CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29893/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1719/2021 depositata il14/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del Tribunale di Grosseto. Quest’ultimo aveva rigettato le domande proposte dai Brilli nei confronti della società, volte ad ottenere l’esecuzione specifica di un contratto preliminare stipulato inter partes; che la Corte territoriale aveva affermato l’esistenza di una chiara manifestazione di volontà contrattuale scaturente dal collegamento fra i contratti stipulati fra le parti, ossia il rogito di cessione del terreno edificabile, denominato “do ut facias” ed il preliminare di compravendita. Dalla validità ed efficacia di quest’ultimo sarebbe appunto derivato l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cedere gli immobili; che [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di erede del padre Sirio, si è costituito con controricorso per resistere al ricorso avversario; che la ricorrente ha depositato memoria; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, si invoca la violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 ) , giacché l’atto di appello sarebbe stato inammissibile, per aver omesso di illustrare puntualmente le violazioni di legge e la loro rilevanza causale; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 1199, 2722, 2723, 2729, 2733 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.1°n. 3) c.p.c ., giacché i giudici di secondo grado avrebbero trascurato il principio secondo il quale la dichiarazione di quietanza prevista dall’art. 1199 c.c. avrebbe valore confessorio e quindi, formando piena prova contro colui che l’aveva fatta, avrebbe potuto essere impugnata solo per errore o dolo; che la terza censura è volta a contestare la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 comma 1°, 116 comma 1°, 61, 62, 194 e 792 c.p.c. nonché 2809, 2838, 2839, 2855, 2889, 2890, 2891, 1483 e 2041 c.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p. c., nella parte in cuila Corte toscana avrebbe calcolato il valore dell’ipoteca gravante sull’immobile in € 446.568,08, sulla scorta della consulenza tecnica, che aveva però ecceduto i poteri del consulente officiato ed, in ogni caso, la condanna avrebbe determinato un indebito arricchimento in capo al Brilli; che il primo motivo è inammissibile; che, infatti, a fronte dell’affermazione della Corte d’appello che “emergono con sufficiente precisione le parti del provvedimento oggetto di censura, le ragioni di fatto e di diritto su cui la censura è fondata, nonché il risultato cui condurrebbe l’accoglimento della stessa”, la doglianza è carente di autosufficienza, giacché non allega la citazione avversaria in appello né indica i punti dove l’invocata violazione si sarebbe verificata; del resto l’esame del fascicolo per la verifica degli errores in procedendo presuppone comunque il rispetto dell’onere di specificità dei motivi di ricorso (cfr. tra le tante SSUU n. 5640/2019); che il secondo motivo non coglie nel segno; che la sentenza impugnata non tratta in alcun modo il preteso problema della prova della simulazione, né la ricorrente indica la sedes materiae nella quale essa lo avrebbe sollevato; che, in realtà, la questione della persistenza del credito di € 67.000 è stata delibata dai giudici di secondo grado in maniera assolutamente piana: “Il credito di [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla differenza tra il valore del terreno ceduto ed il valore del fabbricato edificando dalla società cessionaria del terreno, a titolo di corrispettivo della cessione, come stimati dalle parti, è stato soddisfatto per l’ammontare di € 67.000,00 in forza della compensazione prevista nel contratto preliminare, con il prezzo di cessione dell’immobile dovuto alla società [OSCURATO:PERSONA] srl”; che la differente lettura proposta dalla ricorrent e non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U , n. 24148 del 25 ottobre 2013); che il terzomotivo è inammissibile, per carenza di autosufficienza; che, i n tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulentetecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto dimotivazione (Sez . 3, n. 19989 del 13 luglio 2021); che è inoltre inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, poiché la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché non può lamentarsi un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (da ultimo, Sez. U, n. 20868 del 30 settembre 2020) che la memoria depositata non è idonea a modificare l’inquadramento testé delineato; che al rigetto del ricorso segue la condanna de lla ricorrent e alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore del controricorrente , delle spe se del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 ( quattromila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor