CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 12323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8505/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Bruno, 15, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spesedi lite appaiono da compensare interamente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 13/04/2022 Il