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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 31036/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VQ, V,L. „2.(,d :a,t/ • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in quanto notificato al difensore ex art. 157-bis cod. proc. pen. e non al domicilio dichiarato dall'imputato; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto imporrebbe a quest'ultimo di realizzare un atto che si espone a future eccezioni di nullità per contrasto con le disposizioni di cui all'ari 157-bis cod. pen., è manifestamento infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non essendo il contenuto dell'atto avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, Battaglia, Rv. 277085 - 01); che in ogni caso deve rilevarsi che il Tribunale si è limitato a dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. senza prescrivere una precisa modalità di notifica; che alla luce dei rilievi di cui sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere esteysore Il Presidente nna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VQ, V,L. „2.(,d :a,t/ • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in quanto notificato al difensore ex art. 157-bis cod. proc. pen. e non al domicilio dichiarato dall'imputato; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto imporrebbe a quest'ultimo di realizzare un atto che si espone a future eccezioni di nullità per contrasto con le disposizioni di cui all'ari 157-bis cod. pen., è manifestamento infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non essendo il contenuto dell'atto avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, Battaglia, Rv. 277085 - 01); che in ogni caso deve rilevarsi che il Tribunale si è limitato a dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. senza prescrivere una precisa modalità di notifica; che alla luce dei rilievi di cui sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere esteysore Il Presidente nna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31036/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris