CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 43860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 22 maggio 2023, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. di Milano che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto allo stesso applicata, in relazione al delitto di tentata rapina aggravata commessa da soggetto recidivo reiterato. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Amoriello, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 275 cornma 2 bis cod.proc.pen. posto che a fronte della contestazione del reato in forma tentata ed in relazione alla ammissione degli addebiti era presumibile l'applicazione di una pena inferiore ad anni tre di reclusione che rendeva sproporzionata la custodia cautelare in carcere; - omessa motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alle questioni specificamente dedotte circa l'attualità e la consistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e reiterativi e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come il tribunale della libertà con le specifiche osservazioni svolte a pagina 6 dell'impugnato provvedimento, ha sottolineato come si veda in presenza di tentativo di rapina pluriaggravato, dal numero delle persone e dalla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, che rendono la possibilità di applicazione di una pena inferiore ad anni 3 di reclusione del tutto ipotetica e remota così che non appare sussistere l'invocata violazione della disciplina dettata dall'art.275 comma 2 bis cod.proc.pen.. Inoltre, in relazione alla seconda doglianza, il provvedimento impugnato tenuto conto della recente applicazione della misura richiamava l'ordinanza emessa in sede di riesame ove si era sottolineata la professionalità del gruppo che aveva commesso la tentata rapina in trasferta e le diverse condanne riportate dal ricorrente, indicative di una costante persistenza nell'illecito tali da giustificare l'applicazione della misura maggiormente restrittiva. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'ad. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'ad. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 29 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] E ST. tvio e i [OSCURATO:PERSONA] S