CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 6 aprile 2021 Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il gennaio 2019, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per avere assunto alle proprie dipendenze un lavoratore straniero irregolare, siccome privo del permesso di soggiorno, fatto accertato I'l settembre 2016. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo dei suoi difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto la violazione di norme processuali ed il vizio di motivazione in relazione all'art.597 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello valorizzato verbali, contenenti dichiarazioni dell'imputato, illeggibili ed inutilizzabili, il che dimostra la volontà di condannare comunque l'imputato per effetto di un pregiudizio accusatorio. Inoltre, la violazione avrebbe dovuto essere contestata al committente dei lavori e non al subappaltatore, tanto più che [OSCURATO:PERSONA], ritenuto un dipendente dell'imputato, in realtà è un "padroncino", che probabilmente aveva arruolato lui [OSCURATO:PERSONA]. Anche la sussistenza dell'elemento soggettivo è stata erroneamente dedotta dai citati verbali illeggibili. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici ed articolati in punto di fatto. 1.Entrambe le sentenze di merito con conforme statuizione hanno addebitato all'imputato il delitto di cui all'art. 22, c. 12, D.Igs. nr. 286 del 1998 nel testo modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 5, comma 1-ter, in ragione dell'assunzione alle proprie dipendenze di soggetto extracomunitario privo di titolo di soggiorno e quindi illegalmente presente nel territorio nazionale. Il compimento di tale condotta sul piano oggettivo è stato desunto probatoriamente dalla documentazione agli atti, dalla deposizione del teste dell'accusa e dal verbale di accesso ispettivo del 18 settembre 2016, contenente dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza della verifica, in forza delle cui risultanze si è ritenuto che egli avesse impiegato alle dipendenze della propria impresa, l'unica abilitata a realizzare interventi di piastrellamento nel cantiere allestito dalla K&K Costruzioni s.r.I., un soggetto extracomunitario privo di permesso di soggiorno. 1.1 Quanto al profilo soggettivo della fattispecie, i giudici di merito hanno evidenziato la consapevolezza in capo all'imputato della condizione del soggetto assunto quale dipendente e dell'omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro a ragione della giustificazione dallo stesso fornito, ovvero dell'assenza per ferie del proprio commercialista. 1.2 In tali rilievi non è riscontrabile il vizio dedotto col ricorso, dal momento che i verbali, denunciati come inutilizzabili perché di scarsa decifrabilità, sono stati ritenuti dalla Corte di appello comprensibili, ancorchè in parte manoscritti e nessuna indicazione contraria è stata offerta dalla difesa, che non ha illustrato i contenuti della doglianza, né prodotto gli atti per consentire a questo giudice di legittimità di apprezzare le difficoltà segnalate. Inoltre, in sentenza si è già replicato anche all'obiezione secondo la quale l'addebito avrebbe dovuto essere elevato all'impresa appaltatrice dei lavori, posto che il lavoratore irregolare era stato sorpreso mentre era intento a svolgere attività per conto della ditta dell'imputato, essendo irrilevante chi materialmente avesse arruolato tale soggetto, e che le mansioni disimpegnate erano state utilizzate dall'imputato per svolgere le lavorazioni demandategli. 1.3 E per quanto la motivazione della sentenza di appello sia strutturata in termini sintetici, ciò nonostante non può ritenersi che la stessa sia assente o meramente apparente, avendo esposto le ragioni della decisione con sufficiente chiarezza ed in termini adesivi ai rilievi esposti dal primo giudice, senza omettere di valutare le censure articolate con l'atto di gravame. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità; ne segue di diritto la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende