CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 18230/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del Tribunale di Milano,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per laconversione del ricorso in appello ex art. 322-bis c.p.p. con trasmissione degli atti alTribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con ordinanza del 5/02/2026, la Corte di appello di Milano rigettava l’istanza direvoca del sequestro preventivo dell’area sita in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 50/B, avanzata daLuigina [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso percassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimentoall’articolo 44 d.P.R. 380/2001.La Corte di appello ha ritenuto che l’immobile fosse stato confiscato e non sequestrato.La confisca è obbligatoria solo per la lettera c) dell’art. 44 d.P.R. 380/2001, mentre nelcaso in esame sono contestate solo le lettere a) e b) che non consentono confisca.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inriferimento all’articolo 321 cod. proc. pen., posto che il sequestro è stato disposto neiconfronti di chi non è proprietario del bene, posto che l’area era stata ceduta dal Savinovichalla odierna ricorrente in data precedente al sequestro.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimentoall’articolo 323 cod. proc. pen., posto che è stato disposto proscioglimento per particolaretenuità del fatto e il bene non è stato confiscato.3. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare, con la conseguentetrasmissione degli atti al Tribunale di Milano.Ed infatti, per giurisprudenza consolidata, avverso il provvedimento di rigetto dellarichiesta di revoca del sequestro preventivo, il rimedio esperibile non è il ricorso immediatoper cassazione, ex art. 325, comma 2, cod. proc. pen., ma l'appello cautelare di cui all'art.322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36682 del 14/10/2025, Bonavolta, Rv. 288832 – 01; Sez.2, n. 11869 del 08/02/2017, P.g, Rv. 269689 - 01 ; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini,Rv. 222975 - 01).Pertanto, in applicazione del principio del favor impugnationis (art. 568, comma 5, cod.proc. pen.), il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare, con conseguentetrasmissione degli atti al Tribunale di Milano, competente a norma dell'art. 324, comma 5,cod. proc. pen.. P.Q.MQualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc. pen..Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]