CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 15753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte 5- FSS) ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 21310-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., entrambe dom.te in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif.; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4544/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Como, l'intimazione di pagamento notificatogli dall'agente della riscossione, a seguito del consolidamento di alcune cartelle di pagamento non impugnate; che la C.T.P. di Como, con sentenza n. 101/2018, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella di pagamento n. 0332150006921632000; che avverso tale decisione VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 4544/2019, depositata il 14.11.2019, rigettò l'appello, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - non provata la notifica della detta cartella, difettando "qualunque collegamento tra l'estratto di ruolo e la copia della cartolina di ricevimento: non v'è alcun riferimento identificativo che consenta di collegare l'estratto di ruolo (e la relativa cartella) con quella determinata cartolina di notifica" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VADER - GENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE hanno proposto ricorso per Ric. 2020 n. 21310 sez. ST - ud. 26-04-2022 -2- (e_ cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. - si opina - totalmente travisato la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento in questione, come emergente: 1) dalla relata attestante l'accesso del messo notificatore presso la residenza del destinatario, contenente "in basso a destra la numerazione dell'atto da notificare" (cfr. ricorso, p. 5, ultimo rigo), coincidente, per l'appunto, con quella della cartella per cui è causa; 2) dall'elenco degli atti depositati presso il Comune di Veniano, che "individua il numero della cartella e il nominativo del destinatario" (cfr. ivi, p. 6); 3) dal "prospetto riepiloga tivo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 140 c.p.c. [ove] viene espressamente indicato.., il numero della raccomandata contenente l'informativa di avvenuto deposito, che nella fattispecie in oggetto corrisponde a 689261157144, numerazione espressamente riportata nell'avviso di ricevimento contenente la firma del destinatario" (cfr. ivi, p. 6) che non sussiste immediata evidenzia decisoria, risultando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la persistente possibilità di sottoporre al vaglio di questa Corte, sub specie di vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., Ric. 2020 n. 21310 sez. ST - ud. 26-04-2022 -3- il vizio di travisamento della prova da parte del giudice di merito; che non ignora il Collegio che, secondo un orientamento di questa Corte, il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez. 3, 21.1.2020, n. 1163, Rv. 656633-02). In particolare, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass., Sez. 1, 25.5.2015, n. 10749, Rv. 635564-01; Cass., Sez. 1, 14.2.2020, n. 3796, Rv. 657055-01); che, tuttavia — peraltro in fattispecie sostanzialmente assimilabile a quella per cui è causa (in cui si controverteva della mancanza di prova in ordine alla data di un documento che, invece, detta data riportava) - questa Corte (Sez. L, 9.2.2016, n. 2529, Rv. 638935-01) ha chiarito, in senso diametralmente opposto, che la denuncia di un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo Ric. 2020 n. 21310 sez. ST - ud. 26-04-2022 -4- ragionamento (nella specie oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, si tratta della riscontrata assenza di "qualunque collegamento tra l'estratto di ruolo e la copia della cartolina di ricevimento: non v'è alcun riferimento identificativo che consenta di collegare l'estratto di suolo (e la relativa cartella) con quella determinata cartolina di notifica"), in contrasto con quanto (asseritamente) emergente dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma di revocazione a norma dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; che tale orientamento è stato ribadito anche da Cass., Sez. L, 3.11.2020, n. 24395 (Rv. 659540-01), per cui "in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d. I. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ." nonché, più recentemente e tra le numerose altre (non massimate) da Cass., Sez. 5, 6.2.2022, n. 3879 (in motivazione, p. 5, sub 6), Cass., Sez. 3, 3.2.2022, n. 3295 (in motivazione, p. 10) Cass, Sez. L, 2.2.2022, n. 3163 (in motivazione, p. 3), Cass., Sez. 3, 27.10.2021, n. 30408 (in motivazione, pp. 9-10); Ric. 2020 n. 21310 sez. ST - ud. 26-04-2022 -5- che la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, disponendosene la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione civile - Tributaria, per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022