CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 00347/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4560/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 4452/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 4560/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 2/12/2021, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza dell’inadempimento, da parte del Magno, dell’incarico professionaledi avvocato allo stesso conferito dal Formicola al fine di assisterlo in una causa di lavoro, in occasione della quale il Magno aveva ingiustificatamente trascurato di proporre appello avverso la sentenzadi primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse del Formicola per l’annullamento del relativo licenziamento; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il primo giudice avesse correttamente escluso la sussistenzadi alcun nesso di causalità tra l’inadempimento ascritto al Magno e le conseguenze dannose denunciate dal Formicola, tenuto contoche, pur quando il Magno avesse tempestivamente impugnato la sentenzadi primo grado negativa per il Formicola, detta impugnazione nonavrebbe sortito alcun effetto positivo, attesa l’effettiva legittimità del licenziamento del Formicola, essendosi quest’ultimo reso responsabile di una condotta in grave conflitto di interessi con l’[OSCURATO:SOCIETA]. (propria datrice di lavoro), propiziando (nella qualità di responsabile dell’istruttoria contrattuale) la conclusione di un appalto tral’Enel e una società la cui proprietà era integralmente riconducibile allaconiuge e al figlio del Formicola; sotto altro profilo, la corte territoriale ha altresì confermato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 4560/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri esclusoil diritto del Formicola alla restituzione degli importi corrisposti al Magno in relazione all’esecuzione della relativa prestazione professionale, non avendo il Formicola proposto preliminarmente alcuna domanda di risoluzione del contratto d’opera professionale, condizione essenziale e indefettibile ai fini della proposizione della domandadi restituzione di quanto corrisposto in adempimento di tale titolonegoziale; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; GiacomoMagno resiste con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) chiamata in causa a fini di manleva, non ha svolto difese in questa sede; GiacomoMagno ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2105, 1175 e 1375 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto improbabile, sul piano prognostico, che l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado pronunciata sull’impugnazione del licenziamento del Formicola non avrebbe avuto alcuna ragionevole possibilità di successo, trascurando totalmente di considerare il valore delle precedenti pronunce emesse dalla stessa Corte d’appello di Napoli e dalla Corte di cassazione in ordine alla riconosciuta validità di altri accordi contrattuali già conclusi dall’Enel con la stessa società dei familiari del Formicola, sul presupposto dell’insussistenza di alcuna situazione di conflitto di interessi del Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 4560/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], essendo emersa l’assenza, in capo a quest’ultimo, di qualsivogliapotere di rappresentanza negoziale dell’Enel; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, nel giudizio di responsabilità dell’avvocato pernegligente svolgimento dell’attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale, avendoad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamentee totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l ’ errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, sentenzan. 28903 del 11/11/2024, Rv. 672565 - 01; v. altresì Sez. 3, sentenzan. 3355 del 13/02/2014, Rv. 630155 - 01); ciòposto, l’odierna pretesa del Formicola di ridiscutere in questa sede di legittimità la fondatezza delle ragioni che sarebbero state coltivabiliin sede di appello nel giudizio affidato alle cure dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA](in contrasto con le valutazioni operate dai giudici di merito), in altronon consiste se non in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in questa sede, non avendo il ricorrente neppure dedotto (né risultando oggettivamente) che la valutazione prognostica espressa dal giudice a quo in ordine al probabile esito dell’azione giudiziale fosse fondata su presupposti manifestamente e totalmente errati, tali da qualificare la questione posta al giudice del merito in terminidi puro diritto;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 4560/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale travalicato i limiti postiai relativi poteri di pronunciarsi sulla domanda di responsabilità promossa nei confronti del Magno, non potendo il giudice della responsabilità spingersi alla valutazione degli elementi relativi alla causa nella quale l’inadempimento del professionista si sarebbe concretizzata, senza tener conto del dovere limitarsi a una mera valutazioneprognostica circa la probabilità di successo del Formicola (enon già la relativa certezza); valutazione che, nella specie, il giudice a quo avrebbe per di più compiuto omettendo l’esame di elementi di provadi carattere decisivo; ilmotivo è manifestamente infondato ; osserva il Collegio come e ntrambi i giudici del merito si s ia no correttamenteposti il problema di indagare sulla sussistenza del nesso dicausalità tra l’inadempimento contestato a carico de l professionista eil danno denunciato dal Formicola e hanno correttamente esteso la propria cognizione a tutti gli elementi utili alla ricostruzione di tale aspetto; devedunque ritenersi del tutto priva di fondamento l’affermazione sostenuta dall’odierno ricorrente, secondo cui il giudice della responsabilità non avrebbe avuto la possibilità di spingersi alla valutazione degli elementi relativi alla causa nella quale l’inadempimento del professionista si sarebbe concretizzato, costituendo,anzi, detta valutazione, un preciso dovere del giudice, tale essendo quello relativo all ’ esatta ricostruzione dei fatti di causa sulla basedi tutti gli elementi probatori disponibili ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione alla Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 4560/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri domanda di restituzione degli importi pagati a titolo di compenso professionale (in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la domanda di condanna del Magno alla restituzione delle somme corrisposte dal Formicola in ottemperanza al contratto d’opera professionale presupponesse necessariamentela previa proposizione di una domanda di risoluzione contrattuale; ilmotivo è infondato; osserva il C ollegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, de ve escludersi - in termini generali - che laproposizione di una domanda risarcitoria conseguente alla denuncia diun inadempimento contrattuale comprenda necessariamente anche unadomanda di risoluzione del contratto che si assum e inadempiuto , giacchél’art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento deldanno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domandarisarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto ( cfr . Cass., n. 21045 del 27/7/2024; Cass., n. 23820 del 24/11/2010; principio espressamente richiamato e ribadito da Cass. n. 11348 del 12/6/2020;v. anche Cass., 7/11/2023 n. 31026, in motivazione ) ; ciòposto, il rimborso del corrispettivo versato al professionista può costituireesclusivamente un effetto restitutorio e si pone al di fuori del paradigma dell ’ art. 1223 c.c., che contempla - a fini esclusivamente risarcitori - le sole conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; ferme tali premesse, non avendo il ricorrente proposto alcuna previa domanda di risoluzione contrattuale , né alcuna richiesta di rimborsodel corrispettivo versato al professionista (quale domanda di Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 4560/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri restituzionedi quanto pagato in forza d el titolo negoziale impugnato) , la pretesa cancellazione dell’avverso credito professionale deve ritenersipriva di fondamento, attesa la persistente efficacia del titolo negoziale (ossia de l contratto d’opera professionale) giustificativo di dettocredito; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, avutoriguardo alla specificità delle circostanze di causa analiticamente descrittein ricorso; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte , in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione conuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottatasenza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv.582306 – 01 e successive conformi) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 4560/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come p