CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09124/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore d;[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30/03/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli art. 474 e 648 cod.pen., per avere detenuto a fini di vendita numerosi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che il giudice di appello non aveva tenuto presente la grossolanità della contraffazione, non tenendo conto del fatto che la commercializzazione di prodotti di fattura scadente non era idonea ad ingenerare nella collettività confusione in ordine ai marchi in mostra. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]