CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1973
Cassazione n. 09709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1973 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 17/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Verona in data 27/11/2018, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto colpevole del delitto di truffa. Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta; ritenuto che la doglianza in punto falso grossolano è smentita dall'avvenuto acquisto di parte dei beni come già rilevato dalla Corte di Appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Consigli