CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiulioMonferini, che, riportandosi alla requisitoria scritta in atti, ha concluso per ilrigetto dei ricorsi;udito, per i ricorrenti, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motividei ricorsi e ha insistito per l’accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermatola condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furtopluriaggravato – commesso, rispettivamente, quanto al [OSCURATO:PERSONA], nella veste diamministratore della struttura ricettiva denominata “[OSCURATO:PERSONA]”,situata in [OSCURATO:PERSONA], e, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], quale addetta alla medesimastruttura – poiché, al fine di trarne un ingiusto profitto, si erano reiteratamenteimpossessati di energia elettrica, mediante un allaccio abusivo diretto sulla retemontante di distribuzione che alimenta il predetto hotel, così sottraendofraudolentemente alla società Enel circa 800.000,00 kilowatt di energia elettrica.2. Avverso la richiamata sentenza gli imputati propongono ricorsi percassazione, di identico tenore, con il comune difensore di fiducia, affidandosi atre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamentenecessari per la decisione.2.1. Con il primo, deducono erronea applicazione degli artt. 129 e 517 cod.proc. pen. in relazione agli artt. 81, 624, 625, primo comma, n. 2), cod. pen.,assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza diproscioglimento per mancanza di querela, attesa l’omessa contestazione dellacircostanza aggravante della destinazione del bene a un pubblico servizio.2.2. Mediante il secondo motivo, gli imputati lamentano violazione ederronea applicazione degli artt. 81, 624, 625, primo comma, n. 2), cod. pen.nonché correlata erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., poiché non èstato provato che la struttura alberghiera avesse necessità di corrente elettricadato che il fabbisogno di energia era integralmente assicurato dai tre generatorialimentati a gasolio.Evidenziano, a riguardo, che, come sottolineato nella consulenza delladifesa, le fatture di acquisto del gasolio erano idonee ad assicurarel’alimentazione della struttura nel periodo dal 2015 al 2018 e, peraltro, in sede dicontroesame, l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che l’allaccio abusivocontestato non era idoneo per le sue caratteristiche tecniche ad alimentare lastruttura.Aggiungono, inoltre, che non era stata determinata in misura congrual’entità dell’energia sottratta in quanto il tecnico Tavella, nel verbale di ispezione,aveva individuato la presenza nella struttura di un solo gruppo elettrogeno, cherisultava spento al momento dell’ispezione, mentre nella struttura ve ne eranoaltri due funzionanti nonché un impianto fotovoltaico, come chiarito dal testePotrelli nel controesame.Del pari, deducono che non è emerso che essi ricorrenti fossero aconoscenza dell’allaccio abusivo, considerato che avevano acquistato la strutturanell’anno 2013 ed era già presente un generatore, cui era seguita l’installazionedi altri due per la ristrutturazione, e che, come riferito dal teste Potrelli, lamanomissione era occultata sottoterra, al punto che gli operatori dell’Enelavevano dovuto utilizzare attrezzature specifiche per individuarla.2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti assumono vizio di motivazione dellasentenza in quanto non è emerso che la struttura necessitava di correnteelettrica, perché aveva tre generatori alimentati a gasolio e, peraltro, comedichiarato dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA], l’allaccio abusivo contestato era inidoneo per le suecaratteristiche tecniche ad alimentare la struttura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo dei ricorsi è fondato, con rilevanza assorbente rispetto aglialtri. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.Nella fattispecie per cui è processo, invero, come sottolinea la stessadecisione impugnata, nel giudizio di primo grado, i ricorrenti sono staticondannati per il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2),cod. pen.A fronte del gravame proposto dai soli imputati avverso tale decisione, laCorte di appello – intervenuta, nelle more, la novella di cui al d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, che ha previsto la procedibilità a querela del delitto di furto, ancheaggravato, salvo, tra l’altro, quello avente ad oggetto, a norma del primo comman. 7) del predetto art. 625 cod. pen., un bene destinato a pubblico servizio – haritenuto che, dall’editto accusatorio, potesse considerarsi contestata in fatto larelativa circostanza aggravante e ha di qui affermato che, anche in mancanza diquerela, l’azione penale poteva proseguire.E, allora, l’evidente vulnus nel quale è incorsa la sentenza impugnata è avertrascurato di valutare che, in assenza di un appello del Pubblico ministero controla sentenza di primo grado che non aveva ritenuto aggravato il fatto anche invirtù del primo comma n. 7) dell’art. 625 cod. pen. per la destinazione del benea un pubblico servizio, tale circostanza aggravante non avrebbe potuto essereconsiderata integrata d’ufficio dalla Corte di appello.Infatti – come del resto affermato di recente in una fattispecie analoga nellaquale la sentenza di appello, in tema di furto, aveva ritenuto sussistente, ai finidella procedibilità del reato, la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblicoservizio o a pubblica utilità, ritualmente contestata, ma non applicata ad alcuneffetto in primo grado - in assenza di impugnazione da parte del Pubblicoministero, il giudice di secondo grado non può ritenereuna circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà nonrientra nel potere d'ufficio della Corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3,cod. proc. pen., di attribuire alla condotta una diversa e più grave definizionegiuridica (Sez. 5, n. 31855 del 10/09/2025, Rv. 288581), e ciò anche qualora lastessa circostanza aggravante fosse stata, in tesi, contestata in fatto (arg. exSez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319).2. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvioperché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non puòessere proseguita per difetto di querela.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]