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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 23617/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del primo e secondo motivo e, in subordine, dichiarare inammissibile o infondato il ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Biella che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; il [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una lite nel corso della quale aveva aggredito la fidanzata che riportava tumefazioni, tagli ed escoriazioni, all'atto dell'intervento di personale della Polizia di Stato, si scagliava contro gli agenti e, brandendo una bottiglia di vetro, scalciava e minacciava e provocava loro delle lesioni.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo i motivi di seguito esposti.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 23-bis della

I. n. 176/2020.

La difesa rileva l'erroneità dell'ordinanza comunicata a mezzo PEC in data 11 ottobre 2021, con cui veniva dichiarata inammissibile l'istanza con cui era stata richiesta la discussione orale relativamente all'udienza del 19 ottobre 2021 sul presupposto della sua intempestività in quanto formulata il 4 ottobre 2021 con conseguente superamento dei termini perentori di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

In realtà, l'istanza di trattazione orale era stata trasmessa in data 1 ottobre 2021 all'indirizzo PEC pubblicato nel provvedimento del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] e Automatizzati, come dimostrato dalla ricevuta di recapito, di consegna ed accettazione che allegava.

Si osserva come la difesa, anche in occasione della richiesta di differimento di cui al successivo motivo, aveva espressamente richiesto la revoca della citata ordinanza, facendo presente la tempestività dell'inoltro dell'istanza di trattazione "in presenza'', senza che la Corte territoriale si pronunciasse sul punto.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen.

A fronte di motivata richiesta di differimento dell'udienza trasmessa a mezzo PEC il 7 ottobre 2021 per concomitante impegno professionale alla luce della necessità di essere presente a due procedimenti dinanzi al Tribunale di Biella - uno dei quali riguardante lo stesso Nobili - in ragione della priorità da assegnarsi agli stessi in quanto precedentemente fissati, la Corte territoriale rigettava la richiesta sulla base della sola dichiarata inammissibilità dell'istanza di trattazione orale, nonostante la stessa, per quanto sopra osservato, fosse stata tempestivamente formulata.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 464-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di merito ha giudicato corretto il rigetto dell'istanza di messa alla prova.

Secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado non avrebbe effettuato il necessario vaglio in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., mentre i precedenti penali in materia di stupefacenti presi in esame sarebbero risalenti e non idonei a precludere il beneficio richiesto.2.4.

Vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva contestata.

2.5. Vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi, strettamente connessi tra loro, sono fondati, dovendosi disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino.

2. La parte ricorrente, in ragione della tempestiva presentazione dell'istanza di discussione orale ex art. 23 d.l. n. 149/2020, censura l'omessa concessione del rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale, impegno che ha parimenti riguardato lo stesso ricorrente, sottoposto a processo presso il Tribunale di Bella per vicenda contestuale a quella afferente il fatto oggetto del presente procedimento.

Ed invero, l'art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020, prevede che «ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico e ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo»; provvede, altresì, «all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

È pertanto onere che incombe in capo al difensore che intende provare la rituale richiesta inevasa produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario (sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02, sez. 3, n. 45127 del 22/10/2021, Quitadamo, non massimata).

3. Sulla base delle allegazioni di parte ed esame degli atti a cui questa Corte ha accesso (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, secondo cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione può accedere all'esame diretto degli atti processuali), si rileva come la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato istanza con cui richiedeva l'udienza di discussione orale in data 1 ottobre 2021, inviando la stessa all'indirizzo PEC pubblicato nel provvedimento del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] e Automatizzati; a seguito di tale invio il sistema produceva ricevuta di recapito, di accettazione e consegna.

Nella specie, oltre alla mail inviata alla Corte d'appello, il difensore ha prodotto, in allegato al ricorso, non solo la ricevuta di avvenuta consegna della missiva trasmessa alla stessa Corte di merito firmata digitalmente, il 1 ottobre 2021, ma anche quella di avvenuta accettazione con il file in estensione ".eml", che è la mai/ in formato file con il messaggio originale, incluso in allegato a quella ricevuta, e, in sostanza, conferma la consegna e accettazione contenendo in sé la firma digitale del gestore.

In considerazione della tempestività della domanda trasmessa quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per il 19 ottobre 2021 e venuta meno l'unica ragione su cui è stata fondata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rinvio per contestuale impegno professionale del difensore ed impossibilità a comparire del Nobili, impegnato in alto procedimento, risulta illegittimo il diniego del rinvio del processo che si è poi celebrato senza che siano state apprezzate le ragioni dell'istanza.

La celebrazione del processo senza la presenza del difensore che aveva richiesto l'udienza pubblica "in presenza" ha causato la nullità insanabile dell'udienza e della successiva decisione assunta all'esito, così come ribadito da consolidata giurisprudenza, secondo cui l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza in cui si rappresenta un legittimo impedimento a comparire del difensore determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127).

4. La fondatezza del ricorso quanto ai profili processuali dedotti supera la necessità di fornire risposta agli ulteriori motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ed invia a altra sezione della Corte di appello di Torin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del primo e secondo motivo e, in subordine, dichiarare inammissibile o infondato il ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Biella che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; il [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una lite nel corso della quale aveva aggredito la fidanzata che riportava tumefazioni, tagli ed escoriazioni, all'atto dell'intervento di personale della Polizia di Stato, si scagliava contro gli agenti e, brandendo una bottiglia di vetro, scalciava e minacciava e provocava loro delle lesioni. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo i motivi di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 23-bis della I. n. 176/2020. La difesa rileva l'erroneità dell'ordinanza comunicata a mezzo PEC in data 11 ottobre 2021, con cui veniva dichiarata inammissibile l'istanza con cui era stata richiesta la discussione orale relativamente all'udienza del 19 ottobre 2021 sul presupposto della sua intempestività in quanto formulata il 4 ottobre 2021 con conseguente superamento dei termini perentori di quindici giorni liberi prima dell'udienza. In realtà, l'istanza di trattazione orale era stata trasmessa in data 1 ottobre 2021 all'indirizzo PEC pubblicato nel provvedimento del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] e Automatizzati, come dimostrato dalla ricevuta di recapito, di consegna ed accettazione che allegava. Si osserva come la difesa, anche in occasione della richiesta di differimento di cui al successivo motivo, aveva espressamente richiesto la revoca della citata ordinanza, facendo presente la tempestività dell'inoltro dell'istanza di trattazione "in presenza'', senza che la Corte territoriale si pronunciasse sul punto. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. A fronte di motivata richiesta di differimento dell'udienza trasmessa a mezzo PEC il 7 ottobre 2021 per concomitante impegno professionale alla luce della necessità di essere presente a due procedimenti dinanzi al Tribunale di Biella - uno dei quali riguardante lo stesso Nobili - in ragione della priorità da assegnarsi agli stessi in quanto precedentemente fissati, la Corte territoriale rigettava la richiesta sulla base della sola dichiarata inammissibilità dell'istanza di trattazione orale, nonostante la stessa, per quanto sopra osservato, fosse stata tempestivamente formulata. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 464-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di merito ha giudicato corretto il rigetto dell'istanza di messa alla prova. Secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado non avrebbe effettuato il necessario vaglio in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., mentre i precedenti penali in materia di stupefacenti presi in esame sarebbero risalenti e non idonei a precludere il beneficio richiesto.2.4. Vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva contestata. 2.5. Vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi, strettamente connessi tra loro, sono fondati, dovendosi disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino. 2. La parte ricorrente, in ragione della tempestiva presentazione dell'istanza di discussione orale ex art. 23 d.l. n. 149/2020, censura l'omessa concessione del rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale, impegno che ha parimenti riguardato lo stesso ricorrente, sottoposto a processo presso il Tribunale di Bella per vicenda contestuale a quella afferente il fatto oggetto del presente procedimento. Ed invero, l'art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020, prevede che «ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico e ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo»; provvede, altresì, «all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza». È pertanto onere che incombe in capo al difensore che intende provare la rituale richiesta inevasa produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario (sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02, sez. 3, n. 45127 del 22/10/2021, Quitadamo, non massimata). 3. Sulla base delle allegazioni di parte ed esame degli atti a cui questa Corte ha accesso (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, secondo cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione può accedere all'esame diretto degli atti processuali), si rileva come la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato istanza con cui richiedeva l'udienza di discussione orale in data 1 ottobre 2021, inviando la stessa all'indirizzo PEC pubblicato nel provvedimento del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] e Automatizzati; a seguito di tale invio il sistema produceva ricevuta di recapito, di accettazione e consegna. Nella specie, oltre alla mail inviata alla Corte d'appello, il difensore ha prodotto, in allegato al ricorso, non solo la ricevuta di avvenuta consegna della missiva trasmessa alla stessa Corte di merito firmata digitalmente, il 1 ottobre 2021, ma anche quella di avvenuta accettazione con il file in estensione ".eml", che è la mai/ in formato file con il messaggio originale, incluso in allegato a quella ricevuta, e, in sostanza, conferma la consegna e accettazione contenendo in sé la firma digitale del gestore. In considerazione della tempestività della domanda trasmessa quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per il 19 ottobre 2021 e venuta meno l'unica ragione su cui è stata fondata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rinvio per contestuale impegno professionale del difensore ed impossibilità a comparire del Nobili, impegnato in alto procedimento, risulta illegittimo il diniego del rinvio del processo che si è poi celebrato senza che siano state apprezzate le ragioni dell'istanza. La celebrazione del processo senza la presenza del difensore che aveva richiesto l'udienza pubblica "in presenza" ha causato la nullità insanabile dell'udienza e della successiva decisione assunta all'esito, così come ribadito da consolidata giurisprudenza, secondo cui l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza in cui si rappresenta un legittimo impedimento a comparire del difensore determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127). 4. La fondatezza del ricorso quanto ai profili processuali dedotti supera la necessità di fornire risposta agli ulteriori motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata ed invia a altra sezione della Corte di appello di Torin
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