CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27448/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15243/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TERAMO n. 2576/2001 depositat o il 10/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese la liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] I ttica s.r.l. nella causa civile iscritta al n. 764/2002 del r.g. del tribunale di Teramo. Il compenso venne liquidato dal g.d. per l’importo di 10.693,50 EUR, in riferimento all’ultimo scaglione della tariffa relativa alla tab. 2, con motivazione facente riferimento all’esito negativo della causa, tale da consentire di applicare le tariffe medie in misura ridotta, e alla impossibilità di applicare invece gli aumenti di cui all’art. 6 del d.m.n. 95 del 2014 non essendo stato precisato dal richiedente l’ammontare della differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare posto a base del valore della causastessa. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall., dolendosi del fatto che l’istanza di liquidazione conteneva l’indicazione dello scaglione di legge per un valore superiore a 1.500.00,00 EUR e che per una esatta valutazione sarebbe stato sufficiente al g.d. disporre l’eventuale integrazione dell’istanza stessa. Il tribunale ha rigettato il reclamo affermando che, di contro, il g.d., aveva fatto corretta applicazione del principio dispositivo, poiché questo avrebbe imposto all’istante di indicare specificamente gli elementi utili ai fini della decisione invocata, coi relativi elementi di prova. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto indue motivi. La curatela non ha svolto difese. Ragioni della decisione.I.– Col primo motivo il ricorrente denunzia la v iolazione dell’art. 111, settimo comma, cost. e dell’art. 26 legge fall. perché sarebbe stata pronunciata condanna alle spese nonostante la costituzione tardiva del Fallimento e la conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni. Col secondo,denunzia la violazione dell’art. 111, settimo comma, cost. e degli artt. 6 del d.m.n. 55 del 2014, 12 preleggi, 115 cod. proc. civ., 26 legge fall., perché l’errore imputato al g.d. si sarebbe dovuto ritenere sussistente, visto che l’allegazione dell’elemento richiesto ai fini del valore della causa, dato dalla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentarequale parametro dell’azione a suo tempo svolta – era stata fatta mediante il deposito della stessa istanza, e perché il collegio, se del caso, avrebbe potutoassumere d’ufficio informazioni sul valore della causa e acquisire anche gli eventuali documenti contenuti nel fascicolo fallimentarea tal riguardo. II. – Il secondo motivo, da esaminare in via pregiudiziale, è fondato nel senso che segue. III. -E’ certamente vero, come dice il tribunale, che astrattamente nessuna norma impone al giudice di acquisire d’ufficio documenti relativi al fondamento di una pretesa di parte. E’ altrettanto vero, però,che l’incremento del compenso era stato chiesto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 6 del d.m. n. 95 del 2014. E questa norma stabilisce che l’incremento va applicato in caso di liquidazione di compensi per controversie di valore superiore a 520.000,00 EUR. IV. – Ora e merge dal ricorso e dai documenti in esso richiamati che nell’istanza era stato specificato per l’appunto il valore della causa a monte dell’istanza di liquidazione. Lo era stato in 1.500.000,00 EUR. A fronte di ciò non possiede rilevanza motivazionale la sottolineatura del tribunale secondo cui “era onere del C artone (..) allegare con specificità tutti gli elementi idonei a supportare la propria richiesta”. Difattiil tribunale rammenta che il giudice delegato aveva ritenuto ostativo all’aumento il fatto che l’istante non avesse precisato l a differenza tra attivo e passivo fallimentare. Ma questa differenza era stataposta a base del valore della causa, secondo ciò che dal decreto si evince. E allora, poiché il valore in sé era stato indicato puntualmente nell’istanza, è abbastanza ovvio dedurne che era questo il dato idoneo a configurare l’elemento differenziale ritenuto necessario a scopo di allegazione. L’istanza quindi non poteva esser ritenuta deficitaria e ogni problema andava risolto mediante la valutazione sul merito di quanto specificatoai fini dell’art. 6 del d.m. V. – Il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Teramo, in diversa composizione, per nuovo esame. Il primo motivo resta assorbito. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Teramo anche per le spese del