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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17022/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19148-2023 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, -intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 24538/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2022 R.G.N. 23150/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: è chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 24538/2022, depositata il 9 agosto 2022, perché, nell'epigrafe del provvedimento, è stato indicato , quale [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.19148/2023 Cron.

Rep.

Ud.13/02/2024 CC difensore dell’I.N.P.G.I. , l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e non l’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; l'INPS è rimasto intimato.

CONSIDERATOCHE: dagli atti di causa, risulta che l’I.N.P.G.I. era assistito dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed era domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Cassiodoro nr. 6; nell'epigrafe della corrigenda ordinanza sono, invece, riportate indicazioni diverse; sussiste, pertanto, il segnalato errore materiale: l'ordinanza nr. 24538/2022, depositata il 9 agosto 2022, va corretta nel senso che, nell’epigrafe della stessa, dopo «I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante pro tempore», deve scriversi: «elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro nr. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende»; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 391 - bis c od .p roc .c iv . , non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n r . 21213 del 2013).

PQM accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte nr. 24538/2022 sia corretta nei sensi indicati in parte motiva.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19148-2023 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, -intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 24538/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2022 R.G.N. 23150/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: è chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 24538/2022, depositata il 9 agosto 2022, perché, nell'epigrafe del provvedimento, è stato indicato , quale [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.19148/2023 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC difensore dell’I.N.P.G.I. , l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e non l’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; l'INPS è rimasto intimato. CONSIDERATOCHE: dagli atti di causa, risulta che l’I.N.P.G.I. era assistito dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed era domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Cassiodoro nr. 6; nell'epigrafe della corrigenda ordinanza sono, invece, riportate indicazioni diverse; sussiste, pertanto, il segnalato errore materiale: l'ordinanza nr. 24538/2022, depositata il 9 agosto 2022, va corretta nel senso che, nell’epigrafe della stessa, dopo «I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante pro tempore», deve scriversi: «elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro nr. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende»; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 391 - bis c od .p roc .c iv . , non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n r . 21213 del 2013). PQM accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte nr. 24538/2022 sia corretta nei sensi indicati in parte motiva. Così deciso
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