CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03804/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14107/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padova, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Padova, in persona del Direttore pro tempore; –intimate – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 26449 dell’8 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Revocazione -Sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza n. 26449 del 08/11/17 la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 31/18/11 del 01/04/2011 della Commissione tributaria regionale del Veneto, rigettando, per quanto ancora interessa in questa sede, l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) in ragione del mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 1.1. in particolare, la S.C. ha evidenziato che colui che eccepisca l’applicabilità del termine breve per l’impugnazione, ha l’onere di depositare nella segreteria del giudice di appello, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza notificata, l’originale o la copia autentica dell’originale notificato, «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento», adempimenti non effettuati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Quadro); 2. avverso la menzionata ordinanza della Corte di cassazione Quadro proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo; 3. AE resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata. 4. con memoria del 05/05/2023 Quadro chiedeva che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata della lite e della declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio conseguente all’impugnata sentenza della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che la definizione agevolata della controversia pendente in sede di rinvio non determina l’estinzione della presente controversia, ma il sopravvenuto venir meno dell’interesse di Quadro alla sua definizione; 2. sussistono giusti motivi, anche in ragione della definizione agevolata della controversia di merito, per la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compen