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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09526/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e minimo della pena è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pag. 3, con riferimento alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e minimo della pena è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pag. 3, con riferimento alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dente
Sentenza Cassazione n. 09526/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris