CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43798/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo (una carabina, calibro 6,5 MM). 2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente mancherebbe l'elemento psicologico del reato, in quanto egli avrebbe omesso di denunciare la detenzione dell'arma nella convinzione, ancorché eventualmente erronea, che la stessa non fosse funzionante. La Corte di appello non avrebbe reso sul punto una decisione appagante. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. • 4. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo di questione in realtà esaminata dalla sentenza impugnata, e da essa risolta alla stregua di argomentazioni cui l'impugnazione non si correla in modo adeguato (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). La Corte di appello, con rilievo di carattere pregiudiziale e assorbente, ha infatti ritenuto inverosimile la circostanza che l'imputato fosse convinto di detenere un'arma costituente pezzo di antiquariato, osservando come egli non avesse, né all'atto dell'accertamento, né in prosieguo, reso mai dichiarazioni di siffatto tenore. E tale passaggio motivazionale, idoneo a sorreggere in via autonoma la decisione adottata, non risulta in questa sede minimamente contestato o criticato. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità , dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]