CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 16339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento co rinvio Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal medesimo giudice il 23 marzo 2022, depositato il 24 marzo 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.666, 667, comma 4, 676 cod. proc. pen. e 183 quater disp. att. cod. proc. pen. La difesa insiste nel ritenere che il mezzo utilizzato, ossia l'opposizione al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento, sia corretto in quanto l'individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere sul merito del sequestro dipende non dal tipo di provvedimento da impugnare, come motivato nell'ordinanza, bensì dalla fase processuale nella quale il provvedimento è emesso. Avendo la Procura chiesto la convalida del sequestro in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti del ricorrente, la fase di cognizione deve ritenersi esaurita. Anche facendo riferimento alla tipologia di sequestro, il cui rito è espressamente enunciato dall'art. 183 quater disp. att. cod. proc. pen., la difesa si è rivolta al giudice dell'esecuzione, laddove la competenza del giudice per le indagini preliminari anche ai sensi dell'art. 321, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. si radica solo con riguardo alla fase antecedente l'esercizio dell'azione penale. Non è dato sapere per quale ragione l'ufficio di procura si sia rivolto al giudice per le indagini preliminari per ottenere il provvedimento ma ciò che rileva, si assume, a prescindere dal tipo di istanza promossa dalla Procura, è il fatto che essa doveva essere rivolta al giudice dell'esecuzione, da individuarsi nel Tribunale di Locri in composizione collegiale secondo le regole del procedimento esecutivo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen. La motivazione svolta dal giudice risulta comunque emessa in violazione della disciplina di cui all'art. 240 bis cod. pen., oltre che in violazione del diritto di difesa del ricorrente che, secondo il giudice, sarebbe stato onerato dell'obbligo di addurre nuovi elementi a lui favorevoli per far valere le proprie ragioni. L'atto di opposizione ha, invece, come scopo quello di instaurare il contraddittorio successivamente all'emanazione di un provvedimento emanato inaudita altera parte, cosicché la difesa non deve necessariamente addurre nuovi elementi, essendo sufficiente che offra una diversa valutazione degli elementi già apprezzati al fine di dimostrare l'insussistenza della sproporzione delle risorse economiche sequestrate rispetto al reddito del destinatario del provvedimento. La difesa aveva, infatti, indicato elementi che potessero scardinare il collegamento tra la sproporzione patrimoniale e le attività delittuose commesse dal condannato, ma su tali argomenti il provvedimento è silente. In particolare, si era dedotta l'impossibilità di considerare l'importo sequestrato socialmente pericoloso, trattandosi della somma di euro 10.378,77, e si era evidenziata la mancanza dei presupposti che incidono sulla presunzione di accumulazione illecita, in particolare su quello cronologico per cui la ricchezza accumulata deve avvenire in un periodo non eccessivamente lontano dalla commissione del cosiddetto reato-spia; nel caso in esame, il provvedimento di sequestro ha ad oggetto una polizza ramo vita stipulata nove anni prima la commissione del c.d. reato spia. Con riferimento al presupposto della sproporzione, si era evidenziato che dall'anno della stipula del contratto di polizza sino all'anno 2004 il ricorrente faceva parte del nucleo originario di famiglia per cui, prendendo in considerazione i redditi del padre e della madre, il premio annuale pari ad euro 700 circa gravava su redditi complessivi del nucleo familiare, pari ad euro 24.500,00, e così proporzionalmente negli anni successivi. Si era argomentato anche in merito alla scarsa attendibilità dell'indagine Istat circa la spesa familiare media annua, posto che viene elaborata per macro-aree e non per singoli, circoscritti territori come è quello di Siderno. Si era evidenziato che nell'anno 2002 la ditta di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'istante, aveva aderito al condono fiscale in base all'art.9 legge n.289/2002 mettendosi al riparo da eventuali controlli fiscali, evidenziando una liquidità disponibile di gran lunga superiore a quella dichiarata; e solo dal 2018 il legislatore ha stabilito che il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Avendo negli anni 2001, 2002, 2003 2004 eliminato dal conto economico rimanenze per un importo pari ad euro 563.566,36, come risultante dai bilanci della ditta [OSCURATO:PERSONA], tale importo rappresentava le vendite effettuate in nero; a esso andava aggiunto l'utile dell'azienda, laddove in atti si sostiene che la sperequazione annua tra il 1998 e il 2002 sia pari ad appena euro 63.915,12. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Risulta dagli atti che, in data 16/03/2022, la Procura Distrettuale presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un decreto di sequestro di urgenza ex artt.321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. avente ad oggetto una polizza ramo vita stipulata dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la durata di 16 anni in relazione a reati in materia di stupefacenti, tra i quali il reato di cui all'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Siderno in data antecedente all'anno 2006 e con condotta in atto, per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza divenuta irrevocabile il 4 maggio 2018. La Procura ha, quindi, trasmesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari per la convalida, chiedendo al contempo l'emissione di un autonomo provvedimento di sequestro preventivo sul medesimo bene. [OSCURATO:PERSONA] adìto, con provvedimento inaudita altera parte datato 23/03/2022, ha convalidato il sequestro d'urgenza e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art.240 bis cod. pen. della polizza vita n.005289228 decorrente dal 30/06/1998 con scadenza 30/06/2022. 5. Il provvedimento impugnato afferma l'inammissibilità dell'opposizione sul presupposto in rito che il mezzo di impugnazione da esperire avverso il provvedimento depositato il 24 marzo 2022 sarebbe stata la richiesta di riesame da rivolgere al tribunale, trattandosi di provvedimento di natura esclusivamente cautelare, laddove il giudice competente a provvedere ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. può essere investito dell'opposizione limitatamente alle ipotesi di confisca o di sequestro e contestuale confisca, non nelle ipotesi di convalida del sequestro preventivo di urgenza e contestuale ordinanza di sequestro preventivo. Esamina, in ogni caso, l'istanza nel merito nell'ipotesi di qualificazione dell'opposizione quale domanda di revoca del sequestro. 6. Occorre, in primo luogo, ricordare che «L'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero è inoppugnabile» (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055 — 01; Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 - 01). 7. Per quanto concerne il contestuale provvedimento di sequestro preventivo, il giudice per le indagini preliminari si è comunque pronunciato nel merito, previa qualificazione della domanda quale istanza di revoca del sequestro. 8. Prescindendo, ora, dall'esame delle singole doglianze, il Collegio ritiene necessario, per le ragioni che seguono, adottare una decisione esclusivamente in rito.8.1. Il provvedimento di sequestro emesso dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna si considera emesso dal giudice dell'esecuzione, per cui, indipendentemente dal mezzo d'impugnazione proposto, la Corte, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di tale sequestro, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, deve disporre la trasmissione degli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n.45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 — 01). 8.2. Contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, la decisione di sequestro preventivo, e non di confisca, emessa dal giudice dell'esecuzione su istanza della parte pubblica non può essere impugnata con il rimedio del riesame o dell'appello reale (art. 324 cod.proc.pen.) atteso che tale forma di impugnazione è riservata ai provvedimenti di sequestro preventivo (o in tema di sequestro preventivo) emessi in fase di cognizione (Sez. 6, n. 20272 del 13/01/2016, Rossi, Rv. 268025) e pertanto, correttamente, il medesimo giudice ha comunque esaminato l'istanza nel merito; ora, il tema che il Collegio deve affrontare è l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo a fini di confisca adottato in fase esecutiva. 8.3. La Corte di legittimità si è già pronunciata nel senso di indicare, in caso di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo a fini di confisca allargata disposto dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente per l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 1, ord.n. 1412 del 14/11/2019, dep.2020, Amodio, Rv. 278070 — 01). Qualificata, pertanto, l'impugnazione qui proposta quale opposizione ai sensi degli artt.676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., si devono trasmettere gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod.proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribun