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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11329/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 38125/23 Panasyuk OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 334 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso (da esaminarsi per primo per ordine logico) con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sub b) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva- è aspecifico poiché la lettura di entrambi i provvedimenti di merito dimostra che le argomentazioni in materia di complessivo trattamento sanzionatorio sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 38125/23 Panasyuk OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 334 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso (da esaminarsi per primo per ordine logico) con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sub b) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva- è aspecifico poiché la lettura di entrambi i provvedimenti di merito dimostra che le argomentazioni in materia di complessivo trattamento sanzionatorio sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 11329/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris