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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00893/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25657R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro C.R.N. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 20 9 9/2021 depositat a l’8 giugno 2021 del la Corte di appello di Napoli.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVASez.

I–RG 25657/2021 camera di consiglio19.12.2025

1. ─ Con sentenza dell’8 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli ha respinto l’appello propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. avverso pronuncia del Tribunale partenopeo del 12 dicembre 2017; il giudizio ha ad oggetto l’opposizione a precetto promossa dal detto istituto bancario nei confronti di C.R.N. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] : opposizionerigettata in primo grado.

2. ─ BPER ha impugnato la sentenza di appello con un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con cui ha dedotto: la nullità della pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. (primo motivo); la violazione dell’art. 2909 c.c. (secondo motivo) ; la nullità della sentenza in relazione al combinato disposto degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.(terzo motivo); la nullità della sentenza in relazione al combinato disposto degli artt. 615, comma 1, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (quarto motivo).

C.R.N. ha notificato controricorso.

3. — L a ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, come emerge dall’attodatato 7 marzo 2022, depositato in cancelleria.

4. — Il procedimento deve dunque dichiararsi estinto .

5. — Non deve farsi luogo a pronuncia su lle spese, giusta l’art. 391, quarto comma, c.p.c..

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25657R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro C.R.N. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 20 9 9/2021 depositat a l’8 giugno 2021 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVASez. I–RG 25657/2021 camera di consiglio19.12.2025 1. ─ Con sentenza dell’8 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli ha respinto l’appello propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. avverso pronuncia del Tribunale partenopeo del 12 dicembre 2017; il giudizio ha ad oggetto l’opposizione a precetto promossa dal detto istituto bancario nei confronti di C.R.N. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] : opposizionerigettata in primo grado. 2. ─ BPER ha impugnato la sentenza di appello con un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con cui ha dedotto: la nullità della pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. (primo motivo); la violazione dell’art. 2909 c.c. (secondo motivo) ; la nullità della sentenza in relazione al combinato disposto degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.(terzo motivo); la nullità della sentenza in relazione al combinato disposto degli artt. 615, comma 1, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (quarto motivo). C.R.N. ha notificato controricorso. 3. — L a ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, come emerge dall’attodatato 7 marzo 2022, depositato in cancelleria. 4. — Il procedimento deve dunque dichiararsi estinto . 5. — Non deve farsi luogo a pronuncia su lle spese, giusta l’art. 391, quarto comma, c.p.c.. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consig
Sentenza Cassazione n. 00893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris