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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 1983

Cassazione n. 12380/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/12/1983 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti con un unico atto di impugnazione, relativi, il primo, alla circostanza aggravante del delitto di furto prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che si ritiene inapplicabile in caso di merce protetta da dispositivo antitaccheggio, ed il secondo, per quel che è dato arguire, vista la sua genericità, riferito al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perchè genericamente formulati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

2. Considerato che, quanto alla configurabilità della citata aggravante, contestata nel primo motivo, costituisce orientamento consolidato ritenere che integri il reato di furto, aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede, la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383).

3. Ritenuto che nel secondo motivo si evidenziano del tutto genericamente, senza meglio specificare neppure la violazione che si denuncia, le condizioni disagiate degli imputati, per il solo fatto di essere cittadini extracomunitari irregolari senza fissa dimora.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] olla DEP3ZrrATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/12/1983 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti con un unico atto di impugnazione, relativi, il primo, alla circostanza aggravante del delitto di furto prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che si ritiene inapplicabile in caso di merce protetta da dispositivo antitaccheggio, ed il secondo, per quel che è dato arguire, vista la sua genericità, riferito al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perchè genericamente formulati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 2. Considerato che, quanto alla configurabilità della citata aggravante, contestata nel primo motivo, costituisce orientamento consolidato ritenere che integri il reato di furto, aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede, la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383). 3. Ritenuto che nel secondo motivo si evidenziano del tutto genericamente, senza meglio specificare neppure la violazione che si denuncia, le condizioni disagiate degli imputati, per il solo fatto di essere cittadini extracomunitari irregolari senza fissa dimora. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] olla DEP3ZrrATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12380/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris