Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 773/2011
ECLI:EU:T:2011:693
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 novembre 2011 – EFIM / Commissione
(causa T‑296/09)
«Concorrenza – Intesa – Abuso di posizione dominante – Mercato delle cartucce d’inchiostro – Decisione di rigetto di una denuncia – Mancanza di interesse comunitario»
1.
Procedura – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo dei mezzi di prova – Presupposti (Regolamento di procedura
del Tribunale, art. 48, n. 1) (v. punto 22)
2.
Diritto dell’Unione – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione
(v. punto 30)
3.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Valutazione
dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo di motivazione
della decisione di archiviazione – Sindacato giurisdizionale – Portata e limiti (Artt. 81 CE, 82 CE, 85, n. 1, CE e 253 CE;
regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 7, n. 2) (v. punti 38‑40, 59)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce –Esame dei soli elementi di fatto e di diritto portati a conoscenza
della Commissione (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 7, n. 2) (v. punto 41)
5.
Concorrenza – Posizione dominante – Posizione dominante detenuta congiuntamente da più imprese – Nozione – 40750 / Entità
collettiva – Presupposti (Art. 82 CE) (v. punto 71)
6.
Concorrenza – Posizione dominante – Esistenza – Detenzione di una rilevante quota di mercato – Indizio insufficiente (Art. 82 CE)
(v. punto 79)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 2009, C (2009) 4125, recante rigetto della denuncia concernente
asserite violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE nel mercato delle cartucce d’inchiostro da parte delle società Hewlett‑[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], Canon e Epson (caso COMP/C 3/39.391).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] of Ink and [OSCURATO:PERSONA] (EFIM) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla
Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SA sopporterà le proprie spese.