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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 33952/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28729-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] B.V., già [OSCURATO:PERSONA] N.V., società soggetta al controllo e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1977/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2021 R.G.N. 1494/2016; Oggetto LAVORO PRIVATO R.G.N. 28729/2021 Cron.

Rep.

Ud. 24/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma , con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei lavoratori indicati in epigrafe -dipendenti [OSCURATO:PERSONA] passati al servizio di Comdata in data 5.11.2007 “in forza di una cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma con sentenze (del 13.6.2013 nei confronti del Verini, del 18.4.2012 nei confronti della Fortin, e del 21.12.2011 nei confronti del Donatelli)” -delle somme specificate in dispositivo, oltre accessori e spese;

2. la Corte territoriale, in primo luogo, ha rilevato che“nei ricorsi per i decreti ingiuntivi i lavoratori, nel ricondurre le somme di denaro chieste a retribuzioni e/o voci retributive, sembrano aver proposto domande di adempimento” ma che “nelle successive memorie di costituzione è invece chiaro che le somme sono chieste in via principale a titolo di adempimento ed in via subordinata a titolo risarcitorio”, ritenendo ammissibile “tale modifica”;

3. nel merito, quanto alla posizione del Verini, la Corte, sulla scorta di precedenti di legittimità, ha considerato dovuta la retribuzione vantata dal lavoratore ceduto “per il periodo dal 14.6.2013 al 31.10.2014, ossia quello successivo alla sentenza che ha dichiarato la illegittimità della cessione del ramo di azienda”, quantificandola in euro 35.199,61; per quanto riguarda la posizione della Fortin e del Donatelli, la Corte ha rilevato “che tutti i crediti vantati si riferiscono a periodi antecedenti a quelli delle sentenze dichiarative della illegittimità dei trasferimenti, per cui l’azione di adempimento si rivela infondata”, ma che “viceversa l’azione risarcitoria è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione” in quanto “la pretesa sostanziale dei due lavoratori in esame riguarda la differenza, […], tra la retribuzione globale di fatto loro corrisposta dal datore di lavoro cessionario come da buste paga prodotte e quella maggiore che essi avrebbero percepito alle effettive dipendenze del datore di lavoro cedente, stante la vantaggiosità di alcune voci retributive incidenti sul complessivo trattamento retributivo di fatto, e dunque, il risarcimento del danno a carico di [OSCURATO:PERSONA] pari all'equivalente economico di tale differenza”;

4. avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. in via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la società e [OSCURATO:PERSONA] atteso che, dal verbale redatto in sede sindacale in data 24 luglio 2023, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite, per cui il suddetto accordo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, anche relativamente alle spese, ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

2. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art.24 Cost. e degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere, la Corte territoriale, ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno, sebbene fosse stata formulata dai lavoratori solo in sede di costituzione nel giudizio di primo grado a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società;il motivo è infondato; per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca – come nella specie - alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (tra le recenti v.

Cass. n. 27183 del 2023; Cass. n. 6300 del 2023; Cass.n. 9633 del 2022);

3. col secondo motivo si lamenta che la Corte romana avrebbe “violato e falsamente applicato il disposto di cui all’art. 2697 c.c.”, per avere erroneamente statuito come fosse stato “confermato che il trattamento economico fruito dagli appellanti presso [OSCURATO:PERSONA] è stato deteriore rispetto a quello cui gli stessi avevano diritto presso [OSCURATO:PERSONA]”; la doglianza è inammissibile; invero, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), così come nella specie dove parte ricorrente critica l’accertamento operato dai giudici del merito circa la esistenza di un trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito dal lavoratore e quanto, invece, avrebbe percepito, se avesse continuato a lavorare per la cessionaria, opponendo una diversa valutazione (in analoga controversia v.

Cass. n. 19768 del 2023);

4. con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373, 1406 e 2112 c.c., avuto riguardo esclusivamente alla posizione del Verini, sostenendo che “la consensuale risoluzione di un rapporto di lavoro ceduto nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda non sia compatibile con un’azione risarcitoria (o di pagamento di differenze retributive) radicata successivamente alla predetta risoluzione, e ciò in quanto l’atto dispositivo del lavoratore ha già fatto venir meno il necessario presupposto di tale azione (ossia, appunto, il rapporto lavorativo alle dipendenze della cessionaria)”; la censura è infondata; secondo questa Corte, in caso di accertata nullità o inefficacia della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione (Cass. n. 5998 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; in analoga controversia, v.

Cass. n. 27426 del 2023); peraltro, l’interpretazione dell’accordo negoziale è riservata al giudice del merito e, quale accertamento di fatto, non può essere sindacato al di fuori delle rigorose regole previste dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente, salvo che non vengano individuati errori di diritto nell’applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, errori nella specie non ravvisabili;

5. in conclusione il ricorso deve essere respinto nel suo complesso e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, anche per le spese, per [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso nel resto e di conseguenza condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28729-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] B.V., già [OSCURATO:PERSONA] N.V., società soggetta al controllo e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1977/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2021 R.G.N. 1494/2016; Oggetto LAVORO PRIVATO R.G.N. 28729/2021 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma , con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei lavoratori indicati in epigrafe -dipendenti [OSCURATO:PERSONA] passati al servizio di Comdata in data 5.11.2007 “in forza di una cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma con sentenze (del 13.6.2013 nei confronti del Verini, del 18.4.2012 nei confronti della Fortin, e del 21.12.2011 nei confronti del Donatelli)” -delle somme specificate in dispositivo, oltre accessori e spese; 2. la Corte territoriale, in primo luogo, ha rilevato che“nei ricorsi per i decreti ingiuntivi i lavoratori, nel ricondurre le somme di denaro chieste a retribuzioni e/o voci retributive, sembrano aver proposto domande di adempimento” ma che “nelle successive memorie di costituzione è invece chiaro che le somme sono chieste in via principale a titolo di adempimento ed in via subordinata a titolo risarcitorio”, ritenendo ammissibile “tale modifica”; 3. nel merito, quanto alla posizione del Verini, la Corte, sulla scorta di precedenti di legittimità, ha considerato dovuta la retribuzione vantata dal lavoratore ceduto “per il periodo dal 14.6.2013 al 31.10.2014, ossia quello successivo alla sentenza che ha dichiarato la illegittimità della cessione del ramo di azienda”, quantificandola in euro 35.199,61; per quanto riguarda la posizione della Fortin e del Donatelli, la Corte ha rilevato “che tutti i crediti vantati si riferiscono a periodi antecedenti a quelli delle sentenze dichiarative della illegittimità dei trasferimenti, per cui l’azione di adempimento si rivela infondata”, ma che “viceversa l’azione risarcitoria è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione” in quanto “la pretesa sostanziale dei due lavoratori in esame riguarda la differenza, […], tra la retribuzione globale di fatto loro corrisposta dal datore di lavoro cessionario come da buste paga prodotte e quella maggiore che essi avrebbero percepito alle effettive dipendenze del datore di lavoro cedente, stante la vantaggiosità di alcune voci retributive incidenti sul complessivo trattamento retributivo di fatto, e dunque, il risarcimento del danno a carico di [OSCURATO:PERSONA] pari all'equivalente economico di tale differenza”; 4. avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la società e [OSCURATO:PERSONA] atteso che, dal verbale redatto in sede sindacale in data 24 luglio 2023, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite, per cui il suddetto accordo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, anche relativamente alle spese, ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; 2. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art.24 Cost. e degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere, la Corte territoriale, ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno, sebbene fosse stata formulata dai lavoratori solo in sede di costituzione nel giudizio di primo grado a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società;il motivo è infondato; per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca – come nella specie - alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (tra le recenti v. Cass. n. 27183 del 2023; Cass. n. 6300 del 2023; Cass.n. 9633 del 2022); 3. col secondo motivo si lamenta che la Corte romana avrebbe “violato e falsamente applicato il disposto di cui all’art. 2697 c.c.”, per avere erroneamente statuito come fosse stato “confermato che il trattamento economico fruito dagli appellanti presso [OSCURATO:PERSONA] è stato deteriore rispetto a quello cui gli stessi avevano diritto presso [OSCURATO:PERSONA]”; la doglianza è inammissibile; invero, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), così come nella specie dove parte ricorrente critica l’accertamento operato dai giudici del merito circa la esistenza di un trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito dal lavoratore e quanto, invece, avrebbe percepito, se avesse continuato a lavorare per la cessionaria, opponendo una diversa valutazione (in analoga controversia v. Cass. n. 19768 del 2023); 4. con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373, 1406 e 2112 c.c., avuto riguardo esclusivamente alla posizione del Verini, sostenendo che “la consensuale risoluzione di un rapporto di lavoro ceduto nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda non sia compatibile con un’azione risarcitoria (o di pagamento di differenze retributive) radicata successivamente alla predetta risoluzione, e ciò in quanto l’atto dispositivo del lavoratore ha già fatto venir meno il necessario presupposto di tale azione (ossia, appunto, il rapporto lavorativo alle dipendenze della cessionaria)”; la censura è infondata; secondo questa Corte, in caso di accertata nullità o inefficacia della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione (Cass. n. 5998 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; in analoga controversia, v. Cass. n. 27426 del 2023); peraltro, l’interpretazione dell’accordo negoziale è riservata al giudice del merito e, quale accertamento di fatto, non può essere sindacato al di fuori delle rigorose regole previste dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente, salvo che non vengano individuati errori di diritto nell’applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, errori nella specie non ravvisabili; 5. in conclusione il ricorso deve essere respinto nel suo complesso e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, anche per le spese, per [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso nel resto e di conseguenza condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo
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