CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so il suo indirizzo PEC– controricorrente –per la revocazione dell’ordinanza n. 31572 del 2024 della CORTE DICASSAZIONE, sezione lavoro, depositata il 9 dicembre 2024 (R.G.N.16586/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte, sezionelavoro, ha accolto il ricorso principale del Comune di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 13525/2025Numero sezionale 5320/2025Numero di raccolta generale 8954/2026Data pubblicazione 09/04/2026ha dichiarato assorbito l’esame ricorso incidentale della signora FilippaRomano, ha cassato la pronuncia della Corte d’appello di Caltanissettae, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda propostadalla signora Romano al fine di essere riammessa nei cantieri di servizioe di ottenere la relativa indennità.1.1.– Ad avviso dei giudici d’appello, «l’ammissione al beneficio deicantieri di servizio discenderebbe dalla originaria e pregressacondizione di fruitore del reddito minimo d’inserimento, e non da unadichiarazione, la cui unica funzione sarebbe quella di consentire ladeterminazione della misura dell’indennità» (punto 15 del Consideratodell’ordinanza impugnata per revocazione, che così compendia ilpercorso argomentativo dei giudici d’appello).Pertanto, nel caso di specie, la mancata comunicazione dellapercezione di reddito da parte del figlio della richiedentedeterminerebbe la mera riduzione o sospensione, anche graduale etemporanea, delle prestazioni di reddito minimo d’inserimento, senzacomportarne alcuna revoca.1.2.– Questa Corte non ha condiviso tale opzione ermeneutica e hacosì ricostruito la disciplina applicabile.La legge della Regione Siciliana 19 maggio 2005, n. 5, haautorizzato l’Assessore per il lavoro a finanziare, nell’anno 2005,l’istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di [OSCURATO:PERSONA] destinatari della sperimentazione del reddito minimod’inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237,per i quali il finanziamento era cessato alla data di approvazione dellalegge ovvero veniva a cessare durante quell’esercizio finanziario. Taliinterventi erano indirizzati ai soggetti disoccupati o inoccupati giàfruitori del reddito minimo d’inserimento (r.m.i.).Per accedere ai benefici connessi alla partecipazione ai cantieri diservizi, «non bastava essere ex fruitori del r.m.i., ma occorrevacontinuare ad avere i requisiti di reddito prescritti dal d.lgs. 237/1998,- 2 -Numero registro generale 13525/2025Numero sezionale 5320/2025Numero di raccolta generale 8954/2026Data pubblicazione 09/04/2026che andavano dichiarati - di anno in anno - con autocertificazione resaai sensi del D.P.R. n. 445/2000» (ordinanza n. 31572 del 2024, cit.,punto 16 del Considerato).Quanto, poi, al reddito minimo d’inserimento, la presentazionedell’istanza di fruizione, corredata da dichiarazione concernente unasituazione reddituale del nucleo familiare non corrispondente al vero,comporta l’applicabilità dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 237 del1998, con la conseguente revoca del beneficio e con la restituzionedelle somme a carico di chi abbia presentato dichiarazioni mendaci(Cass., sez. lav., 6 ottobre 2016, n. 20050).1.3.– Nel caso di specie, «la partecipazione era stata consentita aseguito di presentazione di istanza dell’interessata a cui erano stateallegate molteplici dichiarazioni mendaci in ordine alla situazionereddituale e patrimoniale riferibile al nucleo familiare» (punto 9 delConsiderato della citata ordinanza n. 31572 del 2024).Pertanto, «la fattispecie all’esame non può ascriversi all’ipotesidell’omessa comunicazione di mutamenti della situazione reddituale,che giustificherebbe la semplice riduzione o sospensione, anchegraduale e temporanea, delle prestazioni di reddito minimo diinserimento, ma alla diversa ipotesi della carenza dei requisiti diammissione, che impone la revoca del beneficio e il recupero dellesomme corrisposte» (punto 14 del Considerato).1.4.– È stato dichiarato assorbito l’esame del ricorso incidentale,incentrato sull’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento deidanni.1.5.– La causa è stata decisa nel merito, con il rigetto dell’originariadomanda.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione (art. 391-biscod. proc. civ.), con un unico, complesso, motivo, dell’ordinanza diquesta Corte.3.– Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso.- 3 -Numero registro generale 13525/2025Numero sezionale 5320/2025Numero di raccolta generale 8954/2026Data pubblicazione 09/04/20264.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio,in base all’art. 375, secondo comma, n. 4-ter), cod. proc. civ.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– Entrambe le parti hanno depositato memoria, in prossimitàdell’adunanza camerale.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato ildeposito della motivazione nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico, articolato, motivo, la ricorrente chiede larevocazione dell’ordinanza di questa Corte, anzitutto perché inficiatada un errore percettivo e dall’erronea supposizione di una circostanza(la pluralità di dichiarazioni mendaci sul nucleo familiare) contraddettaper tabulas dalla sentenza penale ormai irrevocabile del Tribunale diEnna (n. 838 del 2015). L’ordinanza, avendo deciso la causa nel merito,dovrebbe essere revocata anche in applicazione dell’art. 395, n. 5, cod.proc. civ., in quanto contraria ad altra pronuncia pregressa, provvistadi forza di giudicato fra le parti.2.– Il ricorso è ammissibile, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ.2.1.– L’impugnazione per revocazione delle pronunce di questaCorte è ammissibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc.civ., nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni algiudizio di legittimità (Cass., sez. lav., 21 novembre 2024, n. 30052).L’errore revocatorio presuppone l’esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, che emergono dalprovvedimento impugnato e, rispettivamente, dagli atti e daidocumenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).Dall’àmbito applicativo della revocazione esulano, per contro, glierrori di giudizio, che involgono l’errata considerazione o l’erratainterpretazione dell’oggetto del contendere e promanano, dunque, da- 4 -Numero registro generale 13525/2025Numero sezionale 5320/2025Numero di raccolta generale 8954/2026Data pubblicazione 09/04/2026un’attività valutativa e non da una percezione fallace (Cass., sez. III,29 marzo 2022, n. 10040).Il rimedio della revocazione può emendare solo quell’errore cheabbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di unfatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o,viceversa, accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempreche tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, sucui il giudice si sia pronunciato (Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n.442).2.2.– Questa Corte ha ricondotto all’errore di fatto di cui all’art.395, n. 4, cod. proc. civ. anche l’omesso esame delle memoriedifensive, corredate da sentenze che la parte invochi quali giudicatiesterni su un punto decisivo della controversia, ai fini dell’adozione diuna statuizione diversa (Cass., sez. II, 30 maggio 2022, n. 17379).Tali princìpi si attagliano anche al caso di specie, che non investel’interpretazione della res iudicata e della sua vincolatività, materiasottratta alla revocazione per il contenuto eminentemente valutativoche presenta.Invero, per giurisprudenza consolidata, richiamata dal Comune diPiazza Armerina nel controricorso e nella memoria illustrativa,l’interpretazione del giudicato non si risolve in un giudizio di fatto, madev’essere assimilata, per natura ed effetti, all’interpretazione dellenorme giuridiche (Cass., sez. III, 21 marzo 2025, n. 7584). Ilgiudicato, chiamato a fissare la regola del caso concreto, partecipadella medesima natura dei comandi giuridici e, in questa peculiareprospettiva, l’erronea presupposizione dell’inesistenza del giudicatonon configura un errore revocatorio (Cass., sez. I, 25 giugno 2008, n.17443).Nondimeno, nell’odierno giudizio, non si controverted’interpretazione del giudicato e non rileva che l’ordinanza impugnata- 5 -Numero registro generale 13525/2025Numero sezionale 5320/2025Numero di raccolta generale 8954/2026Data pubblicazione 09/04/2026abbia menzionato nella narrativa il controricorso e la memoriaillustrativa della parte privata, che su tale giudicato si attardano.Tale richiamo, valorizzato dalla difesa del Comune, non sottendealcuna valutazione sulla portata del giudicato penale e non si raccordaad un giudizio che dirima il contrasto insorto a tale riguardo tra le partie privilegi l’una o l’altra delle letture che esse, in modo articolato,hanno proposto. Il giudicato esula, pertanto, dai punti controversi suiquali l’ordinanza ha pronunciato.Come rimarca la ricorrente (pagine 7 e 8 del ricorso perrevocazione), l’ordinanza muove dal presupposto che la signoraRomano abbia reso molteplici dichiarazioni mendaci e abbia così lucratoun beneficio indebito.Il presupposto dell’evidenza conclamata e reiterata del falsodocumentale collide, tuttavia, con la sentenza penale di assoluzionedell’odierna ricorrente, per insussistenza dei fatti a lei imputati di truffae di falso. Tale statuizione, oramai definitiva, è l’esito di undibattimento al quale lo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA] hapartecipato per accadimenti legati alla medesima vicenda di cui qui sidiscute e, nel suo sostrato storico, si atteggia come una circostanza difatto oggettivamente apprezzabile.Il presupposto delle molteplici dichiarazioni mendaci rese dallaRomano (punto 9 del Considerato), in quanto inscindibilmenteconnesso all’erronea supposizione dell’inesistenza di un giudicato, sirivela risolutivo per decidere la causa nel merito, statuendo sullarevoca del beneficio e assorbendo in via consequenziale la disamina delricorso incidentale: da quest’angolazione si apprezza anche ladecisività del fatto sul quale è caduta la svista.3.– Il ricorso è fondato, nei termini di séguito precisati.3.1.– Il fulcro della ratio decidendi dell’ordinanza impugnata risiedenella molteplicità di dichiarazioni mendaci, suscettibili di condurre alla- 6 -Numero registro generale 13525/2025Numero sezionale 5320/2025Numero di raccolta generale 8954/2026Data pubblicazione 09/04/2026revoca del beneficio e al rigetto dell’originaria domanda, senzanecessità di ulteriori approfondimenti.Tale dato della molteplicità delle dichiarazioni false è contraddettoper tabulas dal giudicato penale, che attiene a punti decisivi.3.2.– Quanto al giudizio rescindente, il ricorso dev’essere dunqueaccolto, con la revoca dell’ordinanza n. 31572 del 2024, per l’erroneasupposizione dell’insussistenza di un giudicato su fatti decisivi ai finidel presente giudizio.Rimangono assorbiti gli ulteriori profili prospettati dalla ricorrente,in relazione all’art. 395, n. 5, cod. proc. civ.4.– Le considerazioni esposte introducono al giudizio rescissorio.4.1.– Si deve confermare la cassazione della sentenza d’appello,alla stregua dei princìpi di diritto enunciati nell’ordinanza n. 31572 del2024 e conformi alla giurisprudenza di questa Corte.Le statuizioni della Corte di merito hanno il loro snodofondamentale nell’inquadramento dei rapporti tra la disciplina regionalee quella statale del reddito minimo d’inserimento.Tale inquadramento incorre negli errores in iudicando rilevatinell’ordinanza n. 31572 del 2024, idonei a riverberarsi sulla conformitàa diritto della decisione d’appello, e conduce a svalutare il dato dellaveridicità delle dichiarazioni presentate. Dato che assurge, di contro, arilevanza cruciale nella ricostruzione tratteggiata da questa Corte.4.2.– È dunque indispensabile rinnovare l’accertamento di fatto, inossequio ai princìpi di diritto enunciati dall’ordinanza n. 31572 del2024, e ponderare l’incidenza dell’accertamento irrevocabile sullaspettanza del beneficio, alla luce delle contrapposte prospettazionidelle parti.In ultima analisi, la cassazione della pronuncia d’appello non puòche implicare il rinvio della causa alla Corte d’appello di Caltanissetta,in diversa composizione, per un complessivo scrutinio che involga- 7 -Numero registro generale 13525/2025Numero sezionale 5320/2025Numero di raccolta generale 8954/2026Data pubblicazione 09/04/2026anche il ricorso incidentale, con la domanda risarcitoria in questa sederibadita.5.– Al giudice di rinvio è demandata anche la pronuncia sulle spesedel giudizio di legittimità e del presente giudizio di revocazione.6.– Infine, in virtù dell’accoglimento del ricorso per revocazione, sideve escludere che l’impugnazione possa dirsi “respinta integralmente”agli effetti dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del2002. Pertanto, non si riscontrano i presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso per revocazione (Cass.,sez. I, 2 maggio 2023, n. 11361, punto 5 delle Ragioni della decisione). P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso per revocazione control’ordinanza n. 31572 del 2024, depositata il 9 dicembre 2024, e, perl’effetto, revoca l’ordinanza impugnata; decidendo in sede rescissoria,accoglie il ricorso principale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dichiaraassorbito l’esame del ricorso incidentale della signora [OSCURATO:PERSONA],cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronunciasulle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione, allaCorte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, a caricodella ricorrente per revocazione, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per lo stesso ricorso perrevocazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 8 -