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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 settembre 1979

Cassazione n. 03830/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1979 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo avverso il decreto in data 13 marzo 2020, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen.

Deduce che il provvedimento impugnato presenta una motivazione solo apparente, non avendo preso in considerazioni le questioni centrali prospettate dalla difesa, che davano conto dell'assenza di un ruolo del ricorrente nella cosca di 'ndrangheta Cordì, del suo marginale intervento nell'omicidio Fortugno e della sua estraneità alle recenti operazioni e indagini menzionate nel provvedimento.

La decisione si è così basata su generici assunti inidonei a rappresentare la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della proroga del regime differenziato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutte le censure mosse risultano inammissibili per le seguenti ragioni.

2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge, sicché, quanto alla motivazione, possono rilevare soltanto le censure che ne rappresentino l'assenza o la mera apparenza in ragione di contenuti del tutto avulsi dalle risultanze o di mere enunciazioni di genere come tali prive di ogni attitudine alla rappresentazione della valutazione richiesta (Sez. 3, n. 13/10/2015, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682).

3. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).

Tale n pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

4. La motivazione del provvedimento impugnato ha dato adeguata contezza di essersi uniformata ai principi appena richiamati.

Ha mostrato di considerare gli accertamenti con sentenza irrevocabile che avevano tratteggiato la condotta del ricorrente quale appartenente alla cosca di 'ndrangheta Cordì.

Ha esposto precise confutazioni in ordine alle doglianze mosse al riguardo, richiamando le descrizioni in sede di cognizione circa il qualificato ruolo assunto nel sodalizio da Audino, così come desumibile dalle funzioni strategiche nel reperimento delle armi, per gli stretti legami con gli appartenenti alla stessa cosca e per i rapporti con esponenti di altre cosche.

Ha chiarito che il coinvolgimento di Audino nella commissione dell'omicidio Fortugno risultava descritto nella sentenza di condanna in termini di maggiore rilevanza rispetto a quelli affermarti dalla difesa.

Fatto, questo, di eccezionale gravità che confermava lo spessore criminale di Audino.

Il Tribunale ha pure illustrato come le recenti informazioni acquisite sullo stesso contesto di criminalità organizzata ne rivelino l'attuale e immutata operatività.

In forza di ciò, ha concluso che Audino, il quale non ha mai dato chiari segnali di ravvedimento, può continuare ancora a mantenere, alla stregua della formulazione di un ragionevole prognosi e secondo le logiche associative, i propri qualificati contatti associativi con la cosca di riferimento.

5. A fronte di ciò, il ricorso, con riferimento al ruolo associativo del ricorrente e al suo coinvolgimento nell'omicidio Fortugno, espone rilievi che aspecificamente si contrappongono alle appropriate risposte intervenute al riguardo.

La difesa evidenzia, inoltre, il mero decorso del tempo dai fatti, che in sé non costituisce un dato idoneo a smentire i tratti dei presupposti richiesti.

Per il resto, il ricorso viene a ribadire che Audino non compare nelle recenti indagini circa il sodalizio di riferimento.

Fatto anch'esso non dirimente, in quanto ciò che rileva è che con tale sodalizio Audino, in ragione dell'importanza dei legami emersi e della capacità criminale dimostrata, può ancora interfacciarsi, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su motivazioni non apparenti.

6. Il ricorso, dunque, non avendo alcuna attitudine a rappresentare le violazioni di legge che denuncia, va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1979 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo avverso il decreto in data 13 marzo 2020, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. Deduce che il provvedimento impugnato presenta una motivazione solo apparente, non avendo preso in considerazioni le questioni centrali prospettate dalla difesa, che davano conto dell'assenza di un ruolo del ricorrente nella cosca di 'ndrangheta Cordì, del suo marginale intervento nell'omicidio Fortugno e della sua estraneità alle recenti operazioni e indagini menzionate nel provvedimento. La decisione si è così basata su generici assunti inidonei a rappresentare la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della proroga del regime differenziato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutte le censure mosse risultano inammissibili per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge, sicché, quanto alla motivazione, possono rilevare soltanto le censure che ne rappresentino l'assenza o la mera apparenza in ragione di contenuti del tutto avulsi dalle risultanze o di mere enunciazioni di genere come tali prive di ogni attitudine alla rappresentazione della valutazione richiesta (Sez. 3, n. 13/10/2015, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). 3. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale n pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 4. La motivazione del provvedimento impugnato ha dato adeguata contezza di essersi uniformata ai principi appena richiamati. Ha mostrato di considerare gli accertamenti con sentenza irrevocabile che avevano tratteggiato la condotta del ricorrente quale appartenente alla cosca di 'ndrangheta Cordì. Ha esposto precise confutazioni in ordine alle doglianze mosse al riguardo, richiamando le descrizioni in sede di cognizione circa il qualificato ruolo assunto nel sodalizio da Audino, così come desumibile dalle funzioni strategiche nel reperimento delle armi, per gli stretti legami con gli appartenenti alla stessa cosca e per i rapporti con esponenti di altre cosche. Ha chiarito che il coinvolgimento di Audino nella commissione dell'omicidio Fortugno risultava descritto nella sentenza di condanna in termini di maggiore rilevanza rispetto a quelli affermarti dalla difesa. Fatto, questo, di eccezionale gravità che confermava lo spessore criminale di Audino. Il Tribunale ha pure illustrato come le recenti informazioni acquisite sullo stesso contesto di criminalità organizzata ne rivelino l'attuale e immutata operatività. In forza di ciò, ha concluso che Audino, il quale non ha mai dato chiari segnali di ravvedimento, può continuare ancora a mantenere, alla stregua della formulazione di un ragionevole prognosi e secondo le logiche associative, i propri qualificati contatti associativi con la cosca di riferimento. 5. A fronte di ciò, il ricorso, con riferimento al ruolo associativo del ricorrente e al suo coinvolgimento nell'omicidio Fortugno, espone rilievi che aspecificamente si contrappongono alle appropriate risposte intervenute al riguardo. La difesa evidenzia, inoltre, il mero decorso del tempo dai fatti, che in sé non costituisce un dato idoneo a smentire i tratti dei presupposti richiesti. Per il resto, il ricorso viene a ribadire che Audino non compare nelle recenti indagini circa il sodalizio di riferimento. Fatto anch'esso non dirimente, in quanto ciò che rileva è che con tale sodalizio Audino, in ragione dell'importanza dei legami emersi e della capacità criminale dimostrata, può ancora interfacciarsi, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su motivazioni non apparenti. 6. Il ricorso, dunque, non avendo alcuna attitudine a rappresentare le violazioni di legge che denuncia, va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novem
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