CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 15436/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. R.G.N.: 1 47 9 9 /202 4 dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] VincenzoAmedeo Rolfi - Consigliere Ud: 30 / 5 /202 5 ha pronunciato la seguente PU ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14799- 20 2 4 R.G. proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Gregorio VII, n. 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.10075 - 11 / 1 2 . 6 . 20 2 4 del Tribunale di Roma , udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del30 mag gio 202 5 dal consigliere dottorLuigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, rimettendosi al Collegio in ordine al sollecitato rinvio alle sezioni unite, udital’Avvocatura dello Stato, in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , per i l ricorrente, udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],per il controricorrente, dato atto che in ordine all’analogo ricorso iscritto al n. 9053/2023 r.g. questo Collegio ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte; ritenuto pertanto opportuno – in ordine al presente ricorso - attendere la decisione delle Sezioni Unite e riservare all’esito ogni valutazione - pur in relazionealla integrità del contraddittorio (cfr. Cass. (ord.) 2.5.2022, n. 13784) -viepiù che il Ministero della Giustizia ha chiesto espressamente rimettersi il ricorso all’esame delle Sezioni Unite; P.Q.M rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite in ordine al ricorso n. 9053/2023 r.g. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]