione assumendo che la violazione dell'altezza comportasse solo il risarci- mento del danno e non la riduzione in pristino, secondo l’art. 872 c.c.), ha confermato l'ordine di demolizione, ma ha introdotto un elemento estraneo alla causa petendi originaria. Infatti,la Corte ter- ritoriale ha osservato come, dalle n.t.a.del p.r.g. del Comune di Par- ghelia, risultasse che la distanza minima da osservarsi dai confini di proprietà doveva essere di 10 metri, e ha concluso che anche sotto tale profilo non possa ritenersi errata la decisione del Tribunale di ordinare la demolizione del muro realizzato dall’appellante perché detta decisione è stata adottatanel rispetto della normativa vigente. Orbene, la conferma dell’ordine di demolizione sulla base della vio- lazione delle norme sulle distanze sarebbe stata corretta, se effetti- vamente la domanda originaria avesse fatto valere una tale viola- zione, ma così non è(come si è accertato) . Pertanto, la statuizione ripristinatoria ha finitoillegittimamente con il fondarsi solo sulla ac- certata violazionedella misura di altezza del muro di cinta, prevista dauna norma delle n.t.a., la quale, con tale contenuto, non ha ca- rattere integrativo delle disposizioni del codice civile ai sensi dell’art.872 co. 2 c.c. e quindi, in quanto tale, fonda esclusivamente una domanda di tutela risarcitoria, non anche di riduzione in pristino: cfr., tra le molte, Cass. 5142/2019. Nel ritenere corretta la statui- zione di demolizione basandosi sulla violazione delle norme sulle di- stanze dai confini, la Corte territoriale si è pronunciata su un fatto e su un ‘elemento di diritto’ (cfr. art. 163 n. 4 c.p.c.) costituenti le ragioni di una domanda mai proposta. 3. –L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deter- mina l’assorbimento dei restanti motivi (con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 872 c.c. per l’applicazione della tutela ripristinatoria; con il terzo motivo si denuncia la viola- zione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. per aver l a Corte diappello disatteso le risultanze della prova testimoniale; con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasulla domanda riconvenzionale; con il quinto mo- tivo si denuncia la violazione dell'art. 4 della l. 28 gennaio 1977, n. 10per avere la Corte d'appel lo riten uto l'edificazione del l’attore con- forme alla legge e ai titoli abilitativi). 4. -L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deter- mina altresì l’assorbimento delricorso incidentale (con cui si censura il rigetto della domandarisarcitoria) . 5. – La Corte accogli e il primo motivo del ricorso principale , di- chiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara as- sorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in rela- zione alle ragioni dell’accoglimento del primo motivo, rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impug
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