CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso il suo studio in Pisa, lungarno [OSCURATO:PERSONA] n. 13. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso il suo studio in Pontedera, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procu ra alle liti allegata al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8. Controricorrente R.G. N. 30518/2018.e [OSCURATO:PERSONA]. Intimato avverso la sentenza n.579/2018 della Corte di appello di Firenze , depositata il 13. 3. 2018. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12. 5. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 579 del 13. 3. 2018 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, accolse in parte la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condannò al pagamento in favore dell’attrice alla somma di euro 18.309,19 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Riget tò inoltre la domanda di manleva avanzata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], tecnico che aveva curato la pratica edilizia, e che aveva sua volta chiamato la [OSCURATO:PERSONA] per garanzia. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio nei confronti dei convenuti deducendo che nel 1996 aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi figli e procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi succeduti alla dante causa, un fabbricato di civile abitazione e di avere scoperto successivamente, al momento di rivenderlo nel 2000, che esso era affetto da irregolarità e piccoli abusi edilizi del tutto taciuti dalla venditrice; che, denunciata tale situazione alla controparte, [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a regolarizzare a sua cura e spese le opere abusive, ma ciò non era risultato possibile per un piccolo manufatto risultato del tutto abusivo e non sanabile; che di conseguenza ella era stata costretta a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nel compromesso, differenza di cui chiamava a rispondere i convenuti, chiedendo nei loro confronti la riduzione del prezzo d ella vendita del 1996 ed il risarcimento dei danni. R.G. N. 30518/2018.Il Tribunale rigettò la domanda per difetto del rapporto di causalità tra inadempimento e danno lamentato, ma la Corte di appello l’accolse, affermando in contrario, per quanto qui ancora rileva, che dalla consulenza tecnica espletata era risultata la presenza nell’immobile compravenduto di un piccolo bagno abusivo non sanabile e che tale situazione di abuso, inquadrabile tra i vizi della cosa ai sensi dell’art. 1490 cod. civ., aveva determinato un decremento di valore dell’immobile, quantificabile nella differenza tra il prezzo del bene pagato dall’attrice al momento dell’acquisto, pari a lire 571.250.000, ed il corrispettivo dalla stessa ottenuto con la successiva vendita, pari a lire 550.000.000, al cui pagamento, con rivalutazione ed interessi, condannò i convenuti Gennai. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12. 10. 2018, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato distinti controricorsi, mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso, che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e plurime violazioni di legge, è articolato in più censure, distintamente formulateper lettere. La censura sub a) denunzia il vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata datoadeguato conto del punto in cui aveva riforma to la decisione di primo grado, che aveva inquadratola tutela azionata dall’attrice nell’ambito del rimedio di cui all’art. 1497 cod. civ. ed aveva disatteso la domanda per mancanza del nesso di causalità tra inadempimento e danno lamentato, proprio per la ragione, di cui la Corte di appello non si è fatta carico, che esso non era conseguenza diretta del primo ma era mediato dal fatto che l’attrice aveva ceduto immediatamente alla richiesta di riduzione del prezzo avanzata, in sede di rivendita, dal proprio acquirente. La censura sub b) lamenta vizio di motivazione con riferimento alla erronea riqualificazione da parte del giudice di appello dell’inadempimento nell’ambito della previsione degli artt. 1490 e 1495 cod. civ. in luogo che nella disposizione R.G. N. 30518/2018.di cui all’art. 1497 ed al fatto che la Corte ha esaminato e si è pronunciata solo sulla domanda di risarcimento del danno,che ha quantificato poi con parametri adeguati nella sostanza all’azione di riduzione del prezzo. La terza censura sub c) denunzia vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., per avere il giudice di secondo grado disatteso senza motivazione il ragionamento della sentenza appellata che aveva escluso il rapporto causale tra inadempimento e danno lamentato, che ha affermato sussistente in termini astratti ed in assenza di prove rigorose. La quarta censura sub d), nel reiterare il vizio di motivazione, denunzia altresì violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere fondato le proprie conclusioni interamente sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che ha considerato come una vera e propria prova legale, senza altresì valutare l’esito delle prove testimoniali, da cui risultava che il prezzo della successiva vendita effettuata dall’attrice era stato superiore a quello dichiarato in atto. Il motivo è inammissibile, stante la sostanziale inadeguatezza delle censure sollevate ad inficiare il ragionamento logico giuridico svolto dalla Corte di appello a sostegno delle conclusioni accolte. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che il giudice ha accolto la domanda della attrice appellante sulla base del presupposto di fatto, da considerarsi pacifico, che l’immobile oggetto della compravendita del 1996 presentasse irregolarità edilizie che la controparte, con atto successivo, si era espressamente obbligata ad eliminare e che ciò era avvenuto,almeno in parte, senza successo, per la presenza di un manufatto abusivo non sanabile. La Corte ha altresì ritenuto che, configurando tale abuso un vizio dell’immobile, erano esperibili da parte della acquirente i rimedi previsti dalla legge in favore del compratoredagli artt. 1490 e 1495 cod. civ., che in ogni caso fanno salvo il diritto al risarcimento del danno. Ha quindi affermato, richiamando anche su questo punto le risu l tanze della consulenza tecnica d’uff ici o, che il vizio riscontrato determinavaun decremento di valore del bene e che il pregiudi zio conseguente sofferto dall’attrice poteva nella specie essere quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo della successiva vendita R.G. N. 30518/2018.effettuata dalla medesima acquirente, al cui pagamento ha condannato la parte venditrice. Ciò posto, si rileva che il vizio di motivazione sollevato dai ricorrenti è inammissibile, atteso che dalla riforma processuale del 2012 ( art. 54, comma 1 lett. b) d.l. 22. 6. 2012, n. 83, convertito con l. 7. 8. 2012, n. 134 ), che ha riformulato l’art. 360,comma 1 n. 5, cod. proc. civ., il difetto di motivazione non è più denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione. Né è riscontrabile nel caso di specie il difetto assoluto o la contraddittorietà insanabile della motivazione del provvedimento impugnato, il cui percorso logico e giuridico appare chiaro e perfettamente intellegibile, nonché privo di profili di incompatibilità tra le premesse e le conseguenze accolte. Con riferimento alle sollevate censure di diritto, si osserva invece che il ricorso, nel prospettare che l’inadempimento per cui è causa andasse inquadrato nella fattispecie dell’art. 1497 cod. civ., cioè nell’ambito della mancanza di qualità promesse e non dei vizi della cosa venduta ( art. 1490 cod. civ. ), si limita ad invocare la diversa conclusione accolta dal giudice di primo grado, senza però formulare considerazioni pertinenti e specifiche a favore della diversa qualificazione giuridica. In ogni caso non può non rilevarsi che la statuizione di condanna è stata formulata dalla Corte di appello a titolo di risarcimento del danno, rimedio che è previsto tanto nel caso in cui la cosa venduta presenti vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore quanto nell’ipotesi in cui difetti di qualità essenziali, dichiarando l’art.1497 applicabili le disposizioni generali in tema di risoluzione per inadempimento del contratto, sicché non è dato rinvenire nel caso concreto l’utilità concreta di tale differenziazione. Inammissibili appaiono infine le doglianze con cui ilricorso lamenta la vio lazione dell’art. 1223 cod. civ. e delle regole e principi in materia di valutazione della consulenza tecnica e dei mezzi di prova. La prima per difetto di formulazione di specifiche censure, limitandosi anche qui i ricorrenti a richiamare la diversa conclusione accolta dal giudice di primo grado. Deve invece ribadirsi che in tema di responsabilità contrattuale, l'accertamentodel nesso di causalità g iuridica, che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione della regola R.G. N. 30518/2018.eziologica posta dall'art. 1223 cod.civ., costituisce, al pari di quello relativo al nesso dicausalità materiale tra l'inadempimento e il danno , un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori( Cass. n. 18509 del 2021; Cass. n. 20961 del 2017 ). A ciò si aggiunga che il giudizio formulato dalla Corte di appello appare del tutto corretto in diritto ed adeguato alle risultanze di fatto, tanto con riferimento al ritenuto nesso di causalità tra inadempimento e danno, avendo richiamato l’esito della consulenza tecnica d’ufficio secondo cui la presenza dell’abuso aveva ridotto il valore economico dell’immobile acquistato, quanto alla liquidazione del pregiudizio economico, valutato alla luce della differenza tra il valore dell’immobile al momento dell’acquisto e quello al momento della successiva rivendita. L’altra ed ultima censura è invece inammissibile in quanto la parte si limita a dolersi del fatto che il giudicante abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico, senza spiegare le ragioni per cui esse sarebbero errate o inattendibili, e della valutazione delle prove testimoniali, richiamando a sostegno le conclusioni del giudice di primo grado, ma senza ripeterne il contenuto, sicché il motivo, oltre ad investire un apprezzamento demandato dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito e non sindacabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità, difetta in ogni caso del necessario carattere di decisività. Il secondo motivodi ricorso denunzia violazione ed errata applicazione dell’art.92 cod. proc. civ., assumendo che, tenuto conto della fondatezza delle censure svolte nel ricorso, le spese del giudizio dovranno essere poste a carico della controparte. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una mera deduzione non autonoma, che non contiene alcuna censura alla decisione impugnata. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Lespese del giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate in dispositivo in favore della sola controricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Si osserva infatti che il ricorso non ha investito il capo della decisione che aveva respinto la domanda di manleva degli odierni ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, in R.G. N. 30518/2018.quanto tecnico incaricato di redigere la relazione sull’immobile poi riversata nel rogito del 1996, era stato dagli stessi indicato come responsabile del vizio dell’atto e che, a sua volta, aveva chiamato in causa la propria impresa di assicurazioni per essere garantito dall’eventuale errore ascrittogli. Ne discende che il ricorso è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., al solo fine di litis denuntiatio, e che, essendo detta controricorrente indifferente all’esito della lite in quanto non contraddittore rispetto all’oggetto della contesa investito dal ricorso , le spese di l ite dalla stessa sostenutevanno dichiarate non ripetibili, non potendosi i ricorrenti, ne i confronti di essa, ritenersi soccomben ti ( Cass. n. 8491 del 2023; Cass. n. 5508 del 2016; Cass. n. 2208 del 2012 ). Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizioin favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali; dichiara non ripetibili le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,ne