CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 17.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui, in data 25.2.2021, il GIP di Lagonegro aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei fatti di tentata rapina impropria aggravata e lesioni personali e, con la recidiva e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore del Sernini deducendo la nullità della sentenza per violazione di norme processuali stabilite e pena di inammissibilità, con riferimento agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che con l'atto di appello la difesa aveva prospettato plurimi e specifici profili di impugnazione che non consentivano in alcun modo di ritenere il gravame aspecifico; segnala come la Corte di Appello abbia fornito una motivazione contraddittoria avendo evocato un precedente relativo alla motivazione "per relationem" per poi ritenere l'appello inammissibile che non equivale, evidentemente, a ritenerlo non condivisibile; sottolinea come l'appello avesse insistito sulla riqualificazione del fatto in tentato furto entrando nello specifico della condotta tenuta dal ricorrente e della dinamica dell'episodio; altrettanto analitico era stato il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso stante la sua manifesta infondatezza; 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 [OSCURATO:PERSONA] era stat !tratto a giydizio e riconosciuto responsabile, in -N LAA, atk. C01,93 Cf...14( 1-0 primo grado)/ del delitto di rapina impio1pria aggravata e di quello di lesioni personali "... perché ... usavano violenza sulle persone, ponendo in essere atti diretti in modo univoco ad impossessarsi di beni di valore per sottrarli a [OSCURATO:PERSONA], non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà"; "... nello specifico, si introducevano all'interno della abitazione del predetto Gatta ... previa effrazione di una finestra e rottura di una porta e, individuata una cassaforte a muro, la danneggiavano nel tentativo di aprirla, operazione questa non portata a termine in quanto sorpresi dal proprietario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che quindi interrompevano il comportamento criminoso in atto; il Semini, nel tentativo di guadagnare la fuga ... lanciava vari oggetti dai balconi contro altri cittadini intervenuti cagionando loro lesioni personali ...". Il procedimento era stato definito nelle forme del giudizio abbreviato con sentenza del GIP che aveva ricostruito dettagliatamente i fatti alla stregua della informativa di PG e delle sommarie informazioni testimoniali rese dai vari protagonisti a partire dal proprietario della abitazione in cui il Semini si era introdotto; ed era stato proprio alla luce di quella ricostruzione che il primo giudice aveva disatteso la prospettazione difensiva, già avanzata in quella sede, sulla riconducibilità dell'episodio nella fattispecie del tentato furto. 4.2 Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la tesi già disattesa in primo grado sottolineando come l'imputato non si fosse reso direttamente responsabile di alcun atto di violenza o minaccia nei confronti delle persone offese di cui era reso protagonista soltanto il correo. 4.3 La Corte di Appello - all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 23bis del DL 176 del 2020 e della richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa ed accolta - ha sostenuto che la sentenza impugnata aveva motivato in maniera approfondita sia in ordine alla integrazione degli estremi del delitto di rapina che, anche, con riguardo alla dosimetria della pena; ha aggiunto che la difesa aveva proposto motivi di appello reiterativi di questioni già affrontate in primo grado e trattate dal GUP con ampia e condivisibile motivazione; in ogni caso, che si trattava di asserzioni "aspecifiche ed assertive" rispetto alle puntuali ragioni di fatto e di diritto "... tanto che l'Appellante non si confronta minimamente con il percorso argomentativo della decisione assunta dal primo giudice" (cfr., dalla sentenza impugnata). Tanto premesso, tuttavia, la Corte territoriale ha affrontato le questioni sollevate dalla difesa sia per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto che alla responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrente e sulla originaria condivisione dell'iniziativa con tutte le sue possibili implicazioni e sviluppi (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata). 5. Vero, dunque, che l'atto di appello non era così generico come ritenuto dalla Corte territoriale; vero, anche, che i giudici del gravame di merito non si sono limitati a "liquidare" l'impugnazione giudicandola aspecifica ma hanno comunque affrontato le censure articolate dalla difesa che hanno vagliato e disatteso con motivazione autonoma di cui, tuttavia, il ricorso si è del tutto disinteressato e con cui non si è minimamente confrontata. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza