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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 38212/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di BARI\, c_______ dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 9 settembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato a PAGANO Giuseppe, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione PAGANO Giuseppe con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5bis,cod.proc.pen. .

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di BARI\, c_______ dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 settembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato a PAGANO Giuseppe, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione PAGANO Giuseppe con atto personale. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5bis,cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris