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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 222/1974

ECLI:IT:COST:1974:222
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: A seguito del decreto emesso l'8 febbraio 1973 dal Presidente della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava, con ricorso in data 13 giugno 1973, conflitto di attribuzione.

Il decreto impugnato era successivamente revocato con altro decreto del 7 giugno 1973, onde il Presidente del Consiglio, con atto depositato l'8 giugno 1974, rinunziava al ricorso. : Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Regione del 14 aprile 1973, n. 18, avente ad oggetto l'autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] S. Isidoro, società cooperativa a r.1. con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante il proprio sportello bancario nel detto Comu ne.

Nel ricorso era denunziata la violazione degli artt. 17, lett. c, e 20 dello Statuto regionale, e dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio).

Il Presidente della Regione siciliana, con decreto 27 giugno 1973, ha revocato il precedente decreto 8 febbraio 1973, oggetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, con atto depositato in cancelleria l'8 giugno 1974, ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunziato al ricorso.

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, è da dichiarare la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto 8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: A seguito del decreto emesso l'8 febbraio 1973 dal Presidente della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava, con ricorso in data 13 giugno 1973, conflitto di attribuzione. Il decreto impugnato era successivamente revocato con altro decreto del 7 giugno 1973, onde il Presidente del Consiglio, con atto depositato l'8 giugno 1974, rinunziava al ricorso. : Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Regione del 14 aprile 1973, n. 18, avente ad oggetto l'autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] S. Isidoro, società cooperativa a r.1. con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante il proprio sportello bancario nel detto Comu ne. Nel ricorso era denunziata la violazione degli artt. 17, lett. c, e 20 dello Statuto regionale, e dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio). Il Presidente della Regione siciliana, con decreto 27 giugno 1973, ha revocato il precedente decreto 8 febbraio 1973, oggetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato, con atto depositato in cancelleria l'8 giugno 1974, ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunziato al ricorso. Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, è da dichiarare la cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto 8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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