CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 22830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Rel . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11627/2020 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna 14, presso l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente al l’avv. prof . [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , il primo in virtù di procura speciale in calce al ricorso e gli altri due in virtù di procura speciali in calce alla memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nella persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] dellaByHoliday s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] , già titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in virtù di procura speciale in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4 99 /201 9 della Corte d’Appello di Cagliari , Sezione distaccata di Sassari, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso; uditii difensori della ricorrente comparsi che hanno chiesto accogliersi il ricorso; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione in data 20/04/2017, gli attuali controricorrenti convennero in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. per sentir dichiarare non dovute le sommerichieste a titolo di “conguaglio per partite pregresse 2005-2011”, di cui alle corrispondenti fatture ad essi inviate, concernenti il costo delservizio idrico integrato, ovvero, in subordine, per ottenere la declaratoria dell’intervenuta prescrizione del corrispondente credito, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme da ciascuno degli attori corrisposte a titolo di conguaglio. [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 121/2019accolse la domanda e [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, che vennerespinto. La Corte territoriale, prima di tutto, rigettòla riproposta eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 113 d.lgs. n. 104 del 2010, poiché, nello stabilire che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, è precisato che da tale attribuzione sono escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Sul punto, ritenne,in particolare, che la causa avesse ad oggetto il rapporto contrattuale di somministrazione intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e ciascun singolo utente, senza che fosse effettuata alcuna censura in ordine alle scelte tecnico-discrezionali dell’Ente d ’ Ambito o al potere autoritativo della stessa di stabilire le tariffe applicabili al servizio idrico, se non in via meramente incidentale. Nel merito, la stessa Corte rilevò che i conguagli necessari al recupero dei costi approvati e relativi alle annualità precedenti rientravano indubbiamente tra le componenti di costo del servizio idrico, ma le integrazioni tariffarie non po tevano valere che per il futuro. F acendo operare le modifiche tariffarie retroattivamente per consumi già effettuati, la [OSCURATO:SOCIETA]. pretendeva che si realizzasse, nell'ambito del rapporto, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi irretroattività degli atti amministrativi e , dall'altro una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapportocontrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito ex postdopo avere dato esecuzione al contratto con la somministrazione della fornitura. Né l a normativa di settore , invocata da [OSCURATO:SOCIETA]. , cont eneva alcuna disposizione che permettesse all'ente chiamato a determina re la tariffa del servizio idrico di derogare ai suddetti fondamentali principi di diritto.E, inoltre, i conguagli configuravano una componente del costo del servizio, con la conseguenza che le somme pretese a tale titolo dall'ente gestore solo nel 2016 nell'ambito delrapporto contrattuale di somministrazione per i consumi relativi al periodo 2005 - 2011 non po tevano che riguardare diritti di credito ormai prescritti per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948n. 4 c.c. Avverso tale statuizione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi di impugnazione. Gli intimati si sono difesicon un unico controricorso. Fissata udienza in camera di consiglio, con istanza depositata il 22/11/2023, la ricorrente ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2881/2024 del 31/01/2024,è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con istanza del 19/02/2024 i controricorrenti ha nno chiesto la verifica dei criteri tabellari e la rimessione della controversia alla Terza Sezione Civiledi questa Corte. Il Pubblico Ministero e le parti hanno depositato memorie ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedott a la violazione e la falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010 (di seguito, anche c.p.a.), relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata èillegittima nella misura in cui il giudice di secondogrado, in violazione dell'art. 113 c.p.c., ha erroneamente qualificato, come meramentepatrimoniale, la posizione giuridica fatta valere dagli attori in primo grado, tenuto conto che le contestazionidei controricorrent i hanno riguardato la legittimità delle scelte tecnico-discrezionali delle Autoritàamministrative (AEEGSI, oggi ARERA, e EGAS) in ordine all'individuazione e alla regolazionedel costo del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla determinazione dell'ammontare dei c.d. conguagli regolatori (anche "partite pregresse"), quale componente dellatariffa. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codice dell’ambiente”), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1339 c.c.ed, infine, della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, oltre che della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell’Ente di G overno d’Ambito della Sardegna (EGAS) – che ha provveduto alla q uantificazione e al riconoscimento dei conguagli spettanti al gestoreper partite precedenti al 2012 ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla Deliberazione dell’A EEGSI n. 643/2013/R/IDR- e del regolamento del servizio idrico integrato ( par . B.16), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello operato una errata interpretazione delle disposizioni che regolano ilsistema tariffario nel servizio idrico integrato. Secondo la ricorrente, la definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006 ) - c.d. "Codice dell'ambiente"). In particolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base- non considerati inprecedenza ai fini tariffari - sono stati legittimamente inseriti dalle competenti Autoritàamministrative, come componenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 Dir. 2000/60/CE) . Le determinazioni tariffarie entrano di diritto,e per espressa disposizione legislativa, nel rego lamento di fornitura ex art. 1339 c.c. , poiché i l contratto d'utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali il Gestore non ha alcuna autonomia decisionale.[OSCURATO:SOCIETA], nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si è, dunque, limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativaprimaria di riferimento. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e2948 n. 4 c.c., oltre che degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codice dell’ambiente”), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) e del regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che gliimporti richiesti a titolo di conguaglio fossero prescritti, senza considerare che il diritto alla riscossione di tali conguagli è sorto - e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine diprescrizione è cominciato a decorrere - nel momento in cui [OSCURATO:SOCIETA]. è stata autorizzata a fatturare i relativi importi , a seguito della loro effettiva quantificazione, e dunque a partire dal 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 delCommissario straordinario dell’Autorità d'Ambito. 2.I controricorrenti hanno rivolto istanza alla Prima Presidente per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente, individuata nella Terza Sezione Civile, e la Prima Presidente ha demandato al Collegio della Prima Sezione Civile ogni decisione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la controversia rientri nelle attribuzioni di questa Sezione, competente in materia di [OSCURATO:PERSONA], riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle Autorità regolatrici del pubblico servizio idrico. 3.È necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo dell a causa, per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria resa nel proc. R.G.N. 9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere. P.Q.M.