CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che non sussiste legittimo impedimento del difensore ove la richiesta di rinvio per concomitante impegno processuale non sia accompagnata da adeguata illustrazione delle ragioni della necessità della sua presenza in entrambi i procedimenti, laddove nel caso di specie il difensore nella propria richiesta aveva giustificato tale profilo solo con riferimento al diverso procedimento in cui svolgeva il ruolo di difesa della parte civile, essendo invece necessario che l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. ricorra sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912); ritenuto che il secondo motivo in tema di 131 bis appare ugualmente inammissibile avendo la Corte valutato non solo il profilo della abitualità di condotte violente poste in essere dall'imputato ma anche escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pluralità di pubblici agenti offesi nel medesimo contesto, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]