CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamrnissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 12 aprile 2022, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Macerata per il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 lettera B, 2 -bis e 2 -sexies del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente e dall'orario notturno), contestato come commesso il 13 maggio 2017. Due i motivi di doglianza. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme processuali perché, sebbene fossero emersi in sede istruttoria elementi in base ai quali risultava che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia fosse stato dato dagli agenti operanti tra la prima e la seconda prova effettuata a mezzo alcoltest, la Corte di merito ha invece ritenuto attendibile quanto riferito dagli agenti accertatori sentiti in qualità di testimoni, i quali hanno sostenuto che l'avviso fosse stato dato in via preliminare, spiegando la loro asserzione - fra l'altro - con il convincimento che derivava loro dal fatto che si trattava di una prassi costantemente seguita, fatto certamente inidoneo sul piano probatorio e peraltro contraddetto dalle imprecisioni narrative di uno dei due testi operanti; per converso la Corte di merito non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della teste Francioso, madre dell'imputato e presente in loco al momento dell'accertamento, che ha riferito che l'avviso fu dato solo all'esito della prima prova: dichiarazioni peraltro riscontrate dalla C.N.R. secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante le due prove con l'alcoltest. Ne deriva che l'avviso deve ritenersi dato in un momento successivo all'accertamento, con conseguente nullità del risultato di quest'ultimo, come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato raggiungimento della prova circa il buon funzionamento dell'alcoltest, prova che incombeva all'accusa fornire (come stabilito dalla sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale in materia di autovelox e come ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità in materia di etilometro) e che nella specie non é stata fornita, non essendovi i necessari elementi nel verbale di accertamento e non essendo state rese dichiarazioni utili dai testi operanti. 2. Il primo motivo di ricorso é infondato. Il motivo in esame risulta invero proposto per violazione di legge processuale, ma in realtà esso aggredisce il percorso argomentativo della sentenza impugnata, laddove la prova che l'avviso di cui all'art. 114 disp att. Cod. proc. pen. era stato dato al [OSCURATO:PERSONA] prima di procedere alla misurazione, sebbene contestata dal ricorrente, era stata comunque fornita dai due operanti nelle loro dichiarazioni testimoniali; ed é noto che, secondo l'ormai pacifico indirizzo adottato dalla giurisprudenza dì legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, Sentenza n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, Sentenza n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169). In proposito, dunque, non può parlarsi di violazione di legge processuale (come ha fatto il ricorrente), mentre doveva più specificamente formare oggetto di censure, ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la motivazione resa dalla Corte di merito: motivazione che la Corte di merito ha comunque fornito in termini non manifestamente illogici o contraddittori, esaminando i contenuti delle dichiarazioni dei due testi operanti, nonché enunciando le ragioni per le quali essi sono stati ritenuti attendibili e quelle in base alle quali si é ritenuta non altrettanto attendibile la deposizione della teste Francioso. 3. Il secondo motivo é a sua volta infondato: l'orientamento più recente e ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, che recupera quello adottato in epoca più risalente, é nel senso di ritenere che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che é onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (vds. Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; Sez. 4, Sentenza n. 7285 del 09/12/2020 - dep. 202, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, Sentenza n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv. 276570). Ma anche in altro e diverso orientamento (Sez. 4, 12 dicembre 2019, Santini), pur riaffermandosi che l'onere della prova del buon funzionamento dell'apparecchio incombe sull'accusa, tale onere é stato tuttavia subordinato all'assolvimento, da parte della difesa, di un onere di allegazione, costituito dalla contestazione del buon funzionamento; nella sentenza di che trattasi, si é fra l'altro cercato di approfondire quanto effettivamente affermato dalla sentenza C.Cost. n.113/2015 (con riferimento all'autovelox) e si é chiarito che la Corte Costituzionale, in detta pronunzia, ha unicamente considerato distonico rispetto al principio di ragionevolezza non già il criterio dell'inversione dell'onus probandi, ma il principio dell'affidamento del cittadino nel regolare funzionamento degli strumenti di controllo: infatti, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, per l'autovelox l'art. 142 Cod.Strada non prevede la sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. 4. Poiché, però, il reato risulta accertato il 13 marzo 2017 e il ricorso, sebbene infondato, non può tuttavia dirsi inammissibile, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato é estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estint