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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34736/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17042/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per uso personale, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e logica motivazione dal giudice di merito, là dove ha ritenuto provata la finalità di cessione a terzi alla luce di plurimi elementi, tra i quali il notevole quantitativo e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17042/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per uso personale, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e logica motivazione dal giudice di merito, là dove ha ritenuto provata la finalità di cessione a terzi alla luce di plurimi elementi, tra i quali il notevole quantitativo e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34736/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris