CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18483-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 11; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via Tomba di Nerone; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5140-2018 della Corte d’Appello di Oggetto: Locazione ad uso commerciale – Inadempimento solutoriamente rilevante NAPOLI, depositata in data 10 dicembre 2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], erede unica di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, formulando due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5140-2018 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, resa pubblica il 10/12/2018; resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che il suo dante causa, [OSCURATO:PERSONA], aveva concesso in locazione ad uso commerciale, alla società [OSCURATO:PERSONA], una parte della palazzina di sua proprietà, sita nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], con contratto stipulato il 19 ottobre 1998; che la conduttrice, senza alcuna autorizzazione del locatore né della PA, aveva trasformato l’entrata di accesso all’immobile, realizzando un volume aggiunto; che ne erano seguiti più procedimenti penali nel corso dei quali era stata accertata la responsabilità esclusiva del titolare della società conduttrice per la realizzazione del manufatto abusivo; che in ragione di ciò [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto, la riduzione in pristino dell’immobile e il risarcimento del danno; costituitasi in giudizio, la conduttrice aveva eccepito la prescrizione della domanda di risoluzione del contratto e aveva denunciato la insussistenza di un inadempimento solutoriamente rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod.civ.; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 300/2018, rigettava l’eccezione di prescrizione, dichiarava risolto per inadempimento il contratto, condannava la conduttrice a rilasciare l’immobile, a pagare euro 9.957,96 oltre ad euro 2000,00 per il ripristino dello stato dei luoghi e per spese tecniche, a corrispondere all’attore la somma di euro 35.208,00 quale risarcimento per il deprezzamento subito dall’immobile; la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dalla società conduttrice, ha accolto l’appello e, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda del locatore; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1587 cod.civ. nonché dell’art. 1590 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n. 3, cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte distrettuale, attribuendo valore assorbente alla questione della gravità dell’inadempimento, ne ha escluso la ricorrenza, per la insussistenza del requisito soggettivo, ed ha attribuito rilievo alla tolleranza dimostrata per ben 13 anni dal conduttore; la tesi della ricorrente, subentrata ad [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di appello, è che la sentenza impugnata sia incorsa in plurimi errores in iudicando: i) la violazione dell’art. 1587, comma 1°, cod.civ., per non avere tenuto conto, al fine di ritenere integrati i presupposti di cui all’art. 1455 cod.civ., che la conduttrice aveva apportato modifiche all’immobile locato, non preventivamente autorizzate dal locatore, con cui aveva adibito l’immobile “ad attività sconveniente” e penalmente rilevante, determinando un’alterazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto in pregiudizio del locatore; ii) la violazione dell’art. 1590 cod.civ. che legittima il locatore a pretendere “in ogni momento” che la res sia mantenuta nello stato in cui si trovava al momento della consegna eseguita in adempimento degli obblighi nascenti dalla locazione, senza che una momentanea tolleranza possa far venir meno il suo diritto al ripristino dello stato dei luoghi, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25141/2008, ex multis); iii) la violazione dell’indirizzo di legittimità che ritiene che per aversi una manifestazione di volontà, sia pure tacita, del locatore, diretta a convalidare l’illegittimo mutamento della destinazione del bene locato, è necessario che sussistano elementi concreti ed atti inequivoci tali da far emergere la volontà derogatrice della clausola circa la conservazione dell’uso contrattuale convenuto (Cass. n. 11055/2002): elementi che farebbero difetto nel caso di specie, atteso che la diffida del 2013 e lo sfratto per finita locazione dimostrerebbero che non vi era stata alcuna volontà di tollerare il comportamento della conduttrice, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello che avrebbe omesso di considerare che, una volta ottenuta la restituzione della cosa, il locatore avrebbe potuto ancora chiederne il ripristino e/o il risarcimento del danno; iv) la violazione dell’art. 1455 cod.civ., perché avrebbe valutato il parametro soggettivo rilevante ai fini dell’accertamento della non scarsa importanza dell’inadempimento, senza tener conto delle condotte reiteratamente illecite tenute da [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre ad avere eseguito le opere abusive, aveva violato i sigilli apposti dalla P.A. in occasione dei primi accertamenti che portarono ai procedimenti penali, aveva disatteso sia i solleciti bonari a rimuovere le opere abusive rivoltegli dall’allora già anziano locatore così come le diffide formali a lui indirizzate nel 2013 e nel 2015, dando rilievo esclusivamente all’atteggiamento di ritenuta tolleranza del locatore; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1587 cod.civ., dell’art. 1590 cod.civ. e dell’art. 8 del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3, cod.proc.civ. la tesi rappresentata è che la Corte d'Appello non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno per il deprezzamento dell’immobile derivato dalla illegittima attività del conduttore e dal mancato rispetto dell’art. 8 del contratto inter partes che vietava al conduttore di apportare modifiche non approvate per iscritto dal locatore nonché su quella di pagamento delle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi; tali domande erano state accolte dal giudice di prime cure e la relativa statuizione era stata oggetto di un motivo di gravame da parte della società conduttrice che aveva chiesto la espressa modifica della sentenza del Tribunale sul punto, lamentando la concorrenza di due richieste risarcitorie; mancando nella sentenza ogni riferimento alla questione, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia riformato la sentenza di prime cure, rigettando la sua domanda, senza esprimersi anche in ordine alla domanda risarcitoria che reitera in questasede; 3) deve essere esaminata in via prioritaria la eccezione di tardività del ricorso formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] e ribadita nella memoria depositata in vista della odierna camera di consiglio, fondata sul fatto che il termine per ricorrere per cassazione, nel caso di lettura del dispositivo in udienza e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, decorre dalla data dell’udienza, attesa la conoscibilità in tal modo assicurata alle parti presenti o che avrebbero dovuto comparire in udienza del provvedimento e del suo contenuto ai sensi dell’art. 176, comma 2°, cod.proc.civ.; l’eccezione non merita accoglimento; la sentenza, a p. 4, dà atto che la causa era stata decisa all’udienza del 14 novembre 2018 come da dispositivo del quale si era data lettura, ma nulla dice circa la enunciazione delle motivazioni, di fatto e di diritto, a supporto dello stesso; deve, pertanto, escludersi che il termine per ricorrere avverso la suddetta decisione potesse iniziare a decorrere dal 14 novembre 2018 anziché dalla data del deposito della sentenza, integrata con le motivazioni; la pubblicazione della sentenza, infatti, anche quando trovi applicazione il rito del lavoro, non coincide con la lettura del dispositivo in udienza, se non nel caso in cui detta lettura sia accompagnata dalla motivazione delle ragioni di fatto e di diritto che ne stanno a fondamento, come del resto, riconosce la controricorrente, invocando la giurisprudenza di questa Corte che ciò ha affermato più volte; la lettura in udienza del "dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", in quanto conforme allo statuto degli elementi di validità della sentenza prescritti dall'art. 132 cod.proc.civ., e dall'art.118 disp. att. cod.proc.civ., equivale a pubblicazione della sentenza, con esonero della comunicazione di Cancelleria; quando, invece, il deposito delle motivazioni sia differito il dies a quo per il termine di impug nazione è parimenti differito (Cass. 07/03/2022, n.7364; Cass.20/06/2022, n. 19775); 4) può dunque passarsi allo scrutinio dei motivi; 4.1) il primo motivo, oltre ad avere un’illustrazione del tutto fumosa e prolissa: a) risulta inammissibile quanto alla violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., atteso che nell’illustrazione non solo tale norma nemmeno viene evocata, ma comunque nemmeno si coglie, al di là della mancata evocazione, una qualche argomentazione idonea ad esservi ricondotta; b) non è fondato quanto alla denuncia di violazione delle norme del codice civile indicate nella sua intestazione, perché non coglie che il decisum ha riguardato la questione della non scarsa importanza dell’inadempimento pur ritenuto esistente, che era fatto costitutivo dell’azione di risoluzione e lo ha fatto applicando correttamente l’art. 1455 cod.civ.: ha tenuto conto dei fatti accertati e dei comportamenti di entrambe le parti, ha escluso che l’inadempimento avesse i caratteri richiesti dall’art. 1455 cod.civ., ha giudicato detto inadempimento incompatibile la richiesta di risoluzione del contratto; c) per altro verso, sempre quanto alle norme del codice civile, la denuncia di falsa applicazione è priva di pregio, in quanto non si sostanzia nell’argomentare e nello spiegare che la situazione fattuale supposta dalla sentenza non sarebbe sussumibile come giustificativa della scarsa importanza dell’inadempimento, ma si concreta in un dissenso dalla valutazione che la Corte di merito ha fatto dell’epoca di invio delle due raccomandate di cui si dice alle pagg. 26-27 del ricorso: ciò rende evidente che la doglianza si è tradotta in una inammissibile sollecitazione a questa Corte a censurare l’apprezzamento del fatto, non consentito vigente l’attuale n. 5 dell’art. 360, comma 1°, cod.proc.civ.; 5) in ordine al secondo motivo di ricorso, il Collegio rileva quanto segue: la Corte di appello, rigettata la domanda di risoluzione, ha ritenuto assorbiti gli altri motivi; il che vale ad escludere che sia incorsa nel vizio di omessa pronuncia; l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento; la pronuncia di assorbimento deve essere censurata con la impugnazione della decisione di assorbimento (Cass., Sez. un., 27/11/2019, n. 31022), lamentandone l’illegittimità, per carenza delle condizioni dell’assorbimento proprio e di quelle dell’assorbimento improprio; ebbene, poiché il motivo denunciaanche la violazione degli artt. 1587 e 1590 cod.civ. in relazione all’art. 8 del contratto di locazione, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia inteso con ciò censurare proprio la pronuncia assorbimento; di qui la fondatezza della censura, perché in effetti non vi erano i presupposti per ritenere assorbito il settimo motivo di appello, perché la Corte di merito avrebbe dovuto scrutinarlo e valutare se il danno riconosciuto, una volta esclusa la sussistenza degli estremi per la risoluzione, ma ritenuto esistente l’inadempimento, fosse stato riconosciuto giustamente oppure no; 7) in forza delle considerazioni svolte la Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la decisione impugnata in relazion