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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46178/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai plurimi precedenti specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva del 31/10/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità, non essendo neppure suscettibili di diretto apprezzamento in questa sede i documenti allegati alla memoria. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]" e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai plurimi precedenti specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva del 31/10/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità, non essendo neppure suscettibili di diretto apprezzamento in questa sede i documenti allegati alla memoria. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]" e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46178/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris