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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09609/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti il ricorso unitariamente proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che íeprimo motivo ( prospettato nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA]) si sostanzia in una sterile contestazione della riqualificazione operata in appello, non contrastata quanto alla valutazione giuridica operata ma solo sul versante di una asserita violazione del contraddittorio, perché resa in sentenza d'ufficio dalla Corte del merito, nel caso smentita proprio dalla possibilità di esporre con il ricorso di legittimità le ragioni di eventuale erroneità quanto alla configurazione privilegiata in esito al gravame di merito, nel caso non addotte; ritenuto ancora che gli altri motivi di ricorso, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (la recidiva riconosciuta in danno di Vincenzo di Giovanni e il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, nn.2 e 3 cod. pen. avuto riguardo a tutti e tre i ricorrenti) sono manifestamente infondati perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( alla pagina 5 quanto al primo tema, alla pagina quattro, sino al terzo capoverso per l'altro profilo di doglianza) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Petry7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti il ricorso unitariamente proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che íeprimo motivo ( prospettato nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA]) si sostanzia in una sterile contestazione della riqualificazione operata in appello, non contrastata quanto alla valutazione giuridica operata ma solo sul versante di una asserita violazione del contraddittorio, perché resa in sentenza d'ufficio dalla Corte del merito, nel caso smentita proprio dalla possibilità di esporre con il ricorso di legittimità le ragioni di eventuale erroneità quanto alla configurazione privilegiata in esito al gravame di merito, nel caso non addotte; ritenuto ancora che gli altri motivi di ricorso, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (la recidiva riconosciuta in danno di Vincenzo di Giovanni e il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, nn.2 e 3 cod. pen. avuto riguardo a tutti e tre i ricorrenti) sono manifestamente infondati perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( alla pagina 5 quanto al primo tema, alla pagina quattro, sino al terzo capoverso per l'altro profilo di doglianza) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Petry7
Sentenza Cassazione n. 09609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris