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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33172/2025

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ALE di Trieste lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo [OSCURATO:PERSONA] che ha chie sto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trieste, in qualità di giudice dell’esecuzione, in esito all’udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso adAyoub Cheghib dal G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con la sentenza n. 92/2022 per essere stato il predetto condannato, nei cinque anni dal passaggio in giudicato di tale sentenza, per un fatto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella sospesa, superava i limiti dell’art. 163 cod. pen. 2.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazionedegli artt. 666, 127, 171 e 159 cod. proc. pen.

Il condannato, infatti, veniva ritenuto irrintracciabile e quindila notifica veniva effettuata a mani del difensore.

Ma il ricorrente eccepiva l’incompletezza e la scarsa accuratezza delle ricerche dell’interessato che era sottopostoalla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale presso il domicilio in Milano, circostanzache non poteva non essere conosciuta alle Forze dell’ordine preposte ai controlli.

L’avviso di fissazione dell’udienza veniva del tutto irritualmente notificato al difensore senza che venisse emesso il decreto di irreperibilità, sul mero presupposto fattuale della irrintracciabilità dell’interessato.

Pur essendo meramente indicativo l’elenco dei luoghi– ove effettuare le ricerche, al fine della emissione del decreto di irreperibilità– indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., nel caso concreto le ricerche non erano state condotte né presso la residenza, né presso il luogo di lavoro e, dunque, di fatto, si era prodotta una nullità di ordine generale , di cui il ricorrente chiedeva l’emenda.

3. Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976 - 01) In motivazione si è affermato che il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile anche nella faseesecutiva, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza del condannato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime sono risultate infruttuose.

Dalla lettura degli atti del fascicolo, consentita in quanto in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto (Sez.

U, n.

Il Tribunale di Trieste ha, dunque, emesso un provvedimento non previsto dall’ordinamento e ha omesso gli adempimenti prodromici e necessari per la rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio di esecuzione al condannato, così violando il contraddittorio e cagionando una nullitàassoluta di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524 - 01).

2. Per le ragioni sopra esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di Trieste lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo [OSCURATO:PERSONA] che ha chie sto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste, in qualità di giudice dell’esecuzione, in esito all’udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso adAyoub Cheghib dal G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con la sentenza n. 92/2022 per essere stato il predetto condannato, nei cinque anni dal passaggio in giudicato di tale sentenza, per un fatto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella sospesa, superava i limiti dell’art. 163 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazionedegli artt. 666, 127, 171 e 159 cod. proc. pen. Il condannato, infatti, veniva ritenuto irrintracciabile e quindila notifica veniva effettuata a mani del difensore. Ma il ricorrente eccepiva l’incompletezza e la scarsa accuratezza delle ricerche dell’interessato che era sottopostoalla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale presso il domicilio in Milano, circostanzache non poteva non essere conosciuta alle Forze dell’ordine preposte ai controlli. L’avviso di fissazione dell’udienza veniva del tutto irritualmente notificato al difensore senza che venisse emesso il decreto di irreperibilità, sul mero presupposto fattuale della irrintracciabilità dell’interessato. Pur essendo meramente indicativo l’elenco dei luoghi– ove effettuare le ricerche, al fine della emissione del decreto di irreperibilità– indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., nel caso concreto le ricerche non erano state condotte né presso la residenza, né presso il luogo di lavoro e, dunque, di fatto, si era prodotta una nullità di ordine generale , di cui il ricorrente chiedeva l’emenda. 3. Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976 - 01) In motivazione si è affermato che il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile anche nella faseesecutiva, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza del condannato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime sono risultate infruttuose. Dalla lettura degli atti del fascicolo, consentita in quanto in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto (Sez. U, n. Il Tribunale di Trieste ha, dunque, emesso un provvedimento non previsto dall’ordinamento e ha omesso gli adempimenti prodromici e necessari per la rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio di esecuzione al condannato, così violando il contraddittorio e cagionando una nullitàassoluta di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524 - 01). 2. Per le ragioni sopra esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T
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