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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21046/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0-/81/RG. 37747 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per falsa testimonianza. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.

OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché in parte riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito e in parte per manifesta infondatezza.

La sentenza impugnata, sulla base di corretti argomenti giuridici e logici, ha confermato la pronuncia di primo grado dando atto, con accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, della falsità della deposizione resa in dibattimento dalla imputata in qualità di testimone, tanto da configurare il delitto di falsa testimonianza (pagg. 2-3-).

Con riferimento al motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen., le argomentazioni spese dai Giudici di merito sono oggettivamente incompatibili con il riconoscimento della invocata causa di non punibilità, di guisa che non è prospettabile il dedotto vizio di motivazione per omissione.

Anche le doglianze inerenti alla omessa valutazione dell'attendibilità dei testi e della affidabilità delle prove - che secondo la valutazione dei giudici di merito costituiscono il riscontro oggettivo alla inziale denuncia sporta dalla imputata - sono generiche e riversate in fatto, avendo peraltro i Giudici di appello- anche mediante l'opportuno richiamo alla trama motivazionale della sentenza del Tribunale - fornito adeguata e non illogica valutazione in parte qua (pagg. 2 e 3 della sentenza).

Infine, sono inammissibili per manifesta infondatezza le doglianze in punto di dosimetria della pena, che è stata applicata in misura pari al minimo edittale e ridotta nella massima estensione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0-/81/RG. 37747 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per falsa testimonianza. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché in parte riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito e in parte per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, sulla base di corretti argomenti giuridici e logici, ha confermato la pronuncia di primo grado dando atto, con accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, della falsità della deposizione resa in dibattimento dalla imputata in qualità di testimone, tanto da configurare il delitto di falsa testimonianza (pagg. 2-3-). Con riferimento al motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen., le argomentazioni spese dai Giudici di merito sono oggettivamente incompatibili con il riconoscimento della invocata causa di non punibilità, di guisa che non è prospettabile il dedotto vizio di motivazione per omissione. Anche le doglianze inerenti alla omessa valutazione dell'attendibilità dei testi e della affidabilità delle prove - che secondo la valutazione dei giudici di merito costituiscono il riscontro oggettivo alla inziale denuncia sporta dalla imputata - sono generiche e riversate in fatto, avendo peraltro i Giudici di appello- anche mediante l'opportuno richiamo alla trama motivazionale della sentenza del Tribunale - fornito adeguata e non illogica valutazione in parte qua (pagg. 2 e 3 della sentenza). Infine, sono inammissibili per manifesta infondatezza le doglianze in punto di dosimetria della pena, che è stata applicata in misura pari al minimo edittale e ridotta nella massima estensione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris