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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25589/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.2.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto aggravato in concorso e, la [OSCURATO:PERSONA], anche di quello di ricettazione per cui, ricondotto quest'ultimo fatto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen., esclusa la recidiva contestata alla [OSCURATO:PERSONA] e, per entrambi, la aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; ritenute inoltre le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante ed operato l'aumento per la continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 180 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali riconoscendo il beneficio della sospensione alla sola [OSCURATO:PERSONA];

2. la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti per il Piatti cui ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione ed Euro 120 di multa confermando invece la decisione de Tribunale per la [OSCURATO:PERSONA];

3. ricorrono per cassazione sia il Piatti che la [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.: rileva l'errore in cui sono incorsi in giudici di merito nel ritenere integrata la aggravante della esposizione alla pubblica fede atteso che l'imputato era stato fermato alle casse dopo essere rimasto costantemente sotto il controllo del personale di vigilanza del supermercato; 3.1.2 violazione di legge in relazione all'art. 529 cod. proc. pen.: segnala che né l'operatore antitaccheggio né il direttore del supermercato erano legittimati a proporre querela per cui, trattandosi il furto "semplice", l'azione penale non era procedibile; 3.1.3 violazione di legge con riferimento all'art. 56 cod. pen.: segnala che la ricostruzione della vicenda, caratterizzata dal costante corCrollo da parte del personale del supermercato e dal mancato supermento delle casse, avrebbe dovuto indurre a qualificare il fatto come tentativo di furto piuttosto che come furto consumato; 3.1.4 violazione di legge con riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen.: segnala che la Corte ha escluso la invocata attenuante a fronte di un valore venale delle cose sottratte, che, peraltro, sono state restituite e mai uscite dal supermercato, pari a 54 Euro; 3.1.5 violazione di legge con riferimento all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello ha riformulato il giudizio cli bilanciamento in termini questa volta di equivalenza piuttosto che di prevalenza delle attenuanti generiche e, perciò, con valutazione "in pejus"; 3.1.6 violazione di legge con riferimento all'art. 157 cod. pen.: segnala che il fatto era stato commesso il 27.1.2011 con il che, alla data della sentenza di appello, era senz'altro maturato il termine di prescrizione; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge con riferimento alla qualificazione del fatto in termini di furto tentato e non di furto consumato: segnala che la Corte di Appello ha ritenuto il furto consumato scontando una errata ricostruzione del fatto e richiama, sul punto, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] da cui risulta che i due giovani avevano restituito la merce sottratta sugli scaffali appena dopo la barriera delle casse e comunque che il tutto si era svolto sotto il costante controllo dell'addetto alla sicurezza; richiama, perciò, il principio affermato dalle SS.UU. 52117 del 2014; 3.2.2 violazione di legge con riferimento alla aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.: evoca la giurisprudenza della S.C. in ordine ai presupposti richiesti per ritenere la aggravante della esposizione alla pubblica fede della merce esposta sugli scaffali del supermercato con la affermata necessità di una valutazione del caso concreto; richiama, a tal fine, le dichiarazioni dell'addetto antitaccheggio sulle dimensioni del locale e sul costante controllo e presenza del personale di vigilanza; 3.2.3 inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen.: segnala che il valore della merce sottratta si aggirava intorno ai 50 Euro e nella fattispecie si trattava dì un valore modesto ragion per cui ritenere insussistente nel caso di specie la predetta aggravante equivarrebbe ad una abrogazione della norma che la prevede;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità dei ricorsi: rileva infatti la manifesta infondatezza dei motivi concernenti la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.,, avendo la Corte territoriale fatto applicazione di giurisprudenza consolidata e con conseguente superfluità nell'esame del motivo relativo alla legittimazione a proporre querela; quanto al motivo concernente l'erronea qualificazione del fatto come fudo tentato, e non già consumato, rileva che il ricorso non soddisfa il criterio della autosufficienza essendo stati riportati (nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], laddove, invero, nel ricorso del Piatti non si evidenzia l'asserita difformità nella ricostruzione del fatto) solo alcuni stralci dei verbali della deposizione del teste ritenuto decisivo [OSCURATO:PERSONA] non consentendo in tal modo di operare un compiuto apprezzamento dell'asserito travisamento nella ricostruzione del fatto e, in particolare, del mancato impossessamento delle sei bottiglie fermo restando in ogni caso l'impossessamento dei salamini; rileva, ancora, la manifesta infondatezza del motivo sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. su cui la Corte ha motivato in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità nonché, ancora, quello relativo alla dedotta violazione del principio del divieto di reformatio peius su cui il ricorrente non ha interesse ad impugnare e che non tiene conto della identità della pena nonostante il differente calcolo effettuato in sentenza e dell'orientamento della giurisprudenza; del pari, secondo il PG, è manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione che, ad ogni modo, sarebbe spirata in data successiva all'adozione della sentenza di appello, donde, in caso di inammissibilità dei ricorsi, l'impossibilità di rilevare la detta prescrizione;

5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le proprie conclusioni scritte in replica a quelle rassegnate dal PG segnalando, in primo luogo, come nel ricorso fossero richiamati stralci delle dichiarazioni testimoniali e le pagine delle trascrizioni ove rintracciarle e che, in ogni caso, allega e che nuovamente riporta a conferma della difformità del suo contenuto rispetto alla ricostruzione operata nelle sentenze; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati quanto al motivo concernente la qualificazione dell'episodio in termini di delitto consumato ed infondati nel resto.

1. Il fatto era stato ricostruito dal Tribunale nei seguenti termini: il giorno 27.1.2011, intorno alle ore 14,00, l'addetto alla sorveglianza del supermercato [OSCURATO:PERSONA] di Firenze aveva notato un giovane, pacificamente identificato in [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver prelevato dagli scaffali sei bottiglie di alcolici, un tramezzino e due salami (merce del valore complessivo di Euro 54,00), li aveva nascosti all'interno dello zaino che la ragazza con cui era in compagnia, altrettanto pacificamente identificata nella [OSCURATO:PERSONA], teneva aperto sulle spalle; raggiunte le casse, i due avevano pagato solo un tramezzino e si erano quindi allontanati a bordo di un ciclomotore di cui, su segnalazione dell'addetto alla vigilanza, il direttore dell'esercizio commerciale aveva fornito i dati identificativi alla Polizia di Stato consentendone in tal modo il pronto rintraccio alle ore 14,20 quando i due erano stati fermati ed avevano consegnato la refurtiva; la [OSCURATO:PERSONA], che era alla guida del mezzo, non era stata in grado di esibirne la documentazione.

2. Nell'esaminare il motivo di appello articolato dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] che aveva insistito sulla configurabilità della fattispecie del furto tentato piuttosto che del furto consumato, la Corte di Appello ha fornito una ricostruzione invero diversa rispetto a quella del Tribunale sostenendo che "... gli imputati dopo aver sottratto i beni non pagati sono usciti dall'esercizio commerciale (teste Bandini) in tal modo appropriandosi della refurtiva seppure per un brevissimo lasso di tempo e cioè fino al momento in ci sono stati fermati dall'addetto alla vigilanza ottenendone la restituzione" (cfr., pagg. 3-4 della sentenza di secondo grado qui impugnata).

3. In realtà, era proprio il tenore della deposizione del teste Bandini, richiamata espressamente nell'atto di appello della [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 2 della impugnazione) che avrebbe dovuto indurre la Corte ad interrogarsi sulla configurabilità di un furto consumato piuttosto che di un furto (meramente) tentato dal momento che, come riferito dal teste (cfr., anc:he, le trascrizioni allegate al ricorso) i due giovani furono fermati subito dopo le casse e prima ancora di uscire dai locali del supermercato e, in quel momento, aprirono lo zaino e restituirono tutto quando vi era stato occultato (cfr., pag. 7 della trascrizione della deposizione del Bandini ma, anche, pag. 14 della trascrizione della deposizione del Naldi).

Alla luce della ricostruzione del fatto come suggerita dalle parole dei testi occorrerà, quindi, verificare la applicabilità al caso di specie del principio secondo cui nel caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazior e automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, PG in proc.

Prevete ed altro, Rv. 261186 - 01 che aveva vagliato un caso esattamente identico a quello che ci occupa e dove le SS.UU., ritenendo irrilevante che l'autore della sottrazione della merce fosse stato fermato prima o immediatamente dopo il varco delle casse, avevano respinto il ricorso del PG che aveva censurato la sentenza che aveva ritenuto il delitto di furto tentato).

4. Con il primo motivo del ricorso del Piatti ed il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], era stata dedotta la erroneità delle decisioni di merito laddove si era affermata la esistenza dei presupposti della aggravante della esposizione alla pubblica fede della merce esposta sugli scaffali del supermercato in quanto, come riferito dal teste Bandini, si trattava di un esercizio commerciale di ridotte dimensioni sicché l'addetto alla vigilanza era in grado di tenere sotto il proprio controllo visivo l'intero locale.

La Corte di Appello, nel replicare al motivo di gravame che era stato articolato sul punto da entrambe le difese, ha condiviso la soluzione del Tribunale sostenendo che "... nel caso di specie vi era per l'appunto un addetto alla vigilanza che ha scoperto gli imputati all'azione, ma la sua attività, nonostante le ridotte dimensioni dei locali dell'esercizio commerciale, non poteva rivestire carattere di continuità" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata; cfr., anche, pag. 3 della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva Fatto presente che all'interno dell'esercizio commerciale non vi era un impianto di videosorveglianza ma era presente un solo addetto per cui la sorveglianza non poteva essere continuativa).

I motivi sono infondati: è stata sempre pacificamente ritenuta la esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. peri. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663 - 01; conf., Sez. 5, Sentenza n. 34009 del 20/09/2006, PM in proc.

Mocarski, Rv. 235223 - 01; cfr., Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280157 - 01 in cui la Corte ha chiarito che in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).

Tornando al caso di specie, è vero che il teste Bandini aveva spiegato che, stanti le ridotte dimensioni del locale, egli era in grado di tenerlo sotto controllo visivo ma, per altro verso, non necessariamente in maniera assolutamente continuativa e costante.

4. Il secondo motivo del ricorso del Piatti risulta perciò assorbito non essendo tuttavia del tutto inutile richiamare la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimazione del gestore del punto vendita a proporre querela in quanto titolare di una detenzione qualificata sulla res oggetto della tutela apprestata dalla norma incriminatrice (cfr., così, già, Cass. Pen., 4, 16.11.2010 n. 41.592, Cacciari; Cass. Pen., 4, 29.1.2014 n. 8.094, Pisani; Cass. Pen., 5, 4.12.2018 n. 3.736, Lafleur).

5. Manifestamente infondati sono i motivi dedotto sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo la Corte di Appello ritenuto che la sottrazione di 50 Euro di merce non fosse "irrisoria"; in tal modo i giudici di merito hanno operato un apprezzamento non illogico essendo inoltre appena il caso di ribadire che ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 6 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione I entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi quali, nel caso di specie, la restituzione della merce (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 39703 del 13/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277709 - 01).

6. Infondato è il quinto motivo del ricorso del Piatti con cui la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. avendo la Corte di Appello riformulato il giudizio di bilanciamento in termini questa volta di equivalenza piuttosto che di prevalenza delle attenuanti generiche e, perciò, con valutazione "in pejus".

Il Tribunale aveva infatti riconosciuto al Piatti le circostanze attenuanti generiche che aveva stimato prevalenti sulla aggravante dell'art. 625 n. 7 cod. pen. ed aveva poi aumentato la pena per la recidiva "reiterata specifica ed infraquinquennale".

La Corte di Appello ha correttamente segnalato l'errore in cui era incorso il Tribunale che non aveva posto in valutazione comparativa la recidiva che, tuttavia, essendo qualificata ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod, pen., non poteva essere valutata come subvalente ma al più solo equivalente rispetto alle attenuanti generiche; per questo motivo l'ha stimata tale e ha nel contempo escluso l'aumento della pena che ha rideterminato in termini più miti rispetto a quanto avesse stimato il primo giudice.

Al di là della indubbia correttezza in diritto delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello, è sufficiente infatti ribadire che non viola certamente il divieto di "refornnatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 43288 del 01/10/2015, Frezza, Rv. 264781 - 01; conf., Sez. 5, Sentenza n. 29471 del 07/05/2018, Guglielmi, Rv. 273147 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 44949 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282242 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 40049 del 03/04/2009, Dobre, Rv. 244748 - 01).

7. Il sesto motivo del ricorso del Piatti è manifestamente infondato: come appena visto trattando del motivo precedente, per il ricorrente è stata ritenuta la recidiva qualificata pur stimata equivalente alle riconosciute attenuanti generiche ma di cui occorre tener conto ai fini del computo della prescrizione (cfr., tra le tante, Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 50995 del 09/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278058 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 21704 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275821 - 01; Sez.. 2 - , Sentenza n. 4178 del 05/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274899 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129 - 01); ed è noto, per altro verso, che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, la recidiva qualificata incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale' o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione).

8. La sentenza impugnata va perciò annullata con riguardo al delitto di furto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze che provvederà a nuovo esame tenendo conto di quanto argomentato in precedenza.

Va invece dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità quanto al delitto di ricettazione per la [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di fur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.2.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto aggravato in concorso e, la [OSCURATO:PERSONA], anche di quello di ricettazione per cui, ricondotto quest'ultimo fatto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen., esclusa la recidiva contestata alla [OSCURATO:PERSONA] e, per entrambi, la aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; ritenute inoltre le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante ed operato l'aumento per la continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 180 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali riconoscendo il beneficio della sospensione alla sola [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti per il Piatti cui ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione ed Euro 120 di multa confermando invece la decisione de Tribunale per la [OSCURATO:PERSONA]; 3. ricorrono per cassazione sia il Piatti che la [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.: rileva l'errore in cui sono incorsi in giudici di merito nel ritenere integrata la aggravante della esposizione alla pubblica fede atteso che l'imputato era stato fermato alle casse dopo essere rimasto costantemente sotto il controllo del personale di vigilanza del supermercato; 3.1.2 violazione di legge in relazione all'art. 529 cod. proc. pen.: segnala che né l'operatore antitaccheggio né il direttore del supermercato erano legittimati a proporre querela per cui, trattandosi il furto "semplice", l'azione penale non era procedibile; 3.1.3 violazione di legge con riferimento all'art. 56 cod. pen.: segnala che la ricostruzione della vicenda, caratterizzata dal costante corCrollo da parte del personale del supermercato e dal mancato supermento delle casse, avrebbe dovuto indurre a qualificare il fatto come tentativo di furto piuttosto che come furto consumato; 3.1.4 violazione di legge con riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen.: segnala che la Corte ha escluso la invocata attenuante a fronte di un valore venale delle cose sottratte, che, peraltro, sono state restituite e mai uscite dal supermercato, pari a 54 Euro; 3.1.5 violazione di legge con riferimento all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello ha riformulato il giudizio cli bilanciamento in termini questa volta di equivalenza piuttosto che di prevalenza delle attenuanti generiche e, perciò, con valutazione "in pejus"; 3.1.6 violazione di legge con riferimento all'art. 157 cod. pen.: segnala che il fatto era stato commesso il 27.1.2011 con il che, alla data della sentenza di appello, era senz'altro maturato il termine di prescrizione; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge con riferimento alla qualificazione del fatto in termini di furto tentato e non di furto consumato: segnala che la Corte di Appello ha ritenuto il furto consumato scontando una errata ricostruzione del fatto e richiama, sul punto, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] da cui risulta che i due giovani avevano restituito la merce sottratta sugli scaffali appena dopo la barriera delle casse e comunque che il tutto si era svolto sotto il costante controllo dell'addetto alla sicurezza; richiama, perciò, il principio affermato dalle SS.UU. 52117 del 2014; 3.2.2 violazione di legge con riferimento alla aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.: evoca la giurisprudenza della S.C. in ordine ai presupposti richiesti per ritenere la aggravante della esposizione alla pubblica fede della merce esposta sugli scaffali del supermercato con la affermata necessità di una valutazione del caso concreto; richiama, a tal fine, le dichiarazioni dell'addetto antitaccheggio sulle dimensioni del locale e sul costante controllo e presenza del personale di vigilanza; 3.2.3 inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen.: segnala che il valore della merce sottratta si aggirava intorno ai 50 Euro e nella fattispecie si trattava dì un valore modesto ragion per cui ritenere insussistente nel caso di specie la predetta aggravante equivarrebbe ad una abrogazione della norma che la prevede; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità dei ricorsi: rileva infatti la manifesta infondatezza dei motivi concernenti la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.,, avendo la Corte territoriale fatto applicazione di giurisprudenza consolidata e con conseguente superfluità nell'esame del motivo relativo alla legittimazione a proporre querela; quanto al motivo concernente l'erronea qualificazione del fatto come fudo tentato, e non già consumato, rileva che il ricorso non soddisfa il criterio della autosufficienza essendo stati riportati (nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], laddove, invero, nel ricorso del Piatti non si evidenzia l'asserita difformità nella ricostruzione del fatto) solo alcuni stralci dei verbali della deposizione del teste ritenuto decisivo [OSCURATO:PERSONA] non consentendo in tal modo di operare un compiuto apprezzamento dell'asserito travisamento nella ricostruzione del fatto e, in particolare, del mancato impossessamento delle sei bottiglie fermo restando in ogni caso l'impossessamento dei salamini; rileva, ancora, la manifesta infondatezza del motivo sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. su cui la Corte ha motivato in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità nonché, ancora, quello relativo alla dedotta violazione del principio del divieto di reformatio peius su cui il ricorrente non ha interesse ad impugnare e che non tiene conto della identità della pena nonostante il differente calcolo effettuato in sentenza e dell'orientamento della giurisprudenza; del pari, secondo il PG, è manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione che, ad ogni modo, sarebbe spirata in data successiva all'adozione della sentenza di appello, donde, in caso di inammissibilità dei ricorsi, l'impossibilità di rilevare la detta prescrizione; 5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le proprie conclusioni scritte in replica a quelle rassegnate dal PG segnalando, in primo luogo, come nel ricorso fossero richiamati stralci delle dichiarazioni testimoniali e le pagine delle trascrizioni ove rintracciarle e che, in ogni caso, allega e che nuovamente riporta a conferma della difformità del suo contenuto rispetto alla ricostruzione operata nelle sentenze; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati quanto al motivo concernente la qualificazione dell'episodio in termini di delitto consumato ed infondati nel resto. 1. Il fatto era stato ricostruito dal Tribunale nei seguenti termini: il giorno 27.1.2011, intorno alle ore 14,00, l'addetto alla sorveglianza del supermercato [OSCURATO:PERSONA] di Firenze aveva notato un giovane, pacificamente identificato in [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver prelevato dagli scaffali sei bottiglie di alcolici, un tramezzino e due salami (merce del valore complessivo di Euro 54,00), li aveva nascosti all'interno dello zaino che la ragazza con cui era in compagnia, altrettanto pacificamente identificata nella [OSCURATO:PERSONA], teneva aperto sulle spalle; raggiunte le casse, i due avevano pagato solo un tramezzino e si erano quindi allontanati a bordo di un ciclomotore di cui, su segnalazione dell'addetto alla vigilanza, il direttore dell'esercizio commerciale aveva fornito i dati identificativi alla Polizia di Stato consentendone in tal modo il pronto rintraccio alle ore 14,20 quando i due erano stati fermati ed avevano consegnato la refurtiva; la [OSCURATO:PERSONA], che era alla guida del mezzo, non era stata in grado di esibirne la documentazione. 2. Nell'esaminare il motivo di appello articolato dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] che aveva insistito sulla configurabilità della fattispecie del furto tentato piuttosto che del furto consumato, la Corte di Appello ha fornito una ricostruzione invero diversa rispetto a quella del Tribunale sostenendo che "... gli imputati dopo aver sottratto i beni non pagati sono usciti dall'esercizio commerciale (teste Bandini) in tal modo appropriandosi della refurtiva seppure per un brevissimo lasso di tempo e cioè fino al momento in ci sono stati fermati dall'addetto alla vigilanza ottenendone la restituzione" (cfr., pagg. 3-4 della sentenza di secondo grado qui impugnata). 3. In realtà, era proprio il tenore della deposizione del teste Bandini, richiamata espressamente nell'atto di appello della [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 2 della impugnazione) che avrebbe dovuto indurre la Corte ad interrogarsi sulla configurabilità di un furto consumato piuttosto che di un furto (meramente) tentato dal momento che, come riferito dal teste (cfr., anc:he, le trascrizioni allegate al ricorso) i due giovani furono fermati subito dopo le casse e prima ancora di uscire dai locali del supermercato e, in quel momento, aprirono lo zaino e restituirono tutto quando vi era stato occultato (cfr., pag. 7 della trascrizione della deposizione del Bandini ma, anche, pag. 14 della trascrizione della deposizione del Naldi). Alla luce della ricostruzione del fatto come suggerita dalle parole dei testi occorrerà, quindi, verificare la applicabilità al caso di specie del principio secondo cui nel caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazior e automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr., Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, PG in proc. Prevete ed altro, Rv. 261186 - 01 che aveva vagliato un caso esattamente identico a quello che ci occupa e dove le SS.UU., ritenendo irrilevante che l'autore della sottrazione della merce fosse stato fermato prima o immediatamente dopo il varco delle casse, avevano respinto il ricorso del PG che aveva censurato la sentenza che aveva ritenuto il delitto di furto tentato). 4. Con il primo motivo del ricorso del Piatti ed il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], era stata dedotta la erroneità delle decisioni di merito laddove si era affermata la esistenza dei presupposti della aggravante della esposizione alla pubblica fede della merce esposta sugli scaffali del supermercato in quanto, come riferito dal teste Bandini, si trattava di un esercizio commerciale di ridotte dimensioni sicché l'addetto alla vigilanza era in grado di tenere sotto il proprio controllo visivo l'intero locale. La Corte di Appello, nel replicare al motivo di gravame che era stato articolato sul punto da entrambe le difese, ha condiviso la soluzione del Tribunale sostenendo che "... nel caso di specie vi era per l'appunto un addetto alla vigilanza che ha scoperto gli imputati all'azione, ma la sua attività, nonostante le ridotte dimensioni dei locali dell'esercizio commerciale, non poteva rivestire carattere di continuità" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata; cfr., anche, pag. 3 della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva Fatto presente che all'interno dell'esercizio commerciale non vi era un impianto di videosorveglianza ma era presente un solo addetto per cui la sorveglianza non poteva essere continuativa). I motivi sono infondati: è stata sempre pacificamente ritenuta la esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. peri. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663 - 01; conf., Sez. 5, Sentenza n. 34009 del 20/09/2006, PM in proc. Mocarski, Rv. 235223 - 01; cfr., Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280157 - 01 in cui la Corte ha chiarito che in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.). Tornando al caso di specie, è vero che il teste Bandini aveva spiegato che, stanti le ridotte dimensioni del locale, egli era in grado di tenerlo sotto controllo visivo ma, per altro verso, non necessariamente in maniera assolutamente continuativa e costante. 4. Il secondo motivo del ricorso del Piatti risulta perciò assorbito non essendo tuttavia del tutto inutile richiamare la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimazione del gestore del punto vendita a proporre querela in quanto titolare di una detenzione qualificata sulla res oggetto della tutela apprestata dalla norma incriminatrice (cfr., così, già, Cass. Pen., 4, 16.11.2010 n. 41.592, Cacciari; Cass. Pen., 4, 29.1.2014 n. 8.094, Pisani; Cass. Pen., 5, 4.12.2018 n. 3.736, Lafleur). 5. Manifestamente infondati sono i motivi dedotto sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo la Corte di Appello ritenuto che la sottrazione di 50 Euro di merce non fosse "irrisoria"; in tal modo i giudici di merito hanno operato un apprezzamento non illogico essendo inoltre appena il caso di ribadire che ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 6 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione I entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi quali, nel caso di specie, la restituzione della merce (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 39703 del 13/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277709 - 01). 6. Infondato è il quinto motivo del ricorso del Piatti con cui la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. avendo la Corte di Appello riformulato il giudizio di bilanciamento in termini questa volta di equivalenza piuttosto che di prevalenza delle attenuanti generiche e, perciò, con valutazione "in pejus". Il Tribunale aveva infatti riconosciuto al Piatti le circostanze attenuanti generiche che aveva stimato prevalenti sulla aggravante dell'art. 625 n. 7 cod. pen. ed aveva poi aumentato la pena per la recidiva "reiterata specifica ed infraquinquennale". La Corte di Appello ha correttamente segnalato l'errore in cui era incorso il Tribunale che non aveva posto in valutazione comparativa la recidiva che, tuttavia, essendo qualificata ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod, pen., non poteva essere valutata come subvalente ma al più solo equivalente rispetto alle attenuanti generiche; per questo motivo l'ha stimata tale e ha nel contempo escluso l'aumento della pena che ha rideterminato in termini più miti rispetto a quanto avesse stimato il primo giudice. Al di là della indubbia correttezza in diritto delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello, è sufficiente infatti ribadire che non viola certamente il divieto di "refornnatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 43288 del 01/10/2015, Frezza, Rv. 264781 - 01; conf., Sez. 5, Sentenza n. 29471 del 07/05/2018, Guglielmi, Rv. 273147 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 44949 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282242 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 40049 del 03/04/2009, Dobre, Rv. 244748 - 01). 7. Il sesto motivo del ricorso del Piatti è manifestamente infondato: come appena visto trattando del motivo precedente, per il ricorrente è stata ritenuta la recidiva qualificata pur stimata equivalente alle riconosciute attenuanti generiche ma di cui occorre tener conto ai fini del computo della prescrizione (cfr., tra le tante, Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 50995 del 09/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278058 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 21704 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275821 - 01; Sez.. 2 - , Sentenza n. 4178 del 05/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274899 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129 - 01); ed è noto, per altro verso, che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, la recidiva qualificata incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale' o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). 8. La sentenza impugnata va perciò annullata con riguardo al delitto di furto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze che provvederà a nuovo esame tenendo conto di quanto argomentato in precedenza. Va invece dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità quanto al delitto di ricettazione per la [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di fur
Sentenza Cassazione n. 25589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris