CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/05/2021 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza in data 28 aprile 2021 del GIP del Tribunale di Milano che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 110, 416-bis. 1 e 452-c;ruaterdecies cod. pen., perché, in qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di trarre profitto e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, aveva concorso con [OSCURATO:PERSONA] allo smaltimento illecito di rifiuti misti di costruzione e demolizione nonché di asfalto, conferiti alla società, previa falsa attribuzione del codice CER 17.01.01, senza alcuna certificazione analitica, conseguendo illecitamente la somma di 222.750 euro, pari alla differenza tra i reali costi di smaltimento dei CER 17.09.04 e 17.03.02 e quelli del prezzo di conferimento del CER 17.01.01, con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'attività della ‘ndrangheta, e più precisamente della Locale di Corsico, di cui il padre Giosafatto era stato ritenuto partecipe e punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del lavoro del movimento terra, in Nerviano, Buccinasco e [OSCURATO:PERSONA] fino al marzo 2020. 2. L'indagato presenta un unico motivo di doglianza per violazione dell'art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. Espone che il Tribunale del riesame aveva affermato che il core business della 'ndrangheta era il traffico di rifiuti e il movimento terra e che in altro procedimento, denominato "Mensa dei poveri" erano emersi contatti tra la [OSCURATO:SOCIETA]., società ricevente i rifiuti, e soggetti legati alla 'ndrangheta, tra cui suo padre Giosafatto, condannato dieci anni prima per associazione mafiosa, nell'ambito del processo denominato "Infinito". Sennonché, egli non era stato indagato nel processo "Mensa dei poveri", mentre nell'ordinanza impugnata era stata usata un'intercettazione di quel procedimento in cui egli diceva che, tramite il padre, era andato alla cava [OSCURATO:SOCIETA] per trovare un accordo sui pagamenti da effettuarsi per la fornitura del terreno misto e sabbia da utilizzare nel cantiere. Sostiene che l'intercettazione non atteneva al reato. La conversazione d'affari non aveva avuto toni "forzati". Precisa che la quantità di rifiuti conferiti era stata modesta. Al di là dei riferimenti storici il Tribunale non aveva evidenziato alcun indizio dal quale dedurre il collegamento con la mafia. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con l'ordinanza impugnata. I Giudici della cautela hanno ricostruito, sulla base delle operazioni di intercettazione e dei servizi di osservazione, che [OSCURATO:PERSONA] concedeva sistematicamente a [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di conferire presso il proprio impianto rifiuti di natura edile con codici diversi da quelli reali, il che consentiva a Molluso un notevole risparmio di spesa visto che lo smaltimento avveniva a prezzi più vantaggiosi rispetto alla filiera regolare del recupero degli inerti e a [OSCURATO:SOCIETA] di avere vantaggi economici diretti derivanti da maggiori commesse commerciali senza oneri per le operazioni di recupero non eseguite. Più in dettaglio, dalle intercettazioni è emersa una consuetudine di rapporti commerciali tra i due, mentre dai servizi di osservazione è emerso il traffico di rifiuti illeciti. Nell'ordinanza ampio spazio è riservato ai rapporti dell'indagato, figlio di un esponente di spicco della criminalità organizzata calabrese, con altri esponenti di famiglie di ‘ndrangheta. Puntuali sono i riferimenti alle altre indagini che hanno riguardato la famiglia Molluso. Particolarmente accurata è stata la ricostruzione degli interessi commerciali dei suoi esponenti nel settore dei rifiuti. All'esito del vaglio critico del cospicuo compendio indiziario, i Giudici della cautela hanno tratto la logica considerazione che l'odierno indagato, proprio perché non attinto da condanne per associazione di stampo mafioso, aveva potuto offrire un concreto contributo alla prosecuzione delle attività illecite del padre. La prospettazione difensiva, che si fonda sull'estraneità dell'indagato alle altre indagini e sull'interpretazione di una conversazione intercettata, è inconsistente, perché coglie in modo generico solo alcuni profili peraltro non decisivi. In definitiva, l'ordinanza è solidamente motivata e resiste alle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 22 set