CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,1 Lì/ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Massimiliano ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di anni due mesi due giorni 20 di reclusione ed euro 2.000 di multa, per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 12 confezioni rinvenuto sulla sua persona, ritenuta la recidiva. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove i fatti, in ragione dei profili ponderali dello stupefacente e tenuto conto delle modalità della condotta, dovevano essere ritenuti penalmente non rilevanti in quanto riconducibili all'art.75 Dpr 309/90. Con un'ulteriore articolazione deduce difetto motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla misura del trattamento sanzionatorio e ala applicazione della recidiva. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si prestai essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione me- ramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti ade- guatamente motivato che tutti gli elementi sintomatici della condotta di detenzione con finalità di cessione dello stupefacente in ragione della suddivisione in dosi con- fezionate (12), del luogo di occultamento (giubbotto), della incompatibilità del consumo personale con le modalità di confezionamento, dell'entità della scorta e dell'assenza di fonti reddituali, nonché in relazione ad analogo episodio, di poco successivo a quello per cui si procede in cui il ricorrente era stato arrestato nel medesimo luogo, con un'ulteriore scorta di stupefacente suddiviso in dosi, con denaro di cui non era in grado di indicare la provenienza e con una approssimativa contabilità dell'attività di spaccio in essere. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è altresì il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche/ la cui esclusione è stata adeguata- mente fondata, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza, sui profili soggettivi del reo e sulla reiterazione del reato in epoca immediatamente successiva, allor- quando l'imputato doveva essere ristretto agli arresti domiciliari.3.2 Del tutto congruamente è stata poi riconosciuta la recidiva in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità criminale irrefrenabile laddove il [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a programma di recupero presso una comunità per tossi- codipendenti, se ne era allontanato per riprendere l'illecita attività di spaccio su strada della sostanza stupefacente. Il trattamento sanzionatorio poi è stato mantenuto all'interno di criteri medio minimi edittali ed al contempo è stata fornita adeguata giustificazione delle ragioni per cui lo stesso è risultato discosto dal minimo edittale in ragione delle modalità delle condotte, dei precedenti penali e della capacità a delinquere del prevenuto, sulla base dei criteri direttivi forniti dall'art.133 commi 1 e 2 cod.pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il C