CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio tale da comportare l'assoluzione dell'imputato in ragione dell'autodenuncia. Generico anche il motivo dulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, merannente assertivo sulla sussistenza di non meglio precisate situazioni che avrebbero potuto comportarne l'applicazione e un trattamento punitivo più benevolo (e determinato nel minimo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]