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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2023

Cassazione n. 36799/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 9/10/2023 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 18/5/2020 dal Tribunale di Brindisi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 256- bis, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità.

Si censura, innanzitutto, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, per aver la sentenza, dapprima, affermato che i militari erano intervenuti ad abbruciamento compiuto, quindi che il ricorrente era stato colto proprio a compiere il reato; ancora, è dedotto il carattere congetturale delle considerazioni spese in sentenza, che non risulterebbero provate.

Di seguito, è dedotta l'omessa risposta su numerosi punti del primo motivo di appello.

Infine, si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La plurima doglianza (nn. 1-2), inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ben poteva essere ricavata dal fatto che: a) lo stesso era stato trovato sul posto, non nell'atto di bruciare i rifiuti, ma neppure intento a spegnere il fuoco; b) il fuoco proveniva da un piazzale in cui i rifiuti erano stati temporaneamente depositati, posto in prossimità dell'abitazione del ricorrente, peraltro in zona non densamente popolata.

In forza di questi elementi, i Giudici di merito hanno ritenuto adeguatamente provata la riferibilità dei rifiuti al [OSCURATO:PERSONA], così come la sua responsabilità per l'abbruciamento.

La sentenza, ancora, ha preso in esame anche le dichiarazioni del figlio dell'imputato, negando alle stesse rilievo scagionante.

5. Rilevato, quanto alla terza censura, che ne risulta evidente la genericità.

Il richiamo agli "elementi in fatto ingiustamente trascurati dal primo Giudice", invero, appare privo di un'effettiva portata, in assenza di qualche specificazione del contenuto di questi e della loro incidenza sulla sentenza di condanna. •

6. Rilevato, infine, che è inammissibile anche l'ultima censura, con la quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello, infatti, si è espressa anche sul punto con una motivazione non censurabile, perché del tutto logica, sottolineando che il fuoco appiccato non era stato di modeste dimensioni, che aveva interessato una consistente raccolta di rifiuti di varia dimensione ed aveva generato una densa coltre di fumo nero, tipica di materiale plastico molto inquinante.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/10/2023 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 18/5/2020 dal Tribunale di Brindisi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 256- bis, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità. Si censura, innanzitutto, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, per aver la sentenza, dapprima, affermato che i militari erano intervenuti ad abbruciamento compiuto, quindi che il ricorrente era stato colto proprio a compiere il reato; ancora, è dedotto il carattere congetturale delle considerazioni spese in sentenza, che non risulterebbero provate. Di seguito, è dedotta l'omessa risposta su numerosi punti del primo motivo di appello. Infine, si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La plurima doglianza (nn. 1-2), inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ben poteva essere ricavata dal fatto che: a) lo stesso era stato trovato sul posto, non nell'atto di bruciare i rifiuti, ma neppure intento a spegnere il fuoco; b) il fuoco proveniva da un piazzale in cui i rifiuti erano stati temporaneamente depositati, posto in prossimità dell'abitazione del ricorrente, peraltro in zona non densamente popolata. In forza di questi elementi, i Giudici di merito hanno ritenuto adeguatamente provata la riferibilità dei rifiuti al [OSCURATO:PERSONA], così come la sua responsabilità per l'abbruciamento. La sentenza, ancora, ha preso in esame anche le dichiarazioni del figlio dell'imputato, negando alle stesse rilievo scagionante. 5. Rilevato, quanto alla terza censura, che ne risulta evidente la genericità. Il richiamo agli "elementi in fatto ingiustamente trascurati dal primo Giudice", invero, appare privo di un'effettiva portata, in assenza di qualche specificazione del contenuto di questi e della loro incidenza sulla sentenza di condanna. • 6. Rilevato, infine, che è inammissibile anche l'ultima censura, con la quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello, infatti, si è espressa anche sul punto con una motivazione non censurabile, perché del tutto logica, sottolineando che il fuoco appiccato non era stato di modeste dimensioni, che aveva interessato una consistente raccolta di rifiuti di varia dimensione ed aveva generato una densa coltre di fumo nero, tipica di materiale plastico molto inquinante. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre
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