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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36452/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9/' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma 1'8 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il delitto di rapina aggravata.

Rilevato che la prima censura avanzata con il ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova testimoniale decisiva, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Considerato che il secondo e quarto motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, si fondano su censure riguardanti la ricostruzione del fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità; censure a cui la Corte d'appello ha già dato risposta esente da vizi (cfr. pagine da 5 a 12 della sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, relativo a vizi della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego, facendo corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Considerato che con la memoria depositata il ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore generale ribadendo i rilievi già svolti nel ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese, avanzata dalla parte civile, atteso che la memoria depositata non ha apportato un contributo utile alla decisione (v.

Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834 - 01, sul diritto della parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9/' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma 1'8 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il delitto di rapina aggravata. Rilevato che la prima censura avanzata con il ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova testimoniale decisiva, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Considerato che il secondo e quarto motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, si fondano su censure riguardanti la ricostruzione del fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità; censure a cui la Corte d'appello ha già dato risposta esente da vizi (cfr. pagine da 5 a 12 della sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, relativo a vizi della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego, facendo corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Considerato che con la memoria depositata il ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore generale ribadendo i rilievi già svolti nel ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese, avanzata dalla parte civile, atteso che la memoria depositata non ha apportato un contributo utile alla decisione (v. Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834 - 01, sul diritto della parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 36452/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris