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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04975/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 999/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] e d ivi residente , alla V ia P .

Maroncelli n. 45 ( C .

F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , quale coerede di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e d e ceduto il 28 / 02/1998), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ri Stefano ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P19 H501Z) ed elettivamente domiciliata presso ilsuo studio in Roma, al Viale delle Medaglie d'Oro n. 201 -Tessera 15573, giusta procura speciale alle liti in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – -avverso la sentenza n. 1547/2020 emessa dalla CTR Lazi o il 10 / 06 /20 20 e non notificata; Cartella di pagamento – Avviso liquidazione imposta di successione – Dichiarazione integrativa udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso la cartella di pagamento relativa ad un avviso di liquidazione dell’imposta di successione emesso a seguito di dichiarazione integrativa di successione.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, considerando legittima la motivazione della cartella.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, dinanzi alla quale la Ceselli, a seguito di sentenza di questa Corte n. 13812/18 di annullamento con rinvio, aveva riassunto il giudizio, rigettava il gravame, ritenendo che la cartella di pagamento, assolvendo alla sola funzione di mezzo di riscossione, richiedeva una indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 54/1992 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di valutare la dedotta inesistenza di una dichiarazione di successione integrativa presentata nel 2011 e per aver affermato che l’impugnazione dell’atto presupposto impediva “di prendere in esame le questioni sollevate con l’atto di appello che attengono all’evidenza al merito della pretesa”, nonostante la S.C., con l’ordinanza di cassazione con rinvio, avesse imposto il riesame di tutto il merito.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

Senza tralasciare che le disposizioni che, in rubrica, si assumono essere state violate non sono pertinenti rispetto alle argomentazioni sviluppate, atteso che l’art. 53 d.lgs. n. 54/1992 attiene alla forma dell’appello e l’art.111 Cost., a tutto concedere, ricorda, al comma 6, che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Avuto riguardo al vizio motivazionale, è sufficiente evidenziare che si è al cospetto di una cd. doppia conforme, sicché, non avendo la ricorrente neppure dedotto che le sentenze emesse nei gradi di merito avessero risolto le questioni di fatto sulla base di differenti ragioni (tenendo presente -Sez. 6 - 2, Or dinanza n. 7724 del 09/03/2022 – che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice), era preclusa, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c. (applicabile anche alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, come chiarito da Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), la possibilità di censurare la sentenza sulla base dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992 e 35 dPR n. 636/1972 e della l. n. 248/2005, per aver la CTR acquisito d’ufficio la sentenza della ctp n. 1634/15, peraltro definitoria di un giudizio del quale ella non era stata parte.

2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

In tema di contenzioso tributario, l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dall'art. 7, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui esercizio non può sopperire al mancato assolvimento, ad opera della parte, del rispettivo onere della prova (Sez. 5, Sentenza n. 4617 del 22/02/2008; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 25769 del 05/12/2014).

In particolare, alle commissioni tributarie è attribuito dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, un potere di indagine che esse possono esercitare qualora dagli atti non risultino sufficienti elementi di giudizio, e sempre che esse non ritengano di averne acquisiti in misura sufficiente, il tutto nei limiti dei fatti dedotti dalle parti (Sez. 5, Sentenza n. 19593 del 13/09/2006; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 4161 del 21/02/2014).

Tali poteri sono conferiti proprio in funzione della valutazione, ad esse affidata, della legittimità e della congruità delle pretese dell'ufficio; i giudici tributari di merito possono cioè acquisire aliunde, prescindendo dagli accertamenti dell'ufficio, gli elementi di decisione, di cui compiono una valutazione autonoma, rispetto all'assunto di quest'ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 1135 del 20/01/2006).

In quest’ottica, qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza l'acquisizione d'ufficio di un documento, l'esercizio di tale potere istruttorio si configura come un dovere, il cui mancato assolvimento dev'essere compiutamente motivato (Sez. 5, Sentenza n. 905 del 18/01/2006).

Orbene, non è revocabile in dubbio che la CTR potesse d’ufficio acquisire la detta sentenza, ciò al fine di verificare sia se la coerede [OSCURATO:PERSONA] avesse tempestivamente impugnato l’avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento in esame sia se, oltre alla denuncia di successione del 25.7.2008, uno dei coeredi avesse presentato, in data 8.2.2011, una dichiarazione successoria integrativa.

Non avendo la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, trascritto la sentenza n. 1634/15, questo Collegio non è, invece, posto nelle condizioni di scrutinare se la stessa fosse stata pronunciata solo nei confronti della coerede [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che non è qui in discussione l’efficacia, sia pure riflessa, di un eventuale giudicato nei confronti della odierna ricorrente.

Avuto riguardo alla deduzione (cfr. pag. 13 del ricorso) secondo cui l’acquisizione della detta sentenza non risulterebbe agli atti di causa, come provato dallo “storico” del Registro Generale della CTR, anche a voler prescindere dalla circostanza che quest’ultima ha dato inequivocamente atto in sentenza della sua acquisizione (“acquisita in atti”), da un lato, non può escludersi che il documento sia stato prodotto nel corso di un’udienza e che della sua produzione sia stata fatta menzione nelrelativo verbale e, dall’altro, si sarebbe in presenza di un errore revocatorio, come tale denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 n. 4), c.p.c.

3. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento.

Nessuna pronuncia deve essere adottata quanto alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 999/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] e d ivi residente , alla V ia P . Maroncelli n. 45 ( C . F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , quale coerede di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e d e ceduto il 28 / 02/1998), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ri Stefano ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P19 H501Z) ed elettivamente domiciliata presso ilsuo studio in Roma, al Viale delle Medaglie d'Oro n. 201 -Tessera 15573, giusta procura speciale alle liti in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – -avverso la sentenza n. 1547/2020 emessa dalla CTR Lazi o il 10 / 06 /20 20 e non notificata; Cartella di pagamento – Avviso liquidazione imposta di successione – Dichiarazione integrativa udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso la cartella di pagamento relativa ad un avviso di liquidazione dell’imposta di successione emesso a seguito di dichiarazione integrativa di successione. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, considerando legittima la motivazione della cartella. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, dinanzi alla quale la Ceselli, a seguito di sentenza di questa Corte n. 13812/18 di annullamento con rinvio, aveva riassunto il giudizio, rigettava il gravame, ritenendo che la cartella di pagamento, assolvendo alla sola funzione di mezzo di riscossione, richiedeva una indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 54/1992 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di valutare la dedotta inesistenza di una dichiarazione di successione integrativa presentata nel 2011 e per aver affermato che l’impugnazione dell’atto presupposto impediva “di prendere in esame le questioni sollevate con l’atto di appello che attengono all’evidenza al merito della pretesa”, nonostante la S.C., con l’ordinanza di cassazione con rinvio, avesse imposto il riesame di tutto il merito. 1.1. Il motivo è inammissibile. Con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. Senza tralasciare che le disposizioni che, in rubrica, si assumono essere state violate non sono pertinenti rispetto alle argomentazioni sviluppate, atteso che l’art. 53 d.lgs. n. 54/1992 attiene alla forma dell’appello e l’art.111 Cost., a tutto concedere, ricorda, al comma 6, che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Avuto riguardo al vizio motivazionale, è sufficiente evidenziare che si è al cospetto di una cd. doppia conforme, sicché, non avendo la ricorrente neppure dedotto che le sentenze emesse nei gradi di merito avessero risolto le questioni di fatto sulla base di differenti ragioni (tenendo presente -Sez. 6 - 2, Or dinanza n. 7724 del 09/03/2022 – che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice), era preclusa, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c. (applicabile anche alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, come chiarito da Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), la possibilità di censurare la sentenza sulla base dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992 e 35 dPR n. 636/1972 e della l. n. 248/2005, per aver la CTR acquisito d’ufficio la sentenza della ctp n. 1634/15, peraltro definitoria di un giudizio del quale ella non era stata parte. 2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. In tema di contenzioso tributario, l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dall'art. 7, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui esercizio non può sopperire al mancato assolvimento, ad opera della parte, del rispettivo onere della prova (Sez. 5, Sentenza n. 4617 del 22/02/2008; conf. Sez. 5, Sentenza n. 25769 del 05/12/2014). In particolare, alle commissioni tributarie è attribuito dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, un potere di indagine che esse possono esercitare qualora dagli atti non risultino sufficienti elementi di giudizio, e sempre che esse non ritengano di averne acquisiti in misura sufficiente, il tutto nei limiti dei fatti dedotti dalle parti (Sez. 5, Sentenza n. 19593 del 13/09/2006; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4161 del 21/02/2014). Tali poteri sono conferiti proprio in funzione della valutazione, ad esse affidata, della legittimità e della congruità delle pretese dell'ufficio; i giudici tributari di merito possono cioè acquisire aliunde, prescindendo dagli accertamenti dell'ufficio, gli elementi di decisione, di cui compiono una valutazione autonoma, rispetto all'assunto di quest'ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 1135 del 20/01/2006). In quest’ottica, qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza l'acquisizione d'ufficio di un documento, l'esercizio di tale potere istruttorio si configura come un dovere, il cui mancato assolvimento dev'essere compiutamente motivato (Sez. 5, Sentenza n. 905 del 18/01/2006). Orbene, non è revocabile in dubbio che la CTR potesse d’ufficio acquisire la detta sentenza, ciò al fine di verificare sia se la coerede [OSCURATO:PERSONA] avesse tempestivamente impugnato l’avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento in esame sia se, oltre alla denuncia di successione del 25.7.2008, uno dei coeredi avesse presentato, in data 8.2.2011, una dichiarazione successoria integrativa. Non avendo la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, trascritto la sentenza n. 1634/15, questo Collegio non è, invece, posto nelle condizioni di scrutinare se la stessa fosse stata pronunciata solo nei confronti della coerede [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che non è qui in discussione l’efficacia, sia pure riflessa, di un eventuale giudicato nei confronti della odierna ricorrente. Avuto riguardo alla deduzione (cfr. pag. 13 del ricorso) secondo cui l’acquisizione della detta sentenza non risulterebbe agli atti di causa, come provato dallo “storico” del Registro Generale della CTR, anche a voler prescindere dalla circostanza che quest’ultima ha dato inequivocamente atto in sentenza della sua acquisizione (“acquisita in atti”), da un lato, non può escludersi che il documento sia stato prodotto nel corso di un’udienza e che della sua produzione sia stata fatta menzione nelrelativo verbale e, dall’altro, si sarebbe in presenza di un errore revocatorio, come tale denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 n. 4), c.p.c. 3. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento. Nessuna pronuncia deve essere adottata quanto alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell
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