CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31826/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], icheha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Messinarigettava le istanze di applicazione delle misure alternative dell’affidamento inprova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, presentate nell’interesse diLuca [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di un anno e due mesi di reclusione, inflitta dalTribunale di Barcellona, per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115 del 2002.Il rigetto della più ampia misura richiesta, dell’affidamento in prova, sifondava sulla natura del reato in esecuzione (reiterazione di altro reatocommesso l’anno precedente), sulla molteplicità di procedimenti definiti e dipendenze anche recenti (tra le quali due gravi episodi di evasione commessi nelgiugno e nel luglio 2024), sulla commissione di reati dopo l’espiazione di pena,sul comportamento del condannato in epoca recente, testimoniato dallesegnalazioni dell’autorità di P.S.; il Tribunale ha altresì evidenziato come nonrisultasse documentata alcuna condotta del condannato, successiva allacommissione del reato in esecuzione, sintomatica di una positiva evoluzione dellapersonalità.Quanto alla misura della detenzione domiciliare, il Tribunale ha ritenuto lamisura inidonea a garantire dal pericolo di recidiva, attesi i ripetuti episodi dievasione commessi nel 2024.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delproprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi di impugnazione, chevengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 606 comma primo, lett. c)cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione alla mancata acquisizione dellerelazioni UEPE e delle forze dell’ordine.Il Tribunale ha fondato la propria decisione omettendo di acquisire lerelazioni dell’UEPE e delle forze dell’ordine, ritenute non indispensabili; è tuttaviacaduto in contraddizione, avendo poi affermato, a pag. 3, che non risultadocumentata la condotta successiva al reato in esecuzione (risalente al 2014).2.2. Con il secondo, terzo e quarto motivo deduce, ex art. 606 commaprimo, lett. a), b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt.47, 47 ter e 4 bis ord. pen., e 25 e 27 Cost. nonché difetto di motivazione.Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che il Tribunale, nel rigettare lerichieste di applicazione di misura alternativa sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbecommesso, nel 2024, due episodi di evasione, pur in assenza di sentenzeirrevocabili di condanna, avrebbe travalicato i limiti esterni della funzioneintroducendo, di fatto, una causa ostativa non prevista dalla legge, in violazionedel principio di legalità e di tassatività delle preclusioni in materia di misurealternative alla detenzione.Secondo il ricorrente, inoltre, l'utilizzo di procedimenti penali pendenticome fattore decisivo e assorbente del giudizio prognostico integra, nello stessotempo, una falsa applicazione della legge penitenziaria ed in particolare degliartt. 47 e 47-ter ord pen.Infine, i l provvedimento impugnato presenta una motivazioneintrinsecamente contraddittoria, poiché, da un lato, il Tribunale di sorveglianzaha espressamente riconosciuto l’assenza di cause ostative tipizzate ai sensidell’art. 4-bis ord. pen. e, dall’altro, è pervenuto alla conclusione della radicaleinidoneità di qualsiasi misura alternativa alla detenzione intramuraria, senzaspiegare in che modo tale esito possa conciliarsi con la struttura normativa degliartt. 47 e 47-ter ord. pen., che presuppongono una valutazione in concreto dellafunzionalità delle singole misure richieste.La motivazione risulta altresì apparente nella parte in cui il Tribunalevalorizza la pendenza di precedenti penali e di pregresse violazioni comeelementi decisivi ai fini del rigetto, limitandosi a richiamarli in modo assertivo,senza chiarirne il concreto significato prognostico e senza spiegare per qualiragioni tali elementi renderebbero, in assoluto, inidonee le misure alternative,anche ove assistite dall’imposizione di prescrizioni stringenti.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. È opportuno premettere che, attraverso la misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento attua una forma diesecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali,alla luce dell’osservazione della personalità e delle altre acquisizioni disponibili,sia possibile formulare una ragionevole prognosi di reinserimento sociale.I criteri e i mezzi di conoscenza utilizzabili dal Tribunale di sorveglianzasono costituiti dal reato commesso, dai precedenti penali, dalle pendenzeprocessuali e dalle informazioni di pubblica sicurezza, nonché, ove disponibili,dalla condotta carceraria e dai risultati dell’indagine socio-familiare, dovendo ilgiudice verificare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche lapresenza di elementi positivi idonei a dimostrare l’avvio di un effettivo processodi recupero e a fondare una prognosi favorevole di buon esito della misura.In tale prospettiva, questa Corte ha affermato che non esiste unapresunzione generale di affidabilità al servizio sociale, ma devono sussistereelementi positivi dai quali il giudice possa ragionevolmente desumere laproficuità dell’esperimento; il diniego dell’affidamento può, pertanto, ritenersiadeguatamente motivato anche quando, nell’ambito di un giudizio prognosticoampiamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purché plausibile,finalità di rieducazione e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 2762del 27/07/1992; Sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, Rv. 192368; Sez. 1, n.2061 del 11/05/1992, Menditto, Rv. 190531; Sez. 1, n. 2207 del 18/05/1992,Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 1704 del 14/04/1994, Gallo, Rv. 197463).3. Il primo motivo, con il quale si lamenta la mancata acquisizione dellerelazioni dell’UEPE e delle forze dell’ordine, non è fondato.Questa Corte ha precisato che l’acquisizione della relazione dell’UEPE èsuperflua quando l’osservazione non riguardi un apprezzabile arco temporale e ilcorredo documentale già disponibile sia di tale evidenza dimostrativa,nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata pericolosità delcondannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti (Sez. 1, n. 8319 del30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209-01; Sez. 1, n. 48678 del29/09/2015, Correnti, Rv. 265428-01).Nel caso di specie, il Tribunale ha fondato il giudizio negativo su uncompendio conoscitivo già significativo e univoco, costituito dalla natura delreato in esecuzione, dalla reiterazione di condotte illecite, dalla pluralità diprocedimenti definiti e pendenti, dalla commissione di reati dopo l’espiazione dipena e dalla relazione dell’autorità di pubblica sicurezza, che descriveva ilcondannato come «persona di spiccata pericolosità criminale, di scarsareputazione, dedito ad assidua condotta antisociale».Non sussiste, pertanto, la dedotta contraddittorietà della motivazione.L’affermazione secondo cui non risultavano documentate condotte successiveindicative di positiva evoluzione della personalità non presupponeva la necessitàdi acquisire ulteriori relazioni, ma dava atto dell’assenza, nel materiale giàdisponibile e negli apporti difensivi, di elementi favorevoli idonei acontrobilanciare il significato prognostico dei dati negativi valorizzati dalTribunale.4. Sono infondati anche gli ulteriori motivi, che possono essere esaminaticongiuntamente perché investono, sotto diversi profili, il giudizio prognosticoespresso dal Tribunale e, in particolare, il rilievo attribuito ai procedimentipendenti per i due episodi di evasione del 2024.La censura muove dall’assunto che il Tribunale avrebbe attribuito allependenze penali valore ostativo automatico, introducendo una preclusione nonprevista dalla legge. Tale assunto non coglie, però, la reale portata dellamotivazione impugnata, che non ha trattato i procedimenti pendenti come causelegali di inammissibilità o di rigetto, ma li ha apprezzati quali elementi di fattorilevanti ai fini della prognosi richiesta dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen.È, infatti, principio consolidato che nel procedimento di sorveglianzapossono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessitàdi attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che ilgiudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quantoespressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da partedel detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01).Il Tribunale si è attenuto a tale criterio valutativo, attribuendo rilievo alleevasioni contestate nel 2024 non come autonome cause ostative, ma qualielementi sintomatici da apprezzare all’interno di un giudizio prognosticocomplessivo, fondato anche sulla reiterazione di condotte illecite, sulla pluralitàdei precedenti e delle pendenze, sulla commissione di reati dopo l’espiazione dipena, sulla relazione dell’autorità di pubblica sicurezza e sull’assenza di indicatoripositivi successivi al reato in esecuzione. Le evasioni non sono state, dunque,assunte come fattore assorbente, ma come dato rivelatore della persistenteinaffidabilità del condannato, tanto più significativo perché immediatamentepertinente alla verifica della capacità di rispettare prescrizioni esecutive inambiente esterno.È parimenti infondata la dedotta contraddizione tra il riconoscimentodell’assenza di cause ostative tipizzate ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen. e il rigettodelle misure alternative. L’assenza di preclusioni legali rende ammissibile lavalutazione di merito, ma non comporta, di per sé, la sussistenza dei presuppostisostanziali per l’accesso al beneficio, che restano affidati al giudizio concretosulla personalità del condannato, sul pericolo di recidiva e sulla praticabilità delpercorso esterno.Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso la possibilità di formulare ungiudizio prognostico favorevole per l’affidamento in prova e ha ritenuto ladetenzione domiciliare inidonea a fronteggiare il pericolo di recidiva, valorizzandocondotte di evasione che, per la loro natura, incidono direttamentesull’affidabilità rispetto a una misura fondata sulla permanenza presso il domicilioe sul rispetto delle prescrizioni.Le doglianze, pertanto, si risolvono nella richiesta di una diversaponderazione del medesimo compendio istruttorio, non consentita in sede dilegittimità a fronte di una motivazione giuridicamente corretta, non apparente elogicamente coerente.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]