CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19009/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 10026/2018R.G., proposto DA la “[OSCURATO:PERSONA] S. p . A. ” ( in seguito “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Roma , in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Padova, elettivamente domiciliata (con nuovo atto di nomina) presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procu ra in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Genova , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Genova (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, CIMP RIMBORSOgiusta procura in calce al contro ricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Liguria il 27 settembre 2017, n. 1339/04/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 giugno 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 27 settembre 2017, n. 1339/04/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’eccedenza corrisposta sulcanone per l’installazione dei mezzi pubblicitari nel periodo compreso dall’anno 2005 all’anno 20 09 , per un importo complessivo di € 134.807,83, in relazione a n. 46 manufatti (di cui n. 39 insistenti su suolo pubblic o e n. 7 insistenti su suolo privato), ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Genova avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova l’11 settembre 2014, n. 1606/20/2014, con compensazione d elle spese giudiziali . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che le delibere tariffarie dell’ente impositore fossero ormai intangibili e che la contribuente avesse implicitamente riconosciuto il proprio debito verso l’ente impositore col pagamento annuale del tributo nella misura tariffaria. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale per la cassazione della medesima sentenza. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso. In corso di causa, a seguito di transazione della controversia con accordo del 31 novembre 2021, le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con reciproca accettazione. Con concl usioni scritte, il P.M. ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’importo versato dalla contribuente per il quinquennio 2005/2009 corrispondeva esattamente all’importo preteso dall’ente impositore in base alle tariffe vigenti ratione temporis; 1.2 Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo: a) nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato exart. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo gradoche le delibere tariffarie dell’ente impositore per il quinquennio 2005/2009 non potevano essere disapplicate, essendo divenute inoppugnabili dinanzi alla giurisdizione amministrativa, benché l’ente impositore non avesse proposto appello incidentale in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso originario della contribue nte da parte del giudice di primo grado per la medesima ragione; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, 7, comma 5, e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le delibere tariffarie non potevano essere disapplicate, non essendo state impugnate nel termine di decadenza dinanzi alla giurisdizione amministrativa; c) contraddittorietà ed illogicità manifesta d ella sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 62, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata immotivatamente esclusa dal giudice di secondo grado la disapplicabilità delle delibere tariffarie, pur riconoscendo trattarsi di “atti generali” dell’ente impositore; 1.3 Con il terzo motivo,si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per nonessere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado cheil riconoscimento del debito per il canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, che sarebbe insito nel pagamento dell’importo corrispondente alle delibere tariffarie per il quinquennio 2005/2009, era avvenuto con l’espressa riserva di ripetizione dell’indebito ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43; 2. Il ricorso incidentale è affidato atre motivi.2.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado il primo motivo di appello con motivazione carente, apparente o inadeguata in ordine all’irretroattività della disposizione normativa che poneva il limite del 25% all’incremento massimo applicabile alla previgente tariffazione per la determinazione del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità; 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 10, comma 5, lett. b, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 7- octiesdell’allegato alla legge 31 marzo 2005, n. 43, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli enti impositori erano vincolati al rispetto del limite del 25% con decorrenza dall’anno 2005, anche nel caso di precedente istituzione del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità; 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della dentenza impugnata per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non essere stato tenuta in conto dal giudice di secondo grado la formazione del giudicato esterno sulla sentenza del Consiglio di Stato in ordine all’accertata legittimità della delibera di istituzione del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità e della delibera di approvazione della relativa tariffa; 3. In corso di causa, a seguito di transazione della controversia, le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con reciproca accettazione.3.1 Le rinunc e dei ricorrenti sono ritual i perché sono intervenuteprima dell'adunanza camerale ( art. 390 , secondo comma, cod. proc. civ.), sono state sottoscritte dai difensori munitidi pr ocura speciale, sono stat e accettat e e sottoscritt e dai difensoridei controricorrenti ( art. 390 , terzo comma, c od. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunce airicorsi; 3.2 s tante l’accettazione dell e rinunc e , in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.). 3.3infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per rinunce a i ricorsie compensa le spese giudiziali.Così