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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02682/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFerdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già in atti.

Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 gennaio 2025, la Corte d’appello di Bologna, decidendo a seguito di annullamento senza rinvio della precedente decisione della medesima Corte territoriale, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Forlì che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita, responsabile dei seguenti reati: bancarotta fraudolenta per dolosa causazione del dissesto della società, con operazioni dolose e delitti societari, realizzato mediante il sistematico inadempimento agli obblighi assunti nei confronti dei clienti e l'utilizzo fraudolento di somme pagate da costoro per scopi personali, cagionando un ammanco di almeno 2.574.999,16 €; la sistematica violazione degli obblighi contabili e tributari e l’esposizione nei bilanci di esercizio di fatti non rispondenti al vero (capo 1); bancarotta fraudolenta per distrazione, per l’utilizzo per fini personali di risorse societarie per complessivi € 41.967,13, mediante prelevamenti, bonifici e un giroconto (capo 2); del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto le scritture contabili in guisa da non permettere una compiuta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo 3).

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649, comma 2, cod. proc. pen.

Si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già stato giudicato per i medesimi fatti contestati in questa sede con sentenza del Tribunale di Forlì n. 354/2021 del 3 settembre 2021, nell’ambito del distinto procedimento penale iscritto al n.

RGNR 2814/2018, concernente: a) il reato di truffa, realizzata nell'esercizio dell’attività professionale di ragioniere commercialista e revisore contabile svolta nell’ambito della società [OSCURATO:SOCIETA], perché mediante artifici e raggiri, operando in virtù di deleghe rilasciate dalle aziende clienti per provvedere al pagamento delle imposte, con somme anticipate dai clienti medesimi tramite bonifici per un ammontare complessivo di 2.574.999,16 €, che tratteneva indebitamente, ometteva di liquidare quanto dovuto all'erario e in tal modo percepiva un profitto ingiusto; b) il reato di autoriciclaggio di cuiall’art. 648-ter.1 cod. pen. per aver trasferito le somme corrispondenti al profitto derivante dalla commissione del delitto sub a) a due società (“[OSCURATO:PERSONA] srl” e “[OSCURATO:SOCIETA]”) a lui direttamente o indirettamente riconducibili, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa; c) del delitto di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000; c) il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per infedele dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2014 e 2016; d)del delitto di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 per omessa dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017.

Secondo il ricorrente, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie nei due procedimenti suddetti sarebbe stata contestata la medesima condotta di apprensione della somma di complessivi € 2.574.999,16, una prima volta come truffa, e poi quale bancarotta fraudolenta.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata applicazione del reato di autoriciclaggio.

Tale reato, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nell’ambito del procedimento n.

RGNR 2814/2018, in tanto è configurabile, in quanto sussista un quid pluris rispetto al mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare, il quale denoti l’attitudine simulatoria della condotta.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità il delitto di autoriciclaggio deve ritenersi assorbito nel reato di bancarotta, sicché ne risulterebbe corroborata la denunciata violazione del principio del ne bis in idem.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o in subordine il fatto non costituisce reato, ovvero ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini, aveva ammesso le circostanze addebitate in ordine alla apprensione di consistenti somme di denaro dei clienti e aveva spiegato che ciò era dovuto alla situazione di grande difficoltà personale ed economica in cui si trovava, circostanza che farebbe venire meno l’elemento soggettivo del dolo.

Inoltre, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci europei era stata conseguenza della circostanza che la dipendente che vi provvedeva si era licenziata.

I compensi attribuiti all’amministratore, pur in assenza di delibera assembleare, erano sempre stati reali e di essi erano edotti i soci.

Il ricorrente contesta inoltre di non aver mai emesso false fatture e di aver sempre pagato i dipendenti tramite bonifici; quanto ai prelievi effettuati, rileva che si tratterebbe di restituzioni in conto finanziamenti che egli stesso aveva in precedenza effettuato; infine, i trasferimenti effettuati alle società allo stesso riconducibili non erano finalizzati ad occultare risorse ma a ripianare la situazione di difficoltà in cui esse versavano.

2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche.

Alla luce del comportamento processuale collaborativo e sostanzialmente confessorio dell’imputato, esse avrebbero dovuto essere valutate come prevalenti.

2.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in data 14 ottobre 2025, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo, con cui si contesta la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.,è privo di pregio.

2.1. È opportuno innanzitutto precisare che la nozione del ne bis in idem sostanziale e quella del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico- naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529 –01; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774 - 01).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l'art.117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente.

Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo della CEDU, art. 4 prot. n. 7, imponedi valutare, con un approccio storico- naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima.

Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi.

La richiamata sentenza ha in proposito affermato che l’autorità giudiziaria è tenuta «a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione.

A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato; l’evento in senso giuridico).

Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica».

In applicazione di tali principi, questa Corte regolatrice ha ritenuto che, ai fini della preclusione del ne bis in idem, l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n. 31243 del 18/04/2024, Yunas, Rv. 287101 -01) e che la preclusione processuale derivante dal divieto in parola opera allorché i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizio assolutorio già espresso (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, Amoruso, Rv. 288633 –01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'alise, Rv. 287251 - 01).

2.2. Applicando tali principi al caso di specie, si deve innanzitutto rilevare che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.

Affinché operi il divieto di sottoporre l’imputato a nuovo giudizio per il medesimo fatto sancito da tale disposizione, è necessario che egli sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili.

Ebbene, nel caso di specie non risulta che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì nel procedimento RGNR 2814/2018, rispetto alla quale si deduce la violazione del richiamato principio, sia passata in giudicato, ed anzi lo stesso ricorrente ha dato atto che avverso di essa pende impugnazione.

In ogni caso, la censura risulta formulata in modo del tutto generico, in quanto prospettata in termini meramente astratti, senza verificare la effettiva corrispondenza delle concrete condotte oggetto dei due procedimenti.

In particolare, sotto tale profilo la difesa omette di rilevare che vi è una coincidenza solo parziale tra le condotte contestate come operazioni dolose e delitti societari in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta oggetto del presente procedimento equelle integranti i reati per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna nel distinto procedimento RGNR n. 2814/2018 (sentenza n 354/2021 del GUP del Tribunale di Forlì).

Invero, nel presente procedimento, il fatto integrante il delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (capo 1 dell’imputazione) si sostanzia non solo nell’aver trattenuto somme corrisposte dai clienti grazie ad artifici e raggiri, omettendo di pagare quanto dovuto all’Erario e non adempiendo agli obblighi assunti verso i clienti della società fallita, come contestato quale condotta integrante il reato di truffa nel proc.

RGNR 2814/2018, ma altresì nell’utilizzo per scopi personali delle somme da costoro pagate con conseguente ammanco dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA] pari a euro 2.574.999,16, nonché nella violazione degliobblighi contabili e di quelli tributari, e specificamente nella infedele dichiarazione IVA per gli anni di imposta 2014 e 2015, e nell’esposizione di dati falsi nei bilanci, ed in particolare di falsi debiti verso amministratori per gli anni 2015, 2016 e2018.

In particolare, tali ultime condotte, oltre a non coincidere integralmente con le violazioni tributarie oggetto del procedimento RGNR 2814/2018, essendo qui contestata anche l’infedele dichiarazione IVA per gli anni 2015 e 2015, non esauriscono l’ambito dei comportamenti ascritti all’imputato, ai quali si aggiungono anche le violazioni concernenti la tenuta dei bilanci per gli anni 2015, 2016 e 2018.

Esse, inoltre, rilevano non già in quanto integranti la violazione di disposizioni tributarie, bensì come condotte causative o aggravatrici del dissesto che condotto al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] poi al reato di bancarotta distrattiva, contestata al capo 2) nel presente procedimento, è la stessa imputazione a specificare che si tratta di atti distrattivi diversi da quelli contestati nel procedimento RGNR 2814/2018.

In definitiva, il confronto tra i fatti storici oggetto dei due procedimenti a carico del [OSCURATO:PERSONA] rende evidente come non sussista l’idem factum che determina l’applicazione del divieto di cui all’art. 649 cod. pen., essendo differenti le condotte contestate e gli eventi in senso naturalistico ad esse conseguenti.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Esso invero si appunta sulla affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di autoriciclaggio, il quale non costituisce oggetto del presente procedimento, bensì del procedimento RGNR 2814/2018, restando le condotte ivi contestate del tutto estranee rispetto a quelle qui in esame, sicché –come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata – le censure ad esso relative avrebbero dovuto essere proposte nel distinto procedimento.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Esso si limita sostanzialmente a riproporre le medesime doglianze svolte con i motivi di appello senza confrontarsi con le puntuali ragioni illustrate dalla Corte territoriale per disattenderle.

4.1. Con riguardo alle censure concernenti la sussistenza dell’elemento soggettivo, conviene richiamare l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. (nella specie contestate al capo 1) attengono al comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa; l’elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, dep. 1999, Carrino, Rv. 212613; Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 -01).

Si è, inoltre, affermato che in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315; si veda, altresì, Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).

Con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 2), secondo il consolidato della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni unite, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Tale consapevole volontà e quella di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori deve essere desunta da tutti gli elementi che caratterizzano la condotta dell’imputato, «valorizzando “indici di fraudolenza” necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e alla relativa proiezione soggettiva, ossia all’accertamento, in capo all'agente, della consapevolezza e della volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 –01, in motivazione).

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha rinvenuto la sussistenza di tali indici, quanto alla bancarotta da operazioni dolose, nel contesto operativo e nella molteplicità delle operazioni compiute e, quanto alla bancarotta distrattiva, nella «assoluta eccentricità delle operazioni compiute rispetto all’oggetto sociale della fallita nonché nella palese portata pregiudizievole che hanno avuto per il suo patrimonio».

Rispetto a tali elementi, valorizzati in modo logico e coerente dai giudici del merito, la Corte territoriale ha correttamente escluso che possa assumere rilievo lo stato d’animo asseritamente confuso e prostrato in cui versava l’imputato, il quale non esclude la sussistenza della consapevole volontà delle condotte poste in essere, nonché della destinazione del patrimonio sociale ad una finalità diversa da quella di soddisfare i creditori della società.

4.2. In modo del pari corretto la Corte territoriale ha escluso la rilevanza dell’avvenuto licenziamento della dipendente, [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla mancata presentazione dei bilanci da parte della fallita, tenuto conto del contesto comunque caratterizzato da una irregolare gestione e dalla sistematica spoliazione delle provviste della società, nonché dalla irregolare tenuta della contabilità finalizzata ad occultare ai terzi le distrazioni.

4.3. Anche il profilo di censura che si appunta sul ritenuto carattere distrattivo dei prelievi di denaro operati a titolo di compenso per l’attività svolta dall’amministratore è destituito di fondamento.

Questa Corte regolatrice ha affermato che si configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, nel caso di amministratore che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica.

Si è precisato che il diritto al compenso spetta all’amministratore di una società di capitali, in conseguenza dell’accettazione della carica, in forza del principio per cui, salva la previsione di gratuità, l’incarico di amministratore ha carattere oneroso (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 -01).

In tal caso, tuttavia, il giudice di merito è tenuto a verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 – 01).

L’assenza della delibera assembleare e di una disposizione statutaria relativa alla quantificazione del compenso onera il giudice di merito di verificare la congruità del compenso prelevato dall'amministratore per se stesso, sia rispetto alla prestazione assicurata, sia in ordine alla funzionalizzazione della stessa all'interesse della società.

Ne discende che il ricorso, con il quale si intenda contrastare la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità, gli specifici elementi idonei a dimostrare il diritto al compenso e la congruità delle somme prelevate; tenuto conto che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati a titolo di compenso per la funzione svolta, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o aquelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).

Nel caso in esame, gli assunti del ricorrente sulla misura del compenso al medesimo spettante quale amministratore della Sipa sono generici, apodittici e non assolvono agli oneri allegativi indicati, di tal che risultano inidonei a superare la soglia del giudizio di legittimità.

4.4. Le ulteriori allegazioni difensive concernenti i prelievi effettuati dal ricorrente, i quali costituirebbero restituzioni in conto finanziamento fatte in precedenza dall’imputato, sono meramente reiterative delle doglianze formulate con l’atto di appello, nonché del tutto generiche e aspecifiche, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato la assenza nella contabilità della appostazione di tali finanziamenti, nonché del titolo alla base delrelativo prelievo.

5. Il quarto motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è inammissibile.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, la quale è, inoltre, manifestamente infondata, atteso che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di questa Corte qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nella specie, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, in quanto correttamente argomentate e fondate sull’entità del pregiudizio patrimoniale provocato alla società fallita, nonché alla particolare intensità del dolo, sono in questa sede incensurabili.

6. Il quinto motivo, con cui si lamenta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., è infondato.

Questa Corte regolatrice ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi(Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541 - 01).

La speciale tenuità del danno deve essere valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 -01).

Alla luce di tali arresti, che il Collegio condivide, la doglianza mossa dal ricorrente risulta generica in quanto non si confronta con le specifiche argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, che –conformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità –ha evidenziato l’importo considerevole del pregiudizio recato al ceto creditorio, il quale dunque preclude il riconoscimento della circostanza attenuante invocat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFerdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già in atti. Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 gennaio 2025, la Corte d’appello di Bologna, decidendo a seguito di annullamento senza rinvio della precedente decisione della medesima Corte territoriale, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Forlì che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita, responsabile dei seguenti reati: bancarotta fraudolenta per dolosa causazione del dissesto della società, con operazioni dolose e delitti societari, realizzato mediante il sistematico inadempimento agli obblighi assunti nei confronti dei clienti e l'utilizzo fraudolento di somme pagate da costoro per scopi personali, cagionando un ammanco di almeno 2.574.999,16 €; la sistematica violazione degli obblighi contabili e tributari e l’esposizione nei bilanci di esercizio di fatti non rispondenti al vero (capo 1); bancarotta fraudolenta per distrazione, per l’utilizzo per fini personali di risorse societarie per complessivi € 41.967,13, mediante prelevamenti, bonifici e un giroconto (capo 2); del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto le scritture contabili in guisa da non permettere una compiuta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo 3). 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649, comma 2, cod. proc. pen. Si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già stato giudicato per i medesimi fatti contestati in questa sede con sentenza del Tribunale di Forlì n. 354/2021 del 3 settembre 2021, nell’ambito del distinto procedimento penale iscritto al n. RGNR 2814/2018, concernente: a) il reato di truffa, realizzata nell'esercizio dell’attività professionale di ragioniere commercialista e revisore contabile svolta nell’ambito della società [OSCURATO:SOCIETA], perché mediante artifici e raggiri, operando in virtù di deleghe rilasciate dalle aziende clienti per provvedere al pagamento delle imposte, con somme anticipate dai clienti medesimi tramite bonifici per un ammontare complessivo di 2.574.999,16 €, che tratteneva indebitamente, ometteva di liquidare quanto dovuto all'erario e in tal modo percepiva un profitto ingiusto; b) il reato di autoriciclaggio di cuiall’art. 648-ter.1 cod. pen. per aver trasferito le somme corrispondenti al profitto derivante dalla commissione del delitto sub a) a due società (“[OSCURATO:PERSONA] srl” e “[OSCURATO:SOCIETA]”) a lui direttamente o indirettamente riconducibili, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa; c) del delitto di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000; c) il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per infedele dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2014 e 2016; d)del delitto di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 per omessa dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017. Secondo il ricorrente, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie nei due procedimenti suddetti sarebbe stata contestata la medesima condotta di apprensione della somma di complessivi € 2.574.999,16, una prima volta come truffa, e poi quale bancarotta fraudolenta. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata applicazione del reato di autoriciclaggio. Tale reato, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nell’ambito del procedimento n. RGNR 2814/2018, in tanto è configurabile, in quanto sussista un quid pluris rispetto al mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare, il quale denoti l’attitudine simulatoria della condotta. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità il delitto di autoriciclaggio deve ritenersi assorbito nel reato di bancarotta, sicché ne risulterebbe corroborata la denunciata violazione del principio del ne bis in idem. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o in subordine il fatto non costituisce reato, ovvero ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini, aveva ammesso le circostanze addebitate in ordine alla apprensione di consistenti somme di denaro dei clienti e aveva spiegato che ciò era dovuto alla situazione di grande difficoltà personale ed economica in cui si trovava, circostanza che farebbe venire meno l’elemento soggettivo del dolo. Inoltre, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci europei era stata conseguenza della circostanza che la dipendente che vi provvedeva si era licenziata. I compensi attribuiti all’amministratore, pur in assenza di delibera assembleare, erano sempre stati reali e di essi erano edotti i soci. Il ricorrente contesta inoltre di non aver mai emesso false fatture e di aver sempre pagato i dipendenti tramite bonifici; quanto ai prelievi effettuati, rileva che si tratterebbe di restituzioni in conto finanziamenti che egli stesso aveva in precedenza effettuato; infine, i trasferimenti effettuati alle società allo stesso riconducibili non erano finalizzati ad occultare risorse ma a ripianare la situazione di difficoltà in cui esse versavano. 2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche. Alla luce del comportamento processuale collaborativo e sostanzialmente confessorio dell’imputato, esse avrebbero dovuto essere valutate come prevalenti. 2.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria in data 14 ottobre 2025, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.,è privo di pregio. 2.1. È opportuno innanzitutto precisare che la nozione del ne bis in idem sostanziale e quella del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico- naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529 –01; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774 - 01). La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l'art.117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo della CEDU, art. 4 prot. n. 7, imponedi valutare, con un approccio storico- naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi. La richiamata sentenza ha in proposito affermato che l’autorità giudiziaria è tenuta «a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato; l’evento in senso giuridico). Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica». In applicazione di tali principi, questa Corte regolatrice ha ritenuto che, ai fini della preclusione del ne bis in idem, l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n. 31243 del 18/04/2024, Yunas, Rv. 287101 -01) e che la preclusione processuale derivante dal divieto in parola opera allorché i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizio assolutorio già espresso (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, Amoruso, Rv. 288633 –01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'alise, Rv. 287251 - 01). 2.2. Applicando tali principi al caso di specie, si deve innanzitutto rilevare che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Affinché operi il divieto di sottoporre l’imputato a nuovo giudizio per il medesimo fatto sancito da tale disposizione, è necessario che egli sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili. Ebbene, nel caso di specie non risulta che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì nel procedimento RGNR 2814/2018, rispetto alla quale si deduce la violazione del richiamato principio, sia passata in giudicato, ed anzi lo stesso ricorrente ha dato atto che avverso di essa pende impugnazione. In ogni caso, la censura risulta formulata in modo del tutto generico, in quanto prospettata in termini meramente astratti, senza verificare la effettiva corrispondenza delle concrete condotte oggetto dei due procedimenti. In particolare, sotto tale profilo la difesa omette di rilevare che vi è una coincidenza solo parziale tra le condotte contestate come operazioni dolose e delitti societari in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta oggetto del presente procedimento equelle integranti i reati per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna nel distinto procedimento RGNR n. 2814/2018 (sentenza n 354/2021 del GUP del Tribunale di Forlì). Invero, nel presente procedimento, il fatto integrante il delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (capo 1 dell’imputazione) si sostanzia non solo nell’aver trattenuto somme corrisposte dai clienti grazie ad artifici e raggiri, omettendo di pagare quanto dovuto all’Erario e non adempiendo agli obblighi assunti verso i clienti della società fallita, come contestato quale condotta integrante il reato di truffa nel proc. RGNR 2814/2018, ma altresì nell’utilizzo per scopi personali delle somme da costoro pagate con conseguente ammanco dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA] pari a euro 2.574.999,16, nonché nella violazione degliobblighi contabili e di quelli tributari, e specificamente nella infedele dichiarazione IVA per gli anni di imposta 2014 e 2015, e nell’esposizione di dati falsi nei bilanci, ed in particolare di falsi debiti verso amministratori per gli anni 2015, 2016 e2018. In particolare, tali ultime condotte, oltre a non coincidere integralmente con le violazioni tributarie oggetto del procedimento RGNR 2814/2018, essendo qui contestata anche l’infedele dichiarazione IVA per gli anni 2015 e 2015, non esauriscono l’ambito dei comportamenti ascritti all’imputato, ai quali si aggiungono anche le violazioni concernenti la tenuta dei bilanci per gli anni 2015, 2016 e 2018. Esse, inoltre, rilevano non già in quanto integranti la violazione di disposizioni tributarie, bensì come condotte causative o aggravatrici del dissesto che condotto al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] poi al reato di bancarotta distrattiva, contestata al capo 2) nel presente procedimento, è la stessa imputazione a specificare che si tratta di atti distrattivi diversi da quelli contestati nel procedimento RGNR 2814/2018. In definitiva, il confronto tra i fatti storici oggetto dei due procedimenti a carico del [OSCURATO:PERSONA] rende evidente come non sussista l’idem factum che determina l’applicazione del divieto di cui all’art. 649 cod. pen., essendo differenti le condotte contestate e gli eventi in senso naturalistico ad esse conseguenti. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Esso invero si appunta sulla affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di autoriciclaggio, il quale non costituisce oggetto del presente procedimento, bensì del procedimento RGNR 2814/2018, restando le condotte ivi contestate del tutto estranee rispetto a quelle qui in esame, sicché –come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata – le censure ad esso relative avrebbero dovuto essere proposte nel distinto procedimento. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Esso si limita sostanzialmente a riproporre le medesime doglianze svolte con i motivi di appello senza confrontarsi con le puntuali ragioni illustrate dalla Corte territoriale per disattenderle. 4.1. Con riguardo alle censure concernenti la sussistenza dell’elemento soggettivo, conviene richiamare l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. (nella specie contestate al capo 1) attengono al comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa; l’elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, dep. 1999, Carrino, Rv. 212613; Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 -01). Si è, inoltre, affermato che in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315; si veda, altresì, Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510). Con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 2), secondo il consolidato della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni unite, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Tale consapevole volontà e quella di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori deve essere desunta da tutti gli elementi che caratterizzano la condotta dell’imputato, «valorizzando “indici di fraudolenza” necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e alla relativa proiezione soggettiva, ossia all’accertamento, in capo all'agente, della consapevolezza e della volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 –01, in motivazione). Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha rinvenuto la sussistenza di tali indici, quanto alla bancarotta da operazioni dolose, nel contesto operativo e nella molteplicità delle operazioni compiute e, quanto alla bancarotta distrattiva, nella «assoluta eccentricità delle operazioni compiute rispetto all’oggetto sociale della fallita nonché nella palese portata pregiudizievole che hanno avuto per il suo patrimonio». Rispetto a tali elementi, valorizzati in modo logico e coerente dai giudici del merito, la Corte territoriale ha correttamente escluso che possa assumere rilievo lo stato d’animo asseritamente confuso e prostrato in cui versava l’imputato, il quale non esclude la sussistenza della consapevole volontà delle condotte poste in essere, nonché della destinazione del patrimonio sociale ad una finalità diversa da quella di soddisfare i creditori della società. 4.2. In modo del pari corretto la Corte territoriale ha escluso la rilevanza dell’avvenuto licenziamento della dipendente, [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla mancata presentazione dei bilanci da parte della fallita, tenuto conto del contesto comunque caratterizzato da una irregolare gestione e dalla sistematica spoliazione delle provviste della società, nonché dalla irregolare tenuta della contabilità finalizzata ad occultare ai terzi le distrazioni. 4.3. Anche il profilo di censura che si appunta sul ritenuto carattere distrattivo dei prelievi di denaro operati a titolo di compenso per l’attività svolta dall’amministratore è destituito di fondamento. Questa Corte regolatrice ha affermato che si configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, nel caso di amministratore che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica. Si è precisato che il diritto al compenso spetta all’amministratore di una società di capitali, in conseguenza dell’accettazione della carica, in forza del principio per cui, salva la previsione di gratuità, l’incarico di amministratore ha carattere oneroso (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 -01). In tal caso, tuttavia, il giudice di merito è tenuto a verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 – 01). L’assenza della delibera assembleare e di una disposizione statutaria relativa alla quantificazione del compenso onera il giudice di merito di verificare la congruità del compenso prelevato dall'amministratore per se stesso, sia rispetto alla prestazione assicurata, sia in ordine alla funzionalizzazione della stessa all'interesse della società. Ne discende che il ricorso, con il quale si intenda contrastare la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità, gli specifici elementi idonei a dimostrare il diritto al compenso e la congruità delle somme prelevate; tenuto conto che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati a titolo di compenso per la funzione svolta, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o aquelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464). Nel caso in esame, gli assunti del ricorrente sulla misura del compenso al medesimo spettante quale amministratore della Sipa sono generici, apodittici e non assolvono agli oneri allegativi indicati, di tal che risultano inidonei a superare la soglia del giudizio di legittimità. 4.4. Le ulteriori allegazioni difensive concernenti i prelievi effettuati dal ricorrente, i quali costituirebbero restituzioni in conto finanziamento fatte in precedenza dall’imputato, sono meramente reiterative delle doglianze formulate con l’atto di appello, nonché del tutto generiche e aspecifiche, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato la assenza nella contabilità della appostazione di tali finanziamenti, nonché del titolo alla base delrelativo prelievo. 5. Il quarto motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è inammissibile. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, la quale è, inoltre, manifestamente infondata, atteso che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di questa Corte qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella specie, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, in quanto correttamente argomentate e fondate sull’entità del pregiudizio patrimoniale provocato alla società fallita, nonché alla particolare intensità del dolo, sono in questa sede incensurabili. 6. Il quinto motivo, con cui si lamenta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., è infondato. Questa Corte regolatrice ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi(Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541 - 01). La speciale tenuità del danno deve essere valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 -01). Alla luce di tali arresti, che il Collegio condivide, la doglianza mossa dal ricorrente risulta generica in quanto non si confronta con le specifiche argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, che –conformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità –ha evidenziato l’importo considerevole del pregiudizio recato al ceto creditorio, il quale dunque preclude il riconoscimento della circostanza attenuante invocat